Salta il menù di navigazione

Fine Skip Menu.

Domande&Risposte - Cittadini e vita pubblica


Può rivolgersi in prima istanza all'autorità competente (forze di polizia ecc.) che, all'epoca della scomparsa del genitore, avrà aperto un fascicolo contenente la documentazione sulle indagini effettuate relativamente alla denuncia fatta. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Interno.

Secondo il DPR 223/1989, il cittadino che a seguito del censimento o a seguito di ripetuti controlli effettuati nell'arco dell'anno solare da personale appartenente alla Polizia Municipale non viene reperito sul territorio comunale, viene dichiarato irreperibile e cancellato dai Registri anagrafici.
La procedura di controllo indicata nel procedimento amministrativo richiede n.30 gg. ma i controlli vengono ripetuti per circa 3 volte a distanza di tempo e complessivamente la pratica si esaurisce in 365 gg. La posizione anagrafica può essere ripristinata solo con nuova richiesta di iscrizione.

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all’ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.
Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta. 
Il nome e i dati anagrafici dell'interprete devono essere inseriti nel corpo dell'atto di matrimonio, che dovrà essere firmato anche dall'interprete stesso.

Il cittadino italiano ha l'obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma se il cittadino italiano risiede all'estero il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell'interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.
I cittadini italiani residenti al di fuori dell'Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:
• indirizzo all'estero;
• cittadinanza;
• stato civile;
• composizione del nucleo familiare;
• cambio di nome.
L'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, oltre a costituire un obbligo sancito dalla Legge, è importante per poter ottenere alcuni servizi consolari (rilascio documenti e dichiarazioni), l'invio di certificati elettorali e comporta anche dei benefici, tra i quali: 
- ricevere la cartolina elettorale all'esatto indirizzo all'estero;
- ottenere una tariffa elettrica agevolata da parte dell'ENEL ed una riduzione sulla tassa per - la raccolta dei rifiuti urbani per i proprietari di una casa o altro immobile in Italia.
Il Consolato può fornirvi direttamente i seguenti certificati: 
- Certificato di cittadinanza
- Certificato di residenza
- Certificato di stato libero
- Certificato di stato di famiglia.
Il rilascio di certificati e/o documenti da parte del Consolato è soggetto al pagamento dei relativi diritti consolari di cui alla tabella esposta allo sportello. Il costo dei certificati può subire variazioni secondo le fluttuazioni del cambio euro/sterlina (il tasso di ragguaglio consolare è comunque fissato all'inizio di ogni trimestre). Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria si veda il sito del Consolato Generale d'Italia a Londra.

 

Il Certificato di stato di famiglia contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo familiare di appartenenza di una persona. Il Certificato Stato di Famiglia elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza).
Il Certificato storico di stato di famiglia è un documento specifico che contiene le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare risalente ad una data pregressa, cioè riferito ad una certa data o relativo alla composizione originaria del nucleo familiare, o a persone non più residenti o decedute.
Il certificato di stato di famiglia storico va richiesto all'ufficio anagrafe del comune e la sua consegna è differita, in quanto per la compilazione è necessaria una ricerca nell'Archivio storico dell'Anagrafe, i cui tempi possono variare secondo la complessità.
Occorre indicare esplicitamente l'uso per il quale viene richiesto, in modo da applicare o meno la marca da bollo da € 10,33, in quanto tutti i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, ad esclusione degli usi indicati nella tabella B del D.P.R. 642/72.

Lo stato di famiglia è un documento che riporta la composizione della "famiglia anagrafica". L'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 chiarisce il significato di Famiglia anagrafica: agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del regolamento sopracitato concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella
composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.
Dunque per non comparire più nello stato di famiglia dei genitori è necessario richiedere il trasferimento di residenza. 

 

