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Domande&Risposte - Politica e istituzioni


L’Archivio Centrale dello Stato (ACS) ha il compito di conservare e valorizzare, sotto il profilo culturale, i documenti di rilevanza storica non più necessari ai fini amministrativi, prodotti dagli organi centrali dello Stato (Presidenza del consiglio dei ministri, Ministeri, organi consultivi e giurisdizionali), a eccezione dei complessi documentari della Presidenza della Repubblica, del Parlamento, del Ministero degli affari esteri e di quello della difesa, che vengono, invece, conservati dagli stessi organi produttori nei propri archivi storici. Dalla home page del sito è possibile conoscere le principali informazioni relative a: patrimonio, recapiti, orari e servizi al pubblico.

Archivio Centrale dello Stato (ACS)

Il Ministero dell’Interno, attraverso l'Archivio Storico delle Elezioni, mette a disposizione i risultati delle consultazioni elettorali, partendo dagli aggregati complessivi fino al dettaglio dei singoli comuni e, per l'estero, dei singoli consolati. Sono presenti nell'Archivio i risultati delle elezioni dell'Assemblea Costituente del 1946, delle elezioni politiche dal 1948, delle elezioni europee dal 1979 e dei cicli generali di elezioni regionali dal 1970.

Archivio Storico delle Elezioni

Il primo strumento a disposizione è la ricerca attraverso banca dati comunitaria Eurlex: una volta terminata la ricerca del documento, occorre selezionare “Nota bibliografica” e successivamente “Visualizza le misure nazionali di esecuzione - MNE”. In questo modo si ottengono gli estremi del provvedimento di recepimento della direttiva e della relativa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di ogni paese.

Nel caso in cui per un determinato paese risulti la voce “NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE”, ciò non implica forzatamente che il paese in questione non abbia ancora recepito la direttiva, ma può semplicemente significare che il recepimento non è ancora stato comunicato alla banca dati comunitaria. I centri di informazione messi a disposizione dall’UE, quali ad esempio gli EIC (Euro Info Centre) o i CDE (Centri di Documentazione Europea, all'interno della rete "Europe Direct") possono in tal caso svolgere ricerche più approfondite.

Chiunque - cittadino italiano o straniero - anche se non risiede nel territorio regionale, nonché enti, associazioni o formazioni sociali e comitati possono rivolgersi al Difensore civico.

Per richiedere l'intervento del Difensore Civico è sufficiente telefonare. Successivamente andrà però inoltrata formale richiesta, nonchè trasmessa copia dei documenti relativi alla questione.

Le modalità di attivazione del Difensore Civico dipendono dalla legislazione regionale.

L'elenco dei contatti a livello regionale

Il Difensore civico non può intervenire sulle questioni che attengono i rapporti tra privati, ivi compresi i rapporti di lavoro. Non può prestare assistenza legale davanti all’autorità giudiziaria. Non può annullare, revocare, modificare atti delle pubbliche amministrazioni. Non può sostituirsi alle pubbliche amministrazioni, adottando in loro vece provvedimenti che esse sarebbero tenute ad adottare. Non può comminare sanzioni. Per quanto riguarda gli uffici e servizi statali e regionali, non può intervenire sulle questioni connesse al rapporto di pubblico impiego.

Elenco dei Difensori Civici a livello regionale

Gli ambiti di intervento del Difensore Civico devono essere valutati in base alla normativa regionale che lo istituisce. Tuttavia è possibile indicare alcuni punti comuni (che andranno, però, verificati confrontandoli con il puntuale dettato normativo).

Al Difensore civico si può chiedere di essere tutelati nei propri interessi, che si ritengono lesi da atti, fatti o comportamenti di “cattiva amministrazione” posti in essere da uffici e servizi della pubblica amministrazione, mediante qualsiasi atto, fatto o comportamento che abbia violato, trascurato, compromesso interessi legittimi del cittadino.
Spettano, inoltre, al Difensore civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.

Al Difensore civico, infine, si può chiedere che riesamini provvedimenti di diniego, anche taciti, di accesso ai documenti amministrativi opposti da un ufficio o servizio pubblico. Si ha diniego tacito di accesso quando siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso e la pubblica amministrazione non abbia fornito risposta.

Il Difensore civico, una volta valutata la fondatezza della questione presentata o a seguito di sua decisione d’intervento d’ufficio, può segnalare agli uffici e organi competenti le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle questioni sollevate.
Il Difensore civico, a tale proposito, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
In caso di mancata risposta, o di risposta che ritenga insufficiente o non esauriente, il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, può:

a) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;
b) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;
c) esaminare, ottenendone copia, i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento.

Il Difensore civico può formulare i propri rilievi alla pubblica amministrazione od ai soggetti interessati e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.
Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito dell’intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.

L'elenco dei Difensori Civici (a livello regionale)

Il Difensore Civico è un mediatore tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. È detto anche ombudsman, termine che deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809 e letteralmente significa «uomo che funge da tramite».

In Italia, la legge che lo istituisce è la n. 142 del 1990. All'articolo 8 si legge: "Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini". Si tratta, quindi, di un organismo indipendente che svolge la sua attività gratuitamente.
Il difensore civico non è un giudice né un avvocato, ma un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, che, con sua posizione super partes, è in grado di prevenire i conflitti fra amministrazione e cittadini, ovvero di indagare sul funzionamento della pubblica amministrazione. Si tratta di un’esperienza largamente e proficuamente diffusa nel mondo, che agisce a livello federale o nazionale a livello regionale e locale, nonché per la tutela di categorie di cittadini, nel qual caso assume il nome di garante, come il garante del contribuente o il garante dello studente, il garante dell’infanzia e dell’adolescenza, ecc.

Ogni Regione ne stabilisce le funzioni puntuali, comprese le modalità di accesso e le competenze con una Legge Regionale. Occorre fare, quindi, sempre riferimento a tale legge.

La legge n. 142 del 1990 che istituisce il Difensore Civico

La Repubblica Italiana, con Legge n.296/2006 (Art.1, commi 1271-1276), ha concesso una medaglia d’onore ai cittadini italiani (militari e civili) che nell’ultimo conflitto mondiale furono deportati e internati nei lager nazisti e, nel caso che il diretto beneficiario sia deceduto, al familiare piu’ stretto. Presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un apposito Comitato, di cui l’ANRP fa parte, per l’individuazione degli aventi diritto.

Al fine di facilitare l’iter per detta concessione, sono stati predisposti: un modello di domanda e un foglio notizie (scaricabili cliccando qui) che, dopo essere stati debitamente compilati e sottoscritti dal richiedente, insieme alla fotocopia di un documento di identità, (anch’esso sottoscritto) e ad eventuale certificazioni relative alla deportazione e all’internamento, dovranno essere spediti, con semplice affrancatura, a: Comitato per la concessione di una Medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti (art.1, commi 1271-1276, Legge n.296/2006 – Via della Mercede 9 – 00186 ROMA.
http://www.anrp.it/_homepage.htm