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Domande&Risposte - Casa


L'ente preposto è il garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA E-mail: garante@garanteprivacy.it, Fax: (+39) 06.69677.785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
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Per informazioni ulteriori:
Informazioni su Videosorveglianza
Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004

Nel caso di donazione immobiliare occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:
- imposta ipotecaria (per la trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
- imposta catastale (per la volturazione dell'atto al catasto): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.

Tuttavia, queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 168,00 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa".
Se tra donante e donatario non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non si tratti neppure di parenti (si pensi alla donazione tra due conviventi oppure a quelle tra un coniuge e i figli di primo letto dell'altro coniuge, ovvero alle donazioni a favore di affini – suocero, nuora) la donazione è tributariamente rilevante, con le seguenti precisazioni:
- si paga la normale imposta di registro per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia (prima 350 milioni di lire ora 180.759,91 euro), con le aliquote proprie dei beni donati (e così, per esempio, il 7% se si tratta di edifici, l'8% se si tratta di aree edificabili, il 15% se si tratta di terreni agricoli) . Va precisato inoltre che se il donatario è una persona portatore di handicap riconosciuto grave, si applica il limite di franchigia di lire 1 miliardo pari ad euro 516.456,90 sul valore della quota donata;
- si paga il 3% di imposta ipotecaria e catastale sull'intero valore donato (quindi senza tenere conto della franchigia), a meno che, anche qui, non ricorrano i presupposti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa", ipotesi nella quale il carico di queste imposte si limita a complessivi Euro 336,00.
Per maggiori informazioni:
Consiglio nazionale del notariato - aspetti fiscali della donazione

Può chiamare il call center dell'ATER al numero: 06/686288. Il servizio è in funzione dal lunedì al giovedì dalle ore 8,45 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 15,45; il venerdì dalle ore 8,45 alle 13,45. Deve però comunicare all'operatore il numero di Rapporto Giuridico indicato in una qualsiasi bolletta di affitto. Qui di seguito è possibile consultare il sito dell'ATER.

Attualmente è prevista l'erogazione di fondi gestiti a livello locale per chi intende acquistare la prima casa. Per verificare la sussistenza di tali agevolazioni consigliamo di contattare direttamente la regione di appartenenza o il comune di residenza.
Per informazioni: 
Acquisto prima casa

Può rivolgersi al numero verde 800800023 e al sito dedicato, che è organizzato per aree geografiche.

L’articolo 892 del codice civile stabilisce che chi vuol piantare o seminare alberi in vicinanza del confine deve osservare le distanza stabiliti da regolamenti od usi locali oppure, se questi mancano,  a tre metri dal confine; le piante non di alto fusto ad un metro e mezzo dal confine; gli arbusti (anche più alti di tre metri), le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza, in concreto, non superiore a due metri e mezzo, possono essere piantati a mezzo metro dal confine.
Le distanze ora viste non devono essere osservate quando sul confine vi è un muro, a condizione che le piante siano potate in modo da non superare l'altezza del muro.
L'art. 896 del codice regola i rapporti del confinante con l'albero che lo "invade". Il proprietario di un terreno può, in qualunque tempo, costringere il vicino a recidere i rami di un albero (poco importa se a distanza legale o meno) che si protendono sul suo fondo.

Il modello unico per l’edilizia, secondo l’art.1 del DPCM  del 6.5.2008, dovrebbe gradualmente portare alla presentazione per via telematica (ai comuni) degli atti di assenso in campo edilizio  (di cui all'art. 5 del DPR 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) come le denunce di inizio attività o le domande per il rilascio dei permessi di costruire.
Il provvedimento prevedeva che le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Territorio, attraverso un'apposita Commissione, definissero il modello unico digitale per l'edilizia e le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi entro il 31 dicembre 2008.
Allo stato attuale però sia il modello unico digitale per l'edilizia che le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione non sono state ancora approvate e la Commissione formata da sei componenti (art.1 del decreto) non si è ancora riunita.
Successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza Stato-città e le autonomie locali si stabiliranno i termini per la progressiva e graduale adozione.

