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Domande&Risposte - Media e informazione


A Luglio del 2009 è entrata in vigore una nuova norma (88/2009) che, all’articolo 42, recependo la direttiva 2003/58/CE, modifica l’art. 2250 del codice civile, e stabilisce che le società di capitali che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma e, cioè, la sede sociale, l’Ufficio del registro delle imprese presso cui si è registrati e numero di registrazione (REA), il capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio secondo la somma effettivamente versata, l'eventuale stato di liquidazione della società, e, nel caso di Srl o di Spa, la presenza di un socio unico.
La nuova norma ha inoltre modificato l'art. 2630 del Codice Civile prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro per l'amministratore unico, ciascun amministratore del CdA ed eventualmente i sindaci essendo loro tenuti per legge, a causa delle funzioni rivestite nella società, a fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte di cui sopra.
C’è da sottolineare che, contrariamente alla norma sull’apposizione della Partita IVA, questa nuova legge non è molto chiara circa le modalità di fornitura di tali informazioni; se cioè, esse debbano essere poste nella pagina iniziale (home page) di un sito, se possono essere, invece, pubblicate in una sezione dedicata (ad esempio “NOTE LEGALI” oppure “CREDITI”). In assenza di giurisprudenza su casi concreti, data la recente approvazione della suddetta norma, si può far riferimento ad accorgimenti che vengono usati in maniera prevalente e, cioè, (solo a titolo esemplificativo) inserire tali informazioni all’interno del “CHI SIAMO”, oppure nel FOOTER, oppure nei CONTATTI, oppure in una pagina apposita per i dati societari, oppure in un POPUP o dove si ritiene più opportuno, purché sia facilmente individuabile dal navigatore. Inoltre è controverso se tale disposizione di legge si applica anche ai social network (tipo Facebook) che offrono la possibilità di pubblicizzare la propria attività imprenditoriale in apposite pagine, ma nel dubbio è consigliabile inserire tali informazioni anche su questi.
Di seguito, un esempio di informazioni obbligatorie: DELTASRL (se con unico socio) Unipersonale, sede legale: Via Milano n. 1 - 00100 Roma (RM), P.IVA e C.F.: 12345678901, Capitale sociale: €. 30.000 i.v. (interamente versato), Iscritta al Reg. Imprese di Roma al n. 12345678901.
Per ulteriori informazioni si può fare riferimento alle Camere di Commercio di zona oppure scrivere una mail a: cameradicommercio@retecamere.it  e richiedere un esplicito parere in merito a casi concreti.

Per le Marche il passaggio è previsto nel primo semestre del 2011.
Il Governo con un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, ha presentato il calendario per il passaggio definitivo dell’Italia alla televisione digitale terrestre. Il decreto prevede una transizione al digitale progressiva delle varie regioni italiane divise in 16 aree a partire dal secondo semestre del 2009 fino al secondo semestre del 2012. Ulteriori informazioni sul Digitale terrestre sul sito della RAI.

I termini di scadenza per il pagamento del canone sono i seguenti:
Il 31 gennaio (pagamento annuale)
Il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale)
Il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre (pagamento a rate).
Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso e' considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n. 330). Ulteriori informazionio sul sito della RAI.

 

Il ROC è il Registro unico degli Operatori di comunicazione. Il ROC ha inglobato il Registro nazionale della stampa e il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive. Ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme sulla disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Dal 2 marzo 2009 ai sensi della delibera n. 666/08/CONS sono tenuti all’iscrizione al ROC i seguenti soggetti:

1. gli operatori di rete;
2. i fornitori di contenuti;
3. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
4. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
5. le imprese concessionarie di pubblicità;
6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
7. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
9. i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
10. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

La domanda di iscrizione al ROC e la richiesta di certificazione (in bollo da 14,62 euro) devono essere inviate, accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa individuale) in corso di validità, a mezzo raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo e Registro
Registro degli Operatori di comunicazione
Centro Direzionale
Isola B5 - Torre Francesco
80143 NAPOLI

Normativa, modulistica e informazioni per mettersi in contatto con il ROC sono disponibili sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

E' possibile contattare per chiarimenti o per specifiche problematiche, l'Ufficio Registro degli Operatori di Comunicazione al numero telefonico 081 7507.777 attivo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 oppure inviare una email all'indirizzo: inforoc@agcom.it.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: ROC

Il Codice di autoregolamentazione tv e minori stabilisce che la protezione specifica per i minori si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:

a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;

c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).

