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Domande&Risposte - Salute e benessere


I medicinali si suddividono in cinque categorie:

  • Medicinali senza obbligo di ricetta medica
  • Medicinali soggetti a prescrizione medica
  • Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
  • Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
  • Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa

Nel caso proposto si trattava, molto probabilmente di un medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.
Si tratta di medicinali che possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute e richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: “Da vendersi dietro prescrizione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”.
Tale ricetta ha validità di trenta giorni e la sua non ripetibilità comporta che venga ritirata dal farmacista all’atto della dispensazione. Il medico può prescrivere con ricetta non ripetibile anche più di una confezione per un certo medicinale. Il paziente, se non ritira subito tutte le confezioni che gli sono state prescritte, deve tornare nella stessa farmacia a ritirare le altre confezioni entro la data di validità della ricetta, che sarà obbligatoriamente ritirata dal farmacista e conservata per sei mesi. Il paziente non è obbligato a comprare tutte le confezioni che gli sono state prescritte.
Ulteriori approfondimenti sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Se si tratta di cambio di residenza all'interno dello stesso Comune, ma in ASL diversa:

Il medico di famiglia può essere mantenuto, dal momento che il cambio di residenza avviene all'interno del territorio dello stesso Comune. Il cittadino/a non deve fare niente di particolare.

Se si tratta di cambio di residenza verso un Comune diverso:

Il cambio di residenza dell'assistito, anche temporaneo, comporta la revoca automatica del medico di famiglia da parte della ASL. E' da notare che se si cambia nuovamente residenza, tornando a quella originaria, la scelta del medico di famiglia va fatta di nuovo, non essendo automatica la riattribuzione del medico precedentemente scelto.
In alcuni casi è consentito scegliere un medico anche al di fuori del comune di residenza, anche se a tempo determinato (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno). E' il caso delle seguenti categorie di cittadini:

  • lavoratori stagionali qualora il periodo di attività non sia superiore a 3 mesi
  • insegnanti con incarichi di durata superiore a 3 mesi
  • soggiornanti per comprovati motivi di salute
  • lavoratori distaccati con contratto di lavoro di durata superiore a 3 mesi e loro familiari
  • militari di carriera e loro familiari
  • dipendenti pubblici e privati inviati in missione in una località diversa da quella di residenza per oltre 3 mesi, e loro familiari
  • cittadini che possono rimanere iscritti nell'anagrafe del comune da cui provengono ai sensi dell' DPR 31.1.58 n.136 (militari di leva, studenti, religiosi, ricoverati in istituti di cura, condannati).

Riferimenti e approfondimenti :

Il ricorso avverso il verbale della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile deve essere presentato di fronte al Giudice del Lavoro presso il Tribunale (ex art. 442 c.p.c.) nel cui circondario il proponente l’azione ha la residenza (art. 42 della legge 326/2003, di conversione del Decreto Legge 269/2003). Il ricorso al giudice del lavoro deve essere presentato entro e non oltre 6 mesi che decorrono dalla data di notificazione del verbale. Il ricorso deve essere presentato da un legale.
(Sino al primo gennaio 2005 era possibile proporre ricorso gerarchico improprio, peraltro condizione di procedibilità per l’eventuale azione giudiziaria di fronte al giudice ordinario. Il termine per ricorrere era di 60 gg. che decorrevano dalla data di notificazione del verbale impugnato).

Le pratiche di accertamento dell'handicap seguono lo stesso identico iter di quelle della invalidità civile. "La commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda" (legge 423/1993). 

Qualora la commissione medica  non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti possono essere  effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione che deve pronunciarsi (entro 180 giorni) dalla data di presentazione della domanda;  lo stesso accertamento è però utile esclusivamente per poter fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/92 come i permessi per il lavoratore in condizioni di handicap grave e per i genitori, coniugi o familiari che assistano il loro congiunto portatore di handicap in condizioni di gravità.
Si ricorda, comunque, che per i soggetti con patologie oncologiche, l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti" (Legge 9 marzo 2006, n. 80 - art 6 - comma 3/bis).
Ulteriori informazioni sul sito dell'INAIL Superabile