E' possibile ricevere informazioni sui rimborsi del condono edilizio contattando il Ministero delle Infrastrutture, Ufficio per le Politiche abitative nelle seguenti modalità:
via telefono, chiamando il numero 06 41582711 dalle ore 12.00 alle 13.00
scrivendo una email all'indirizzo urp@mit.gov.it
inviando un fax al numero 0641582724

Per ogni specifico caso bisognerà verificare se è stata approvata la legge regionale che recepisce le disposizioni contenute nel Piano casa, indicate nell'intesa sottoscritta da Stato, Regioni ed enti locali il 31 marzo 2009.
L'Intesa,  pubblicata nella G.U. n. 98 del 29 aprile 2009, prevede che le Regioni debbano adottare entro 90 giorni (e cioè entro la fine del mese di giugno, in quanto la decorrenza opera dalla data di sottoscrizione e non dalla data di pubblicazione) proprie leggi regionali al fine di regolamentare nel dettaglio, sulla base degli obiettivi individuati nell'Intesa medesima, le modalità di attuazione degli interventi di ampliamento e di demolizione/ricostruzione degli edifici esistenti e la previsione di forme procedurali semplificate. 

Dal 4 maggio, è possibile fare domanda per il contributo di 1650 euro, a favore dei lavoratori titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa (sia licenziati che in cassa integrazione). Il provvedimento è previsto dall'art. 6 ter della l.r. 69/2008 recante “Interventi per il sostegno al reddito".
Possono presentare domanda di contributo tutti coloro che hanno perduto il posto di lavoro o sono in cassa integrazione straordinaria, residenti in Toscana e provenienti da imprese ubicate in Toscana. La soglia di reddito, riferito all’anno 2008 ed accertato secondo la normativa ISEE, non deve essere superiore a 12.500 euro.
Questi lavoratori dovranno documentare una anzianità lavorativa presso la stessa impresa di almeno 6 mesi o di essere titolari di contratti a progetto o di contratti a tempo determinato e indeterminato, provenienti da aziende chiuse o in crisi. Il provvedimento è esteso anche ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni in deroga o in mobilità.
Questi lavoratori dovranno dimostrare di essere titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa su cui non sono state concesse alla banca altre garanzie reali o personali. La casa per cui si paga il mutuo non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere un valore (risultante dal contratto di mutuo) superiore a 250 mila euro. I soggetti dovranno essere in regola con gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca al momento della richiesta e non aver richiesto benefici pubblici analoghi. Non dovranno inoltre aver ottenuto dalla propria banca la sospensione gratuita del mutuo. In caso di mutui cointestati, i requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei cointestari.
La domanda può essere inoltrata fino al 31 gennaio 2010, con riferimento agli oneri finanziari sostenuti nel 2009. Ulteriori informazioni sul sito della Regione Toscana.

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione 250 E del 17/06/08 ha risposto ad un interpello circa l'assogettabilità all'imposta del valore aggiunto della tariffa di igiene ambientale (TIA). Ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Con la finanziaria 2009 dal 1° gennaio vengono confermate le disposizioni fiscali di riduzione del costo di gasolio e Gpl impiegati in zone montane e altri specifici territori nazionali (articolo 2, commi 12 e 13). In particolare vanno a regime le agevolazioni fiscali per gasolio e Gpl per riscaldamento impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori (articolo 5 del Dl 356/2001) e il credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o con energia geotermica (articolo 6 del Dl 356/2001). Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa relative alle agevolazioni sul gasolio e sul gas petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni in zona climatica E. L'agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del Gpl (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente, per il riscaldamento e per la combustione.

In base alla Art. 1, comma 17, legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) viene prorogata di un triennio, fino al 2010, la detrazione del 36% per l’acquisto, o la realizzazione, di box e posti auto destinati ad essere pertinenza dell’abitazione principale del contribuente.

Riferimenti normativi:
Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
Risoluzione 8 febbraio 2008 n. 38/E – Agenzia delle Entrate

Il socio  della cooperativa edilizia  può rivendere l'immobile acquistato in cooperativa e con le agevolazioni prima casa solo dopo 5 anni dalla data del rogito. Questo è quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 67 del 17/03/09.

 

La detrazione pari al 20%  delle spese sostenute tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009 è vincolata a lavori di ristrutturazione che beneficiano del 36% della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal primo luglio 2008. Il decreto specifica che tali beni devono essere comprati per arredare esclusivamente la casa in cui sono in corso i lavori di ristrutturazione. Per cui se non è in corso una ristrutturazione, benchè minima, non si può beneficiare dell'incentivo. Per ulteriori approfondimenti si veda il DL 5/2009 e il sito del Governo.

In applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), è prevista l'estinzione ope legis dell'ipoteca coincidente con l'estinzione del debito contratto con banche, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria. L'ipoteca è quindi cancellata d'ufficio, senza oneri per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria.

L’Agenzia delle Entrate ha fissato i punti fermi per l’agevolazione sui mutui “prima casa” a tasso variabile - per cui una parte delle rate da versare nel 2009 è a carico dello Stato -  prevista dal decreto anticrisi. Con un provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha definito infatti le modalità attraverso cui comunica alle banche quali sono gli intestatari dei mutui che possono fruire dello sconto. I soggetti in possesso dei requisiti che non sono stati individuati dall'Agenzia possono richiedere comunque alla propria banca o all'intermediario finanziario l’applicazione dell’agevolazione sul mutuo, fornendo l’autocertificazione richiesta. Può richiedere il beneficio chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile entro il 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, esclusi appartamenti signorili, ville, castelli e palazzi storici. Ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La Circolare n. 11432 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio scorso contiene nuovi chiarimenti in grado di dissipare alcuni dubbi sollevati sia dalle banche, sia dagli stessi clienti, sul testo del legge di conversione del decreto anticrisi.
La circolare chiarisce che anche i mutui “a tasso variabile, rata fissa e durata variabile” rientrano nell’ambito di applicazione della legge di conversione del decreto anti-crisi e che pertanto avranno diritto all’agevolazione. In tal caso l’effetto del contributo dello Stato si evidenzierà sulla minor durata del mutuo, piuttosto che sull’ammontare della rata che - per contratto - rimane fissa.
Buone notizie per chi non è stato in grado, in passato, di onorare il pagamento della rata. L’agevolazione si applica infatti anche ai mutuatati in ritardo nei versamenti, a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza del benefici del termine o la risoluzione dl contratto di mutuo stesso. In questo caso le banche calcoleranno le rate (e i relativi interessi di mora) al netto del contributo dello Stato.
Si ricorda che le nuove norme si applicano a tutte le rate da versare nel 2009 per i mutui a tasso non fisso stipulati prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la ristrutturazione dell’abitazione principale (a eccezione di case signorili, ville e castelli).

Nel pacchetto delle misure anticrisi (Decreto legge n. 185/2009) è previsto che resta la detrazione Irpef del 55% per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione degli edifici; per i lavori effettuati nel 2008 ci sarà rimborso in tre anni, dal 2009 il credito d'imposta sarà spalmato su 5 anni. Ulteriori informazioni sul sito del Governo.

L'ufficio preposto è quello del Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA E-mail: garante@garanteprivacy.it, Fax: (+39) 06.69677.785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
Reclami, segnalazioni e richieste di documentazione possono essere inviate via e-mail: urp@garanteprivacy.it
Può inoltre avere ulteriori informazioni sulla videosorveglianza alla seguente pagina del sito del Garante.  

La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla stipula. Per ulteriori informazioni si veda l'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto un servizio on line a tal fine. Per fruirne è necessario possedere un pincode (codice personale).
Il software “Contratti di locazione”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è composto da due distinte applicazioni:
 -registrazione telematica dei contratti di locazione;
-pagamenti successivi alla registrazione.
L’applicazione “Registrazione telematica dei contratti di locazione", consente:
- la compilazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e delle denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici per la registrazione telematica,
- il pagamento delle imposte relative alla prima registrazione.
L’applicazione “Pagamenti successivi alla registrazione” è, invece, finalizzata al pagamento relativo alle imposte di registro, di bollo ed eventuali interessi e sanzioni sia per le annualità successive alla prima che per quelle dovute per le proroghe, anche tacite, le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.
Il software “Contratti di locazione” calcola automaticamente le imposte da versare, sulla base dei dati inseriti, e li propone per la conferma. Con lo stesso software è sempre possibile modificare qualsiasi informazione, ovviamente prima di trasmettere il file.
Tutte le informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ENEA hanno realizzato un sito dal quale è possibile inoltrare le domande per interventi terminati nel 2008. E' disponibile anche un manuale per la compilazione della richiesta. Ulteriori informazioni presso il numero verde ENEA 800.913.520 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La norma ha espressamente individuato gli immobili a cui deve essere riconosciuta l’esenzione in discorso e tra questi non sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione. Si veda il Decreto Legge 93/2008.