La persona senza fissa è la posizione di chi non dispone di una dimora, oppure che ne dispone ma senza carattere di abitualità, oppure che dispone di più dimore, nessuna delle quali assuma carattere di abitualità. Mancando, per tali persone, la condizione di dimora abituale (residenza) ed essendo gli obblighi delle registrazioni anagrafiche estese alla generalità delle persone dimoranti sul territorio nazionale o dovunque dimoranti ma aventi la cittadinanza italiana, ai fini dell’iscrizione anagrafica si fa ricorso ad una fictio: l’art. 2 della legge 1228 del 24.12.1954 afferma, infatti, che <<la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel comune di nascita>>. Come dire che si tratta di persone per le quali la residenza anagrafica non coincide con la residenza ex art. 43 del codice civile; e del resto non potrebbe coincidere in quanto l’elemento della residenza come dimora abituale manca del tutto. 
Il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede dei propri interessi, diventa così l'unico elemento che possa legare il “senza fissa dimora” a un determinato comune: occorre pertanto rivolgersi presso l’Ufficio Comunale del territorio dove si vive, chiedendo un'iscrizione anagrafica muniti di un documento di identità in corso di validità. L'iscrizione anagrafica nel comune viene così incontro ai legittimi interessi del cittadino “senza fissa dimora”, conferendogli così, con la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato come quello cui più frequentemente egli fa capo, l'accesso ad una serie di documenti per i quali la residenza anagrafica è condizione necessaria.
Ove non possa farsi ricorso al comune di domicilio, occorrerà fare ricorso all'ulteriore criterio residuale, e fittizio, dell'art. 2, comma 3 L. 24/12/1954, n. 1228, cioè al comune di nascita.

L'indirizzo di residenza non costituisce dato fondamentale per il riconoscimento personale (circolare Ministero Interno 10/01/1997).
Il cittadino con carta d'identità in scadenza dopo il 26/06/08 potrà far apporre il timbro di proroga per ulteriori 5 anni (Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008). Tale timbro di proroga verrà apposto dal Comune di residenza o di domicilio anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità.
Per eventuali dubbi o chiarimenti è possibile rivolgersi all'Help Desk creato presso il Ministero dell'Interno chiamando i numeri 0646536730/0646527179, oppure scrivendo all'indirizzo email: segreteriaservizidemografici@interno.it

 

L’estratto per riassunto dell’atto di nascita certifica il cognome, il o i prenome/i, il luogo, la data di nascita ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso, ecc.). Possono essere inoltre indicate le generalità dei genitori su richiesta esplicita dell’interessato.
Ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
Sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
L’estratto è gratuito. 
E’ vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini e alle imprese la produzione di certificati / estratti.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti:
1) ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) sottoscritte dall’interessato;
2) ad acquisire d’ufficio, al posto dei certificati, le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Si sottolinea che queste modalità non sono obbligatorie per gli enti privati che, pertanto, possono continuare a richiedere la produzione di certificati /estratti.
Se i certificati, estratti e copie integrali devono essere prodotti in un paese straniero che non ha aderito a particolari convenzioni, è necessaria la legalizzazione della firma dell’Ufficiale dello Stato Civile presso la Prefettura. La normativa di riferimento è il D.P.R. 3.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", art. 106 e segg.

I registri e gli atti di stato civile sono soggetti, rispetto all’ordinaria documentazione amministrativa, a una specifica disciplina che permette a chi vi abbia interesse (salvi i divieti di legge) di accedere a notizie e informazioni ivi riportate, sempre e solo attraverso l'intervento dell’ufficiale dello stato civile e mai attraverso libera consultazione diretta dei registri e atti stessi. I due testi normativi fondamentali in materia di stato civile e di protezione dei dati personali sono il D.P.R. 396/2000 e il D. Lgs. 196/2003. Gli artt. 106 e 107 del D.P.R. 396/2000 prevedono che possono essere richiesti, di volta in volta, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge. Coerentemente l’art. 177, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – recante il Codice in materia di protezione dei dati personali – specifica che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Fà eccezione a tale regola il caso in cui siano decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto: in tal caso possono essere rilasciati estratti (per riassunto o per copia integrale) di atti dello stato civile, senza il concorso di altri particolari requisiti – cioè anche senza il concorso di un personale interesse. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Interno.

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è rilasciata dal Comune di residenza, previa verifica della correttezza dei dati anagrafici del richiedente; eventuali anomalie riscontrate vanno segnalate direttamente dal Comune al Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD). Il CNSD, istituito presso il Ministero dell’Interno, assicura e garantisce la gestione unitaria del sistema di emissione della CIE, la sua piena funzionalità e la trasparenza e sicurezza dei processi di autenticazione e convalida dell'informazioni anagrafiche. Presso i locali del Centro Nazionale per i Servizi Demografici e’ operativo dall’agosto 2005 un CALL CENTER a disposizione di tutti i Comuni italiani, delle Prefetture e delle software house che necessitano di assistenza sui servizi telematici della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno. Gli operatori del CALL CENTER forniscono le informazioni utili per il collegamento dell’Ente al Centro Nazionale per i Servizi Demografici e per l’attivazione e l’utilizzo dei vari servizi telematici resi disponibili; forniscono le indicazioni operative per gli adempimenti dei vari uffici e, guidando telefonicamente gli Enti, svolgono gli interventi tecnici che si rendono necessari. Oltre ad una assistenza di primo livello, il CALL CENTER si avvale di un supporto tecnico di secondo livello per le problematiche più complesse inerenti il collegamento al Centro Nazionale per i Servizi Demografici oppure i servizi telematici attivati. Il call center è operativo dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 08:30 alle ore 17:30 e risponde ai seguenti contatti: Telefono: 064778131; Fax: 064778113; E-mail: cnsd.assistenzatecnica@interno.it