Il Brasile ha stipulato con l'Italia una convenzione per l'assistenza sanitaria dei cittadini italiani in Brasile. La convenzione si applica però solo ai cittadini italiani che siano lavoratori subordinati ed assimilati del settore privato e lavoratori autonomi, assimilati ai lavoratori subordinati, pensionati delle predette categorie e familiari a carico delle predette categorie. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero della Salute.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 è stato pubblicato il d.m. 23 luglio 2009 "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE". In sintesi gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 hanno da 2 a 5 anni - a seconda dell'età dell'impianto (rif. art.2) - per essere sottoposti a una verifica straordinaria "finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80)". A seguito dell'esito della verifica straordinaria, la presenza di situazioni di rischio dovrà essere eliminata tramite interventi entro 5 o 10 anni - in funzione della tipologia di rischio (rif. art.3) - dalla data della verifica citata.
Ulteriori informazioni sul sito dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro o per email all'l'Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@ispesl.it. L'URP potrà rispondere soltanto alle richieste che abbiano i seguenti requisiti obbligatori:

  • nome e cognome del richiedente
  • indirizzo
  • autorizzazione al trattamento dei dati personali dichiarazione di presa visione dell'informativa ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n.196

E' necessario riconsegnare la tessera sanitaria con i dati anagrafici errati all'Agenzia delle entrate più vicina e fornire i dati corretti con un documento di riconoscimento valido, la tessera sarà ritirata ed emessa una corretta, inviata all'utente via posta. Ulteriori informazioni sul Portale Progetto Tessera Sanitaria.

 

L'art. 2 del DPR n. 320/1954 "Regolamento di polizia veterinaria" prevede che: "Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale". Sono tenuti tra gli altri alla denuncia:

  • i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;
  • i veterinari liberi esercenti;
  • i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
  • gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie. La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata".

La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente. La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia. In tale denuncia devono essere indicati:

  • la natura della malattia accertata o sospetta;
  • il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giornoin cui cominciò la malattia o avvenne la morte;
  • le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia.

I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto. I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco. Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.

 

Il Ministero della Salute ha creato una sezione dedicata all’influenza A (H1N1) nel proprio sito istituzionale e ha inoltre attivato un Servizio di informazione che risponde al numero di telefono 1500.
Il servizio, gratuito, risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 ed offre informazioni sui seguenti argomenti:
- chiarimenti su disposizioni del Ministero;
- misure di prevenzione;
- terapie e corretto uso dei farmaci;
- informazioni per i viaggiatori sull’influenza A (H1N1);
- situazione nazionale e internazionale dei casi di influenza A (H1N1).

Per chi deve recarsi o rientra da un Paese in cui si sono registrati casi di influenza suina è possibile consultare il sito "Viaggiare sicuri" del Ministero degli Affari Esteri, dove si possono trovare indicazioni specifiche sui singoli Paesi di interesse.

Per un approfondimento si consiglia anche la sezione dedicata all'influenza A (H1N1) del sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), disponibile in diverse lingue, ma non in italiano.

Informazioni sull'Influenza A (H1N1) a cura del Ministero della Salute

Sul sito internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali è possibile conoscere in tempo reale i tratti di costa in Italia in cui è vietata la balneazione per inquinamento o per altri motivi, quali la presenza di parchi marini, zone militari, porti, aeroporti, ecc., facendo una ricerca per Regione, Provincia o Comune. L’aggiornamento avviene sulla base delle ordinanze dei Sindaci, i quali rendono esecutivi i divieti di balneazione emessi dalle Regioni competenti per territorio.
Le ordinanze comunali vengono tempestivamente inviata al Ministero della Salute, che provvede alla loro pubblicazione on line.