L'agevolazione per la riqualificazione energetica (finanziaria 2008), consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
-la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
-il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
-l'installazione di pannelli solari;
-la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
(Fonte: Agenzia delle Entrate).
La Circolare del 31/05/2007 n. 36, Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)”, al punto 3.2 chiarisce e conferma che “Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. Poiché il beneficio e' teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non e' sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma e' necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente.”

L'art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, convertito dalla Legge 33/2009 “Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici”, prevede per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1°luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, il riconoscimento di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20% delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta  efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Ulteriori approfondimenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'art. 5  della Legge 431 /98 recita che i contratti di locazione transitorio devono avere le seguenti caratteristiche:
1) La durata deve essere compresa fra 1 ed 18 mesi.
2) Il contratto-tipo "transitorio" dovrà prevedere una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza transitoria del locatore e dell'inquilino, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della "transitorietà" abitativa, il contratto-tipo dovrà prevedere che la durata del contratto "transitorio" verrà sostituita da quella prevista per il contratto "libero" (nella stragrande maggioranza dei casi 8 anni: cioè almeno 4 anni iniziali, che si rinnoveranno automaticamente per un ulteriore quadriennio, a meno che il locatore non possa far valere sue specifiche "necessità").
3) L'esigenza abitativa "transitoria" dell'inquilino dovrà essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto, dell'inquilino e del proprietario, che comprovino le rispettive esigenze di dare e di prendere in locazione per una breve durata. Il tutto accompagnato dalla documentazione relativa: per esempio contratti di lavoro, iscrizione a corsi di aggiornamento o stage. etc.
4) Gli affitti dei contratti "transitori" nelle undici aeree metropolitane, nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, saranno definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi fissati a livello locale per i contratti "concordati". I valori dovranno essere espressi in €/mq.utile.Ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nelle more della procedura di conversione del decreto "anti crisi"( D.L. 29.11.2008, n. 185) – il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti per la concreta applicazione della misura contenuta nell'art. 2, relativa ai mutui a tasso variabile. Il provvedimento, indirizzato agli istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, precisa che secondo quanto disposto dall'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per i mutui a tasso variabile erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, le rate da corrispondere nel 2009 sono calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Questo criterio di calcolo non si applica se le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell'art. 2 DL 185 e le rate da corrispondere in base al contratto di mutuo sottoscritto, e' posta a carico dello Stato.

La circolare ministeriale dispone che il contributo dello Stato in favore dei mutuatari, deve essere corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.

La banca mutuante per difficoltà di carattere organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009; in tal caso, il Ministero invita le banche ad adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Sul mutuatario non deve ricadere alcun effetto di tali ritardi, pertanto, il contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui si riferisce.

In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer). Si veda Circolare  MEF 29 dicembre 2008, n. 17852.

Per richiedere il codice fiscale di un condominio occorre compilare il modulo AA5/5, disponibile presso le sedi dell'Agenzia delle Entrate. Non viene richiesto il numero dei condomini.
I dati necessari sono quelli relativi al rappresentante (documento d'identità e codice fiscale) e ubicazione del condominio. In alcuni casi viene richiesta una copia del verbale d'assemblea condominiale con cui si è nominato l'amminitratore/rappresentante.
Ulteriori informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, numero verde 848.800.444.

Bisogna fare riferimento al valore catastale dell'immobile, che viene determinato moltiplicando la rendita catastale elaborata dall'Agenzia del Territorio rivalutata per un coefficiente, diverso a seconda della categoria (classe dell'immobile).
L'Agenzia del Territorio fornisce un servizio on line di consultazione delle rendite catastali, dove è spiegato in maniera generica come viene calcolata la rendita.
Altri tipi di valutazione (valore commerciale dell'immobile) non sono di pertinenza del servizio Linea Amica.
Per ulteriori informazioni si veda l'Agenzia del territorio.

Il Decreto legge 185/2008, meglio conosciuto come decreto anti-crisi, ha ripristinato le detrazioni del 55% a favore degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici: sostituzione di finestre, comprensive di infissi, e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Per informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico è possibile consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre è possibile anche consultare il sito dell’ENEA o chiamare il seguente numero verde 800 985280 .