Gli abbonati che cambiano indirizzo debbono comunicare la variazione al S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino, entro 20 giorni dal trasferimento, indicando il numero dell'abbonamento.

La comunicazione può essere effettuata anche telefonicamente, tramite il numero verde 199.123.000, oppure inviando direttamente la richiesta di variazione di indirizzo compilando una scheda online sul sito della RAI disponibile al seguente link:
http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/CambioIndirizzo.aspx?primo=1

Per quanto riguarda le comunicazioni telefoniche è disponibile il servizio di Call Center “RISPONDERAI”. Si può chiamare per qualunque richiesta di informazioni o per esprimere opinioni.Il servizio e' attivo, con risponditore automatico, tutti i giorni, h 24.
Per le informazioni riguardanti gli abbonamenti il servizio con operatore è attivo dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 24,00 e la domenica dalle 14,00 alle 22,00.
Il costo della telefonata è a carico del chiamante ed è, su tutto il territorio nazionale, pari ad un importo massimo di 14,26 centesimi di euro al minuto, comprensivo di iva, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 18,30 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Nelle rimanenti fasce orarie il costo del servizio e' di 5,58 centesimi di euro al minuto.
Per le chiamate da rete mobile il costo e' compreso tra 24,17 e 48,00 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta compreso tra 12,38 e 30,00 centesimi di euro a seconda dell'operatore mobile di accesso.

Dall'estero:
Si può chiamare la RAI per qualunque richiesta di informazioni o per esprimere opinioni componendo il numero 0039 06-87408197 per chi chiama dall'estero o da telefono cellulare eventualmente non abilitato a chiamare il nr. 199.123.000.
Il costo e' a totale carico del chiamante e varia a seconda delle tariffe del carrier da cui origina la chiamata o dal contratto dell'operatore di telefonia mobile.

Abbonamento RAI: cambio indirizzo

A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

A breve sara' pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni necessarie per richiedere l'esenzione del canone.

L'esenzione ha validita' annuale. Pertanto, l'istanza, corredata della documentazione aggiornata, deve essere rinnovata ogni anno. Nel caso l'utente che ha diritto all'agevolazione abbia già pagato il canone, potrà presentare una domanda, corredata della necessaria documentazione e, previo accoglimento della stessa, avra' diritto al rimborso della somma corrisposta.

Esonero canone TV over 75

E' possibile rivolgersi  all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero della Salute. Il personale risponde alle telefonate dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, ai numeri +39 06.5994.2378 - 2758

E' inoltre possbiile contattare l'URP via fax al numero +39 06.5994.2376 o per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali settore Salute
D.G.P.O.B. Ufficio X - URP
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Chi desidera, può inviare una e-mail specificando:
nome e cognome del richiedente
indirizzo
autorizzazione al trattamento dei dati personali
dichiarazione di presa visione dell'informativa ai sensi del D.Lgs.30/06/2003 n.196

URP Ministero della Salute

Il sito web Rai Way le permette di verificare il livello di ricezione e la qualità del segnale, analogico e digitale, dei canali RAI,  per ogni regione italiana.