Il reddito complessivo (comprensivo della rendita della casa di proprietà )  di seguito vengono indicate le categorie di cittadini che hanno diritto a tale tipo di esenzione (Legge 537/1993 e successive modificazioni).
Categorie di esenti:
-Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro
-Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
-Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
-Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Per coloro che appartengono a una di queste categorie, sono esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche; l'interessato deve firmare la ricetta nell’apposito spazio.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero della Salute

L'Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) consiste nella programmazione sistematica delle visite domiciliari del medico di base, con la possibilità di avere, sempre su richiesta del medico curante, visite specialistiche domiciliari. La possibilità di attivazione dell'ADP è limitata esclusivamente ai soggetti che presentano le seguenti caratteristiche:
• impossibilità permanente a deambulare;
• impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi propri; 
• impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio per gravi patologie che necessitano di controlli periodici al fine di prevenire riacutizzazioni che richiederebbero il ricorso all'ADI o all'ospedalizzazione.
 
L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un servizio offerto a supporto delle famiglie per l'assistenza a persone non autosufficienti o affette da patologie gravi. Può rappresentare una alternativa al ricovero ospedaliero o consentire una dimissione protetta dopo un ricovero. La richiesta di ADI per un paziente è fatta al Servizio Assistenza Sanitaria Territoriale dal medico di medicina generale. L'intervento prevede l'integrazione di diverse figure professionali (medico, infermiere, fisioterapista, specialisti, personale di assistenza) secondo un piano concordato e sotto la responsabilità del medico di medicina generale. Le figure professionali accedono direttamente al domicilio del paziente. L'ADI prevede inoltre la fornitura dei farmaci e del materiale di assistenza.

Ministero della Salute: Termini e sigle più ricorrenti relative alle cure primarie 

L’accesso alla documentazione sanitaria da parte del soggetto direttamente interessato costituisce un diritto particolarmente rafforzato. Ai sensi della 241 del 90 illustrare modalità (presentazione di istanza) e termini di esercizio di tale diritto ed eventuale tutela in ipotesi di inutile decorso del tempo previsto per la risposta dell'amministrazione competente. Indicare anche il sito dell'ASL/struttura ospedaliera di competenza ed il numero ivi indicato, invitando il cittadino a richiamare in ipotesi di non ottenimento del documento richiesto o di ulteriori chiarimenti e/o interventi in merito

La Legge 9 gennaio 1989, n. 13, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", prevede che le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (Condominio), tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, possano essere adottate dall'Assemblea Condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136 commi 2 e 3 Codice Civile.

L'art. 2 comma 2 Legge n. 13/89 consente, nell'ipotesi in cui il Condominio non approvi l'innovazione prospettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che la persona con disabilità, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possa procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio tassativamente specificati nel comma stesso, quali, a titolo esemplificativo, il servoscala, la piattaforma mobile, i sistemi di apertura automatica di porte o cancelli, le carrozzelle elettriche montascale (ma non l'ascensore).

Diversamente, se l'Assemblea approva, con le maggioranze previste, le innovazioni necessarie, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel Codice Civile, per quote millesimali, fermo restando la possibilità di ottenere il contributo pubblico (art. 9  Legge 9 gennaio 1989, n. 13).

Per maggiori informazioni collegarsi alla sezione dedicata del Portale SuperAbile

Le zone di acque dolci o marine per le quali l'esito delle analisi sul primo campione prelevato è al di sopra delle soglie di legge per almeno uno dei parametri considerati (sotto il profilo microbiologico e fisico-chimico), sono definite zone temporaneamente non balneabili: la non balneabilità è tuttavia dichiarata in seguito ad un certo numero di controlli suppletivi, effettuati a cura delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), in collaborazione con le Regionitesi ad accertare la non casualità del superamento delle soglie di legge. Sono invece ritenute balneabili le zone per cui l'esito delle analisi sul campione prelevato è al di sotto delle soglie di legge per tutti i parametri considerati. Una zona già interdetta alla balneazione può essere riaperta alla balneazione quando i risultati delle analisi, per due campionamenti consecutivi, risultano positivi.

Zone balneabili e non balneabili

Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono pericolose per la salute degli abitanti sono suddivise in due classi a seconda delle sostanze chimiche, dei prodotti, dei materiali e della soglia quantitativa riferita alle varie fasi interessate dall’attività. La prima classe comprende le fabbriche che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. La seconda classe comprende quelle che richiedono speciali cautele per l’incolumità del vicinato. Per le attività classificate come prima classe è necessario ottenere l’autorizzazione alla permanenza nell’abitato che viene rilasciata qualora il titolare dimostri che sono state introdotte le migliori tecnologie per non recare danno alla salute e molestia al vicinato. Chiunque intenda attivare una fabbrica o una manifattura con queste caratteristiche deve, entro i quindici giorni precedenti, avvisare per iscritto l'Amministrazione Comunale che ha la facoltà, nell'interesse della salute pubblica, di vietarne l'attivazione o di subordinarla a determinate cautele (artt. 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie).