L'articolo 3 del DPCM n. 437 del 22/10/1999 indica gli elementi che devono essere presenti nella carta d'identità "La carta di identità elettronica e il documento d'identità elettronico devono contenere, con immediata visibilità e memorizzati con modalità informatiche di sicurezza sul documento ai sensi dell'articolo 8: dati identificativi della persona; codice fiscale; dati di residenza; cittadinanza; fotografia; eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio; codice numerico identificativo del documento, codice del comune di rilascio, data del rilascio e data di scadenza; sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela". L'articolo 1, inoltre, specifica cosa si intenda per dati identificativi della persona "il nome, il cognome, il sesso, la statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto".
Quindi solo questi sono campi da compilare obbligatoriamente perchè necessari alla identificazione della persona, non lo stato civile.

 

È necessario fare un esposto all'ufficio affissioni del comune chiedendo di disporre una defissione dei manifesti secondo la normativa vigente. La campagna elettorale è stata regolata dal legislatore, attraverso la legge n. 212/1956, contenente le “norme per la disciplina della propaganda elettorale”, che afferma che “l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune”. Chi non rispetta queste norme è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.
Inoltre la legge 27-12-2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con l'art. 1 comma 157 ha modificato, con decorrenza 01 gennaio 2007, il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che regola, tra l'altro, le affissioni abusive, inserendo il seguente articolo: "Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".
La Finanziaria 2007, dunque, oltre a ripristinare la norma precedentemente abrogata, ha addirittura disposto che d’ora in poi chi violerà la legge oltre al pagamento delle sanzioni dovrà farsi carico anche delle spese della defissione; inoltre è previsto che gli enti locali potranno conferire i poteri di accertamento e di sanzione anche a dipendenti dell’ente stesso o a soggetti affidatari.

Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale (così come quella del Consiglio provinciale) è regolamentata dagli articoli  141, 142, 143 del D.Lgs. n. 267/2000 -

E' possibile l'attribuzione del cognome materno ad un figlio naturale riconosciuto unicamente dalla madre. Se il figlio naturale è stato riconosciuto dal padre non è possibile attribuirgli anche il cognome della madre.
Per i figli leggittimi, invece,  la sentenza della I Sezione civile della Corte di Cassazione n. 23934 del settembre 2008 si è pronunciata favorevolmente all'attribuzione del cognome materno ai figli legittimi nel caso entrambi i genitori siano concordi.

La Repubblica Italiana, con Legge n.296/2006 (Art.1, commi 1271-1276), ha concesso una medaglia d’onore ai cittadini italiani (militari e civili) che nell’ultimo conflitto mondiale furono deportati e internati nei lager nazisti e, nel caso che il diretto beneficiario sia deceduto, al familiare piu’ stretto. Presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un apposito Comitato, di cui l’ANRP fa parte, per l’individuazione degli aventi diritto.

Al fine di facilitare l’iter per detta concessione, sono stati predisposti: un modello di domanda e un foglio notizie (scaricabili cliccando qui) che, dopo essere stati debitamente compilati e sottoscritti dal richiedente, insieme alla fotocopia di un documento di identità, (anch’esso sottoscritto) e ad eventuale certificazioni relative alla deportazione e all’internamento, dovranno essere spediti, con semplice affrancatura, a: Comitato per la concessione di una Medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti (art.1, commi 1271-1276, Legge n.296/2006 – Via della Mercede 9 – 00186 ROMA.
http://www.anrp.it/_homepage.htm

Il passo carrabile è la realizzazione del passaggio di raccordo tra carreggiata e marciapiede che consente di accedere alle proprietà private dalla pubblica via con i veicoli. È attivabile su richiesta dell'utente quando esistono i relativi presupposti che non siano in contrasto con le norme previste dal codice della strada accertati dalla Polizia Locale.