Se dopo il trasferimento dovesse avere problemi di ricezione del segnale può chiamare il numero verde 800.111.555 attivo dalle 8.00 alle 23.00 oppure inviare una e-mail a: raiway@rai.it

Sito web RaiWay

Per acquistare un decoder digitale con contributo statale occorre recarsi presso un rivenditore autorizzato. Per cercare il rivenditore più vicino alla propria residenza è disponibile il servizio di ricerca sul sito del Ministero dello sviluppo economico dedicato al digitale terrestre.

Inserendo nel form di ricerca il proprio CAP o la provincia di residenza, è possibile vedere l'elenco e i riferimenti utili (indirizzo, telefono..) dei rivenditori ai quali rivolgersi.

Ministero dello Sviluppo Economico: ricerca rivenditori autorizzati

Il digitale terrestre, come l'analogico, è gratuito. Per ricevere le trasmissioni in digitale terrestre non e' necessaria la parabola: si utilizza l’antenna esistente e lo stesso apparecchio televisivo. E' sufficiente acquistare un decoder digitale attraverso il quale i segnali digitali vengono trasferiti al televisore.

Il pagamento del canone RAI è comunque dovuto, secondo quanto disposto dall'Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246:  il canone dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualita' o dalla quantita' del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 - Sentenza cassazione 3/8/1993 n.8549).

Abbonamento RAI

In caso di decesso dell'intestatario, gli eredi possono richiedere:
- la variazione di intestazione a nome di un erede, qualora lo stesso non sia abbonato e prelevi il televisore (fornendo le generalità complete di codice fiscale del nuovo intestatario)
- la chiusura dell'abbonamento indicando il luogo e la data (gg.mm.aa) del decesso.

Tali comunicazioni devono essere inviate con lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1
S.A.T. Sportello Abbonamenti TV
Casella Postale 22
10121 - Torino

 

Abbonamenti RAI

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una pagina dedicata ai rivenditori dove può trovare tutte le informazioni relative alla procedura da seguire e scaricare la documentazione necessaria per usufruire del contributo statale per la vendita di decoder digitali.

Sul sito è presente anche una sezione Domande&Risposte per i rivenditori.

E' importante ricordare che possono aderire all'iniziativa i soli rivenditori presenti nella regione Valle d’Aosta, nella provincia di Trento e in 15 comuni delle province limitrofe (BZ, VR, VI), e in Piemonte e in 4 comuni delle province limitrofe (CO, PV, SV) e nel Lazio e in provincia di Terni.

 

Ministero dello Sviluppo Economico: procedura rivenditori

Nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Non esistono più i canoni per le seconde case, L. 06/08/1990 n. 223 per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto. L.27/12/1997 n. 449.

E' stato inoltre stabilito l'esonero dall'obbligo di pagare il canone di abbonamento alla radio per i detentori di apparecchi radiofonici collocati presso abitazioni private. L. 27/12/1997 n. 449.

L. 06/08/1990 n. 223

L.27/12/1997 n. 449

 

Per usufruire del contributo ed acquistare il decoder, se il cliente non è presente nella Banca Dati, occorre presentare la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità
- copia del codice fiscale
- autocertificazione di non fruizione del contributo in precedenza e di avvenuto pagamento dell'abbonamento TV (bollettino di conto corrente) e, per i residenti in Piemonte e in 4 comuni delle province limitrofe (SV, CO, PV), nel Lazio e in 8 comuni umbri (TR) di possesso dei requisiti di reddito indicati (pari o inferiore a € 10.000 nel 2008 - redditi 2007)
- copia del pagamento ICI in caso di contributo in favore di titolari di una seconda casa ubicata nei comuni della Valle d'Aosta coinvolti nel passaggio al digitale
- la ricevuta di pagamento dell'abbonamento RAI dell’anno in corso.

Ministero sviluppo economico: elenco documenti consumatori
Modulo autocertificazione

Per segnalazioni di disservizi tecnici ed informazioni sulle reti di diffusione, si può telefonare al numero verde 800 111 555 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 24,00.

Segnalazione problemi ricezione segnale RAI:
http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/RisposteFAQ.aspx?ID=41

A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI  esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.