La pagina dedicata sul sito del Comune di Milano

Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato un “Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione”.

Il sistema , facile consultazione, è operativo in 30 città italiane dal 15 maggio al 15 settembre 2009.

Permette la previsione e la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione.

A partire dal 15 giugno e sino al 15 settembre 2009 sarà attivo, all’interno della Asl di Olbia il Servizio di Guardia Medica Turistica: 14 ambulatori presteranno assistenza sanitaria ai turisti che passeranno le vacanze nelle coste della Gallura.

Le prestazioni sono soggette ad un ticket differenziato a seconda che si tratti di visite ambulatoriali (15,49 euro), visite domiciliari (25,82 euro) o prescrizioni di ricette (7,75 euro).

Il servizio, rivolto alle persone non residenti, è attivo ad orario continuato, 24 ore su 24, durante il periodo estivo programmato.

Sito web Sardegna Salute

Il provvedimento è previsto dalla Legge regionale n.16 del 2007 e stanzia 2.000.000,00 euro da ripartire tra i Comuni per gli interventi che riguardano gli edifici privati (per opere murarie finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche), i facilitatori della vita di relazione, l’adattamento di mezzi di locomozione privati; quindi anche l'installazione di un ascensore.

La domanda deve essere presentata al sindaco del Comune competente entro il 28 luglio 2009, utilizzando l’apposito modello.

Modello domanda
Legge Regionale n. 16/2007

La Casa della salute è la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e Specialistica ambulatoriale, e sociali per una determinata e programmata porzione di popolazione.
Per maggiori informazioni consultare questo link:

 Casa della salute

Sono cure rivolte a bambini con malattia inguaribile e/o terminale che debbono essere seguiti da una rete assistenziale, comprendente un team di cure palliative pediatriche e i servizi territoriali ed ospedalieri più vicini al luogo di vita del minore. La rete assistenziale deve garantire a ciascun minore bisognoso di cure palliative pediatriche, la risposta ai suoi principali bisogni di salute attuali ed evolutivi e a quelli della famiglia. In particolare devono essere garantite le azioni essenziali nell’ambito del processo di assessment diagnostico e di presa in carico, con la partecipazione attiva nei processi decisionali della famiglia e, per quanto possibile per età e condizione, del bambino.

La cura prestata a domicilio resta per l’età pediatrica l’obiettivo principale da raggiungere: nonostante ciò, esistono momenti del percorso assistenziale, ad esempio la dimissione protetta da reparti di terapia intensiva e da altri reparti ospedalieri oppure particolari condizioni transitorie delle famiglie che richiedono una soluzione residenziale: in questi casi il luogo di cura deve essere dedicato ai minori e il personale specificatamente formato per le cure palliative rivolte ai minori.

La realizzazione della rete di cure palliative pediatriche, inserita nelle più ampie reti assistenziali pediatriche e di cure palliative, deve avvenire su base regionale o sovraregionale, tenendo conto della necessità di provvedere sia ad una assistenza a domicilio del paziente, che ad una forma di assistenza residenziale. Le Regioni scelgono i modelli da attuare, anche in relazione alle caratteristiche dei diversi sistemi sanitari, in cui si realizzano, tenendo comunque conto della necessità prioritaria di riorientare l’utilizzo delle risorse, comprimendo usi impropri di lunghe degenze in reparti ospedalieri, in particolare di tipo intensivo.

Cure palliative pediatriche

L'hospice è una struttura sanitaria residenziale per malati terminali, un luogo d’accoglienza e ricovero temporaneo, nel quale il paziente viene accompagnato nelle ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale. L’hospice è inteso come una sorta di prolungamento e integrazione della propria dimora e include anche il sostegno psicologico e sociale delle persone che sono legate al paziente, per cui si può parlare dell’hospice come di un approccio sanitario inclusivo (globale, olistico) che vada oltre all’aspetto puramente medico della cura, intesa non tanto come finalizzata alla guarigione fisica ma letteralmente al “prendersi cura” della persona nel suo insieme.