L'autorizzazione al passo carrabile è soggetta alla Tassa annuale per l'Occupazione del Suolo Pubblico (TOSAP).
Per ottenere il rilascio di una concessione di passo carrabile, il cittadino deve recarsi presso l'ufficio comunale preposto(Ufficio strade, urbanistica, ecc.) per ritirare la modulistica necessaria.

Può farne richiesta il proprietario dell'immobile o la persona delegata dal proprietario oppure l'amministratore condominiale delegato dai condomini.

I tempi di rilascio variano dai 15 ai 30 giorni circa dalla presentazione della domanda, salvo ulteriore tempo per il rilascio dell'autorizzazione edilizia nei casi in cui questo sia necessaria.

Nuovo codice della strada
Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993

Vendere una concessione cimiteriale non si può, perché si tratta di beni forniti in concessione (trentennale, ecc.). La vendita tra privati delle concessioni per loculi/cappelle del cimitero è vietata e ciò in genere è chiaramente espresso dal Regolamento di Polizia Cimiteriale (chiedere all’ufficio comunale preposto).
In alcuni comuni si può chiedere la retrocessione della concessione. Il Comune valuterà il residuo della concessione e il manufatto in modo da rientrare in possesso della concessione e bandire una nuova asta.
Alcuni Comuni, dispongono anche di un Regolamento che disciplina le modalità di retrocessione dei loculi cimiteriali e spiega come il Comune formula l'offerta economica.
Dopo aver fatto la domanda di retrocessione, in caso di silenzio protratto, si può richiedere l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Gli elettori italiani residenti all’estero e alcune categorie di connazionali temporaneamente all’estero possono votare per i referendum abrogativi del 21 giugno prossimo per corrispondenza.

La procedura da seguire dipende dalla categoria della quale si fa parte:

  1. Elettore residente all’estero (iscritto all’AIRE):  riceverà a domicilio, da parte del Consolato di riferimento, il plico elettorale contenente le schede e le istruzioni sulle modalità di voto. Segui attentamente le istruzioni e ricorda di osservare le date indicate per spedire all’Ufficio consolare la busta preaffrancata contenente la busta anonima con le schede votate. Se non si riceve il plico elettorale entro il 7 giugno, è possibile recarsi di persona all’Ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale: se il proprio nominativo già figura nell’elenco degli elettori in possesso dell’Ufficio consolare è possibile ottenere un duplicato del plico elettorale, mentre in caso contrario si potrà chiedere al Consolato di attivare le procedure per essere aggiunto all’elenco degli elettori.
     
  2. Cittadino italiano temporaneamente all’estero appartenente ad una delle seguenti categorie: militare o appartenente a forze di polizia in missione internazionale, dipendente di amministrazioni pubbliche per motivi di servizio, professore universitario o suo familiare convivente. Per queste categorie è possibile il voto per corrispondenza secondo queste procedure:

    * se militare o dipendente pubblico, dovrà trasmettere una dichiarazione al comando o amministrazione di appartenenza, entro il 17 maggio. I familiari conviventi dei dipendenti pubblici dovranno presentare anche la dichiarazione sostitutiva relativa dell’atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.

    * se professore universitario, dovrà far pervenire, entro il 17  maggio, la dichiarazione direttamente all’Ambasciata/Consolato di riferimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva di sei mesi e la presenza all’estero da almeno tre mesi alla data del 30 aprile 2009. I familiari conviventi dovranno presentare anche la dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di familiare convivente.

I cittadini italiani temporaneamente all’estero e non appartenenti alle tre categorie sopraindicate, potranno votare per i referendum solamente recandosi in Italia presso le sezioni istituite nel proprio Comune di iscrizione alle liste elettorali.

La CIE viene rilasciata dal Comune di residenza, previa verifica della correttezza dei dati anagrafici del richiedente; eventuali anomalie riscontrate vengono segnalate direttamente dal Comune al Centro Nazionale dei Servizi Demografici.

Il CNSD, istituito presso il Ministero dell’Interno, assicura e garantisce la gestione unitaria del sistema di emissione della CIE, la sua piena funzionalità e la trasparenza e sicurezza dei processi di autenticazione e convalida dell'informazioni anagrafiche. Presso i locali del Centro Nazionale per i Servizi Demografici e’ operativo dall’agosto 2005 un CALL CENTER a disposizione di tutti i Comuni italiani, delle Prefetture e delle software house che necessitano di assistenza sui servizi telematici della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno. Gli operatori del CALL CENTER forniscono le informazioni utili per il collegamento dell’Ente al Centro Nazionale per i Servizi Demografici e per l’attivazione e l’utilizzo dei vari servizi telematici resi disponibili; forniscono le indicazioni operative per gli adempimenti dei vari uffici e, guidando telefonicamente gli Enti, svolgono gli interventi tecnici che si rendono necessari. Oltre ad una assistenza di primo livello, il CALL CENTER si avvale di un supporto tecnico di secondo livello per le problematiche più complesse inerenti il collegamento al Centro Nazionale per i Servizi Demografici oppure i servizi telematici attivati.

Contatti

Il call center è operativo dal lunedi' al venerdi', con orario continuato dalle ore 08:30 alle ore 17:30 e risponde ai seguenti contatti:
Telefono: 064778131
Fax: 064778113
E-mail: cnsd.assistenzatecnica@interno.it

I comuni curano l'affisione nei luoghi pubblici e nei seggi elettorali di appositi manifesti recanti l'elenco di tutti i candidati.
Questa pagina, curata dall' Ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo per l'Italia, riporta i link alle liste dei partiti che hanno presentato candidature in tutte le circoscrizioni.

 

La legge n. 46 del 7 maggio 2009 prevede che anche i cosiddetti ''disabili intrasportabili'' possano essere ammessi al voto domiciliare.  Per avere tale possibilità il cittadino dovrà inviare tra il quarantacinquesimo e il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, una richiesta scritta all'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Nella richiesta, in carta libera, deve essere attestato "il motivo per il quale si chiede di esprimere il voto presso la propria dimora e la comunicazione dell'indirizzo completo presso il quale si intende essere ammessi al voto". Alla richiesta dovranno essere allegate anche una copia della tessera elettorale, una copia del certificato rilasciato dalla commissione medica (di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) dal quale risulti l'esistenza della minorazione e un certificato del medico di base in cui si dichiara la persistenza della situazione di gravità e che l'elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria dimora (con indicazione della motivazione).
Nel caso in cui l'elettore abiti in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, la domanda va inviata comunque al sindaco del comune d'iscrizione, che poi provvederà a comunicare il nominativo del richiedente al sindaco del comune in cui si trova l'elettore e nel quale avverrà la raccolta del voto a domicilio. Il sindaco, una volta ricevuta comunicazione della presenza del cittadino nel suo territorio, provvederà a comunicare la richiesta al presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ubicata la dimora dell'elettore. Il presidente della sezione elettorale ne prenderà nota all'atto della costituzione del seggio.

 

Per essere nominati scrutatori di seggio elettorale è necessario essere iscritto all'apposito Albo comunale  che comprende i nominativi dei cittadini che presentano specifica domanda entro il 30 novembre. Tuttavia, se si è presenti in un seggio nel quale risulti necessario procedere alla sostituzione di qualche membro dell'ufficio elettorale, è possibile essere nominati direttamente dal presidente, purché si sia in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e non si faccia parte di una delle seguenti categorie:
- dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- appartenenti a Forze armate in servizio;
- medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- segretari comunali ed dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
(si veda pag. 13-14 del volume: Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione edito dal Ministero dell'Interno nel maggio 2009)

 

L'art. 13 della Legge 91/92 prevede che si possa riottenere la cittadinanza:
- su domanda,  stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato;
- automaticamente, entro un anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell’interessato.
Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell'Interno ha attivato un call center che risponde ai numeri 06 48042101 (102 -103  -104) e fornisce informazioni sulle procedure da seguire per ottenere la cittadinanza italiana.
Il servizio è disponibile dal martedì al giovedì con il seguente orario:
9-14.00- 14,30-18,30, il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00

La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata dal Presidente della Corte d'Appello competente per territorio, (art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
L'ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali. Il Presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore.
Il Presidente di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

 

Gli scrutatori sono nominati in occasione delle consultazioni elettorali dalla Commissione Elettorale Comunale mediante sorteggio dall'apposito Albo che comprende i nominativi dei cittadini che presentano specifica domanda entro il 30 novembre.
Per essere nominati Scrutatori di seggio occorre possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti presso le liste elettorali del Comune;
- essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
- non aver riportato condanne penali.
L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:
- i dipendenti del Ministero dell'Interno;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Si veda la Legge 30 aprile 1999, n. 120.

La non partecipazione alle elezioni non rientra tra i motivi di esclusione dal diritto di voto, in base a quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 20 marzo 1967 n. 223.

L'articolo 9, comma secondo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

 

Queste informazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno.

Il Ministero dell’Interno, attraverso l' Archivio Storico delle Elezioni, mette a disposizione i risultati delle consultazioni elettorali, partendo dagli aggregati complessivi fino al dettaglio dei singoli comuni e, per l'estero, dei singoli consolati. Sono presenti nell'Archivio i risultati delle elezioni dell'Assemblea Costituente del 1946, delle elezioni politiche dal 1948, delle elezioni europee dal 1979 e dei cicli generali di elezioni regionali dal 1970.

Gli elettori italiani residenti all’estero e alcune categorie di connazionali temporaneamente all’estero possono votare per i referendum abrogativi del 21 giugno prossimo per corrispondenza. Il voto per i referendum dei cittadini residenti ed iscritti all’AIRE si esprime esclusivamente per corrispondenza negli Stati con i quali il Governo italiano ha concluso apposite intese. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero degli Esteri.

UCount4EU (“You count for EU”) è un sito Internet che ha lo scopo di incoraggiare  dibattiti on line sulle prossime lezioni europee, creato da un gruppo di ONGs specializzate nella democrazia e governance elettronica su iniziativa della ONG Gov2U.
UCount4EU ha il principale obiettivo di convincere i cittadini europei che votare è importante e che la questione delle elezioni europee avrà un impatto sulle loro vite. Intende anche incoraggiare i cittadini a partecipare ai dibattiti sull’Unione attraverso un Forum di discussione dei cittadini. I dibattiti verteranno sulla crisi economica, il ruolo dell’Ue nel mondo, la criminalità, l’immigrazione, la salute e l’ambiente. Su un periodo più lungo sarà possibile inviare petizioni su questi cinque soggetti al Parlamento europeo.

Ai sensi della legge 104/1992 art. 29, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. Un accompagnatore di fiducia, iscritto nelle liste elettorali, segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica (di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.) che devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale. A valere sulla Legge n. 15/1991 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti), in attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non e' accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unita' sanitaria locale.

 

Nel sito delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera trova il modulo da compilare e presentare, direttamente o con raccomandata, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, provvede ad aggiornare a vista il documento, ovvero ad inviarle un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento.

Il riferimento per la conservazione delle scritture contabili è l'art. 2220 del codice civile che prevede che le scritture debbano essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione

Si possono riconoscere i punti di accesso ai servizi attraverso il marchio “Reti Amiche” che i partner sono tenuti ad esporre al fine di rendere conoscibile ai cittadini l’adesione alle convenzioni con Pubbliche Amministrazioni ed Enti che comportano l’erogazione di servizi pubblici.

http://www.retiamiche.gov.it/ig_repository/docs/DM_reti_amiche.pdf

L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (Ufficio delle pubblicazioni) è la casa editrice dell’Unione europea (UE).

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata quotidianamente in più di 21 lingue – fenomeno unico nel mondo dell’editoria. L’Ufficio provvede inoltre a molte altre pubblicazioni relative alle attività e alle politiche dell’Unione europea, sia su carta che su supporto elettronico.

L’Ufficio delle pubblicazioni offre anche una serie di servizi on-line che consentono l’accesso gratuito ad informazioni riguardanti il diritto dell’UE (EUR-Lex), le pubblicazioni (EU Bookshop), gli appalti pubblici (TED), la ricerca e lo sviluppo (CORDIS).

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
http://publications.europa.eu/index_it.htm

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
http://publications.europa.eu/official/index_it.htm

E' possibile contattare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) all'indirizzo web:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/contact_us/index_it.html

Al Mediatore sono rivolte le denunce relative ai casi di cattiva amministrazione che coinvolgono istituzioni e organismi dell'Unione europea.

Possono sporgere denuncia al Mediatore europeo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e le persone residenti in uno Stato membro.

Possono anche sporgere denuncia al Mediatore le imprese, le associazioni e altri soggetti che abbiano sede nell'Unione europea.

Il sito del Mediatore europeo contiene a la guida interattiva per denunce o per richieste d’informazioni e offre la possibilità di effettuate le denunce on-line.

Link alla Guida interattiva: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces;jsessionid=B9DA351EBF95AB3BFCE7BA6E7D91738E

Può rivolgersi all'URP della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL):
tel 06.517051012; fax 06.517052829
Il servizio è attivo dal lunedì al giovedi (09.00-12.30 e 14.45-16.00) e il venerdi dalle 09.00 alle 12.00.
E' disponibile inoltre, una casella di posta elettronica: urp@persomil.difesa.it , attraverso la quale è possibile contatare gli operatori che rispondono, considerando anche la complessità della richiesta, nel più breve tempo possibile. Ulteriori informazioni presso l'URP .

L'arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabinieri competente per territorio. Ulteriori informazioni sul sito della Polizia di Stato.

Sul sito della Polizia di stato nella sezione “Passaporto per i minori” all'indirizzo http://www.poliziadistato.it/articolo/191-Passaporto_per_i_minori .

La prassi ordinaria degli uffici anagrafe è quella di ricevere personalmente le richieste da parte del cittadino; è valida anche la richiesta scritta ma è più inusuale e lunga. Al momento della richiesta del certificato anagrafico è l'addetto al servizio che richiede al cittadino per quali usi intende servirsi del certificato richiesto ed indicare se la richiesta inoltrata è o meno soggetta al bollo. In genere gli uffici informano il cittadino nei casi in cui può avvalersi dell'autocertificazione, oppure nei casi in cui il bollo è previsto provvedono a certificarlo.

Deve recarsi alla Questura o all'Ufficio Passaporti della Polizia di Stato con 2 foto identiche e recenti di suo figlio e il modulo, scaricabile dal sito della Polizia all'indirizzo http://poliziadistato.it/pds/file/files/dichiarazione_minori_16.pdf, opportunamente compilato. Ulteriori informazioni sul sito della Polizia di Stato.

No, perché ai sensi del Decreto 25 maggio 2007 (GU n. 146 del 26-6-2007) sono stati dichiarati fuori corso di valori bollati espressi in lire, lire-euro ed euro. Dal 1 settembre 2007 la marca da bollo telematica ha sostituito definitivamente quella cartacea che è pertanto fuori corso e non può più essere utilizzata. Ulteriori informazioni sul sito della Polizia di Stato.

Dall'08 agosto 2009 con l'entrata in vigore della legge n.94 del 15 luglio 2009 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2009), sono state introdotte alcune norme di modifica della attuale legge del 5 febbraio 1992, n.91.
Le nuove disposizioni prevedono, per le domande per matrimonio, l'elevazione del periodo di residenza legale in Italia da sei mesi a due anni; per le domande per residenza e per quelle per matrimonio viene prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio); viene introdotto il versamento di un contributo pari a 200€ per le nuove istanze.
Maggiori indicazioni sull’applicazione delle nuove disposizioni  sono state fornite in una circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 6 agosto 2009. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Interno.

Si può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi contattatando direttamenti gli uffici della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ci si deve recare presso gli Uffici Anagrafici del Comune di residenza e farsi apporre un timbro di proroga della durata di validità di ulteriori 5 anni sulla Carta di identità già in proprio possesso. Non viene rilasciato un allegato alla carta d'identità.

Per informazioni sullo stato di avanzamento delle richieste di rilascio e rinnovo documenti di soggiorno presentate dopo il 6 novembre 2006  è possibile chiamare il Contact Center 848.855.888 del Ministero dell'Interno (costo della chiamata pari alla tariffa urbana applicata dal vostro operatore telefonico) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00.

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l’istante ha la residenza tempestivamente e, preferibilmente, 60 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari. Il costo è di circa 130 €. Tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo  sul sito del Ministero dell'Interno.

Le sole licenze di porto d'armi che prevedono il pagamento di una tassa di concessione governativa sono la licenza di porto di pistola per difesa personale ed il porto di fucile uso caccia. L'importo è pari, rispettivamente, ad Euro 115 e 173,16. Per il rilascio della licenza di caccia, inoltre, va corrisposta anche una tassa regionale, che varia da regione a regione. Ulteriori informazioni sul sito della Polizia di Stato.

No, di regola si vota nel comune di residenza. E' fatta eccezione solo per le seguenti categorie di elettori:
1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d’appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune. tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata dal sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi;
2) coloro che si presentino muniti dell’attestazione del sindaco di ammissione al voto;
3) i membri del seggio, i rappresentanti presso la sezione dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali, i rappresentanti presso la sezione medesima delle liste dei candidati per le elezioni comunali, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti della tessera elettorale. Queste persone, nel caso di svolgimento delle elezioni provinciali, possono essere ammesse a votare, limitatamente alle stesse elezioni provinciali, anche se non siano elettori del Comune, purché, però, siano elettori di altro Comune della provincia ed in possesso della relativa tessera elettorale;
4) gli elettori non deambulanti, i quali sono ammessi al voto, purché muniti della tessera elettorale e di un’attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale attestante l’impedimento, in una sezione appartenente, nell’ambito territoriale comunale, al medesimo collegio provinciale nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso è;
5) gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione dello stesso Comune o, nel caso di elezioni provinciali, di altri comuni della provincia, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell’ambito territoriale della sezione;
6) limitatamente alla elezione del consiglio provinciale, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della provincia. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale. Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;
7) limitatamente alla elezione del consiglio provinciale, i naviganti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’art. 50 del testo unico n. 361/1957 e dell’art. 1, lettera f, del decreto-legge n. 161/1976, sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della provincia. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale:
a)     il certificato del comandante del porto o del direttore dell’aeroporto attestante che il marittimo o l’aviatore si trova    nell’impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell’aeroporto viene considerato autorità certificante;
b)     il certificato del sindaco del Comune di imbarco attestante l’avvenuta notifica telegrafica, al sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco.
(Si veda pag. 52-53 del volume: Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione edito dal Ministero dell'Interno nel maggio 2009)

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito a chi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Questo vuol dire che la posizione di chi chiede l'accesso deve essere protetta almeno a livello amministrativo. Quindi, potrà accedere agli atti chi può iniziare un ricorso giurisdizionale o amministrativo, chi può partecipare ad un determinato procedimento amministrativo e chi può dimostrare che il provvedimento e/o gli atti che si svolgono all'interno del procedimento, abbiano effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti. Ulteriori informazioni sul sito del Governo.

Il 20 gennaio 2009, la DG Istruzione e cultura della Commissione europea ha presentato la nuova guida del programma "l'Europa per i cittadini" comprendente una parte sui gemellaggi e le possibilità di finanziamento. Sul sito web Les jumelages en Europe è disponibile l'intervista a John Atkins dell'Agenzia esecutiva per l'Istruzione e la cultura della Commissione europea, che risponde a domande sulle modifiche apportate dalla nuova guida del programma, sui principali errori da evitare da parte degli enti locali che richiedono un sostegno finanziario all'Unione europea, sulle caratteristiche di un buon progetto di gemellaggio. Altre informazioni sulla sezione del sito dell'Unione europea dedicata al programma Europa per i cittadini

Può essere iscritto sul passaporto dei genitori o del tutore, il minore fino all'età di 16 anni. Per il minore di dieci anni di età poi, non sono obbligatorie le due foto identiche e non serve il certificato di nascita con foto autenticato dalla Questura, quest'ultimo necessario solo in caso di minore di 15 anni non inserito in passaporto.

Il passaporto e il visto, se il passaporto è stato rilasciato prima dell'ottobre 2005.

Reti Amiche è un’iniziativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione che intende facilitare l’accesso dei cittadini alla Pubblica Amministrazione e ridurne i tempi di attesa. Grazie alla varietà dei punti di accesso, i servizi di INPS e Ministero dell’Interno sono fruibili attraverso le Poste e i Tabaccai che espongono il marchio “Reti Amiche”. Presso gli Uffici Postali il cittadino può richiedere : • il rilascio e il rinnovo del passaporto, • il rilascio e il rinnovo di permessi di soggiorno, • il pagamento dei contributi INPS, • il pagamento assicurazione INAIL casalinghe/infortuni domestici, • i servizi INPS Card. Presso i tabaccai il cittadino può pagare il riscatto degli anni di laurea, servizio che si va ad aggiungere ad altri servizi già offerti come la riscossione della tassa automobilistica, la riscossione del canone RAI e il pagamento delle bollette e delle multe. Altre informazioni sul sito Reti Amiche.

Se il passaporto è stato smarrito, rubato o se le pagine sono esaurite, è possibile richiederne uno nuovo che avrà una validità di dieci anni. Se la domanda viene presentata a seguito di smarrimento o di furto è necessario allegare la relativa denuncia. Se si richiede il nuovo passaporto per deterioramento, è necessario consegnare il vecchio passaporto. La domanda può essere presentata presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri e gli uffici postali. Alla domanda si devono allegare alcuni documenti il cui elenco è disponibile sul sito della Polizia di Stato.