 

L'Hospice

Ecco cosa fare in caso di viaggi in Italia:

* Chiedere il nome e l’indirizzo di un medico che potrebbe intervenire in caso di aggravamento del quadro clinico o di crisi acute ed il numero di telefono e l’ubicazione dell’ospedale più vicino
* Preparare e portare con sé la documentazione seguente:
1. tessera sanitaria e tessera dell’eventuale esenzione
2. sintesi della propria storia clinica rilasciata dal medico curante ed eventualmente lettera di dimissione dell’ultimo ricovero ospedaliero
3. lista degli eventuali alimenti o farmaci ai quali si è allergici o intolleranti
* Piano terapeutico scritto, con le indicazioni su cosa fare:
– ogni giorno
– in caso di aggravamento dei sintomi
– in caso di emergenza
* Lista delle medicine prescritte e indicazione di quando e come si devono assumere
* Medicine di cui si ha bisogno (calcolare qualcosa in più per gli imprevisti) e, in ogni caso, ricette di riserva
* Può essere utile portare con sè l’apparecchio della pressione se si soffre di ipertensione arteriosa e un distanziatore (se raccomandato dal medico), un misuratore del picco di flusso espiratorio (PEF) o nebulizzatore (se raccomandato dal medico) in caso di persone affette da gravi malattie respiratorie.

Le ondate di calore e le vacanze

 

La legge riconosce alle lavoratrici madri l'accredito dei contributi figurativi purchè al momento della domanda possieda cinque anni di contributi versati come lavoratrice dipendente, mentre tale facoltà non è riconosciuta alle lavoratrici autonome.
Per l'accredito dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione obbligatoria è necessario presentare la domanda alla sede Inps allegando la seguente documentazione:
• una dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione della durata effettiva dell'astensione obbligatoria e della data presunta del parto risultante dal certificato medico presentato a suo tempo dalla lavoratrice;
• il certificato anagrafico che attesta la data del parto oppure il certificato medico con la data dell'aborto;
• la copia dell'eventuale provvedimento dell'Ispettorato del lavoro che ha autorizzato ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto.
Sul sito Inps la Guida ai contributi figurativi.

 

E' possibile. Infatti, la legge n. 53 del 2000, recependo una sentenza della Corte Costituzionale (n. 270 del 1999), prevede che, qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data prevista, si possano aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi.
La lavoratrice ha l’obbligo di presentare, nel termine di 30 giorni dalla data del parto, il certificato che ne attesta la data.
Ulteriori informazioni sito:
http://www.camera.it/parlam/leggi/00053l.htm

Può fare richiesta di visita di aggravamento di invalidità civile la persona a cui sia già stato riconosciuto un grado di invalidità e che, attraverso successivi accertamenti medici, riscontra un peggioramento della propria menomazione nel corso del tempo.
L'istanza per essere sottoposti a visita di accertamento, va presentata alla Commissione Medica per l'invalidità civile, presso l'Azienda ASL competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza dell'interessato. La domanda va compilata secondo il modulo rilasciato dall'Ufficio Invalidi civili dell'ASL di residenza. Devono essere allegati:
·certificazione medica rilasciata dal medico curante o dal medico del reparto ospedaliero, in caso la richiesta venga fatta durante il periodo di ricovero, attestante l'aggravamento della menomazione
·documentazione medica (accertamenti diagnostici) attestante l'aggravarsi della patologia
·fotocopia della vecchia istanza di invalidità civile.  
Per i minori e gli interdetti la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o il tutore.
Per chi non può o non sa firmare sono necessari due testimoni che firmano l'istanza.
Ulteriori informazioni sul sito Superabile dell'Inail

E’ possibile effettuare una ricerca nel data base realizzato dal Centro Nazionale Malattie Rare, disponibile nella sezione dedicata alle malattie rare del sito dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Le associazioni di volontariato e  le onlus possono presentare domanda per la concessione del contributo  al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno relativamente agli acquisti effettuati nel corso dell'anno di riferimento (ad esempio, le domande inviate entro il 31.12.2008 debbono riguardare acquisti effettuati durante il 2008).
Le Associazioni devono includere tutta la documentazione relativa agli acquisti effettuati nell’anno di riferimento in un'unica busta, riportante la dizione: "Richiesta contributi DM 388/2001 - anno ___".
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali - Divisione III - Volontariato
Via Fornovo, 8 (pal.A) - 00192 Roma
Per informazioni contattare i seguenti numeri:
TEL. : 06.3675.4430/4837/4191/4572
FAX: 06.3675.4706
Ulteriori informazioni sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- Settore Politiche Sociali.

 

Sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-Sezione Salute  è presente l'elenco, aggiornato al 18 marzo 2009, delle 18 Banche di sangue cordonale attive in Italia

Le informazioni utili ed il modello per esprimere la volontà alla donazione di organi si possono trovare nella pagina del Canale "Trapianti" del sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-Sezione Salute. Dalla stessa pagina è inoltre possibile accedere alle principali domande e risposte (FAQ) sull'argomento.

Per donare il midollo bisogna iscriversi nei registri dei donatori di midollo osseo. Informazioni utili in una pagina del Canale "Trapianti" del sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-Settore Sociale. Nella pagina sono presenti i link al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo e alle principali domande e risposte (FAQ) sull'argomento.

Il Decreto Ministeriale 279/2001 dispone che vengano erogate in esenzione tutte le prestazioni specialistiche (diagnostiche e terapeutiche) appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio delle malattie rare accertate e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
In considerazione dell'onerosità e della complessità dell'iter diagnostico per le malattie rare, l'esenzione è estesa anche ad indagini volte all'accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.
In tutti questi casi, l'esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza presentando una certificazione idonea, rilasciata da una delle strutture riconosciute dalla Regione come presidio di riferimento per quella malattia.
Nel caso in cui presso la Regione di residenza non vi siano presidi di riferimento specifici, l'assistito può rivolgersi ad una struttura riconosciuta dalle altre Regioni. Anche le prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia devono essere eseguite (e prescritte) in uno dei presidi di riferimento della rete e, in tal caso, il medico del Servizio sanitario nazionale che formula il sospetto di malattia rara deve indirizzare l'assistito alla struttura della rete specificamente competente per quella particolare malattia. Per le malattie rare non è riportato un elenco dettagliato delle prestazioni esenti, in quanto di tratta di malattie che possono manifestarsi con quadri clinici molto diversi tra loro e, quindi, richiedere prestazioni sanitarie differenti. Il medico dovrà scegliere, tra le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, quelle necessarie e più appropriate alla specifica situazione clinica.
Ulteriori informazioni sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-Settore Salute

La tessera sanitaria vale cinque anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di assistenza.
In prossimità della scadenza, viene automaticamente inviata una nuova tessera. Alla scadenza, vale comunque come tessera di codice fiscale. Ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Il D.M. 18 febbraio 1982 ed IL D.M. 28 febbraio 1983 impongono a chiunque si appresti ad iniziare un’attività sportiva di sottoporsi ad una visita medica per il rilascio del certificato di idoneità.

Questo può essere di due tipi, a seconda che venga rilasciato per l’attività agonistica o per la pratica non-agonistica.

Gli sportivi cui è richiesto il certificato di idoneità agonistica, rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport, sono coloro che praticano attività sportive denominate agonistiche dalle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti ed i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.

Per i praticanti attività sportive qualificate non-agonistiche dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti, dal CONI e per i partecipanti alle attività scolastiche ed alle fasi precedenti quelle nazionali dei Giochi della Gioventù è invece sufficiente il certificato di idoneità non-agonistica (c.d. certificato di buona salute), rilasciato dal medico di famiglia, o da un pediatra autorizzato.

Nelle Ricevitorie Sisal si possono pagare le prestazioni sanitarie prenotate tramite il Centro Unico di Prenotazione (ReCup Lazio). Come funziona:

Prenotare la prestazione sanitaria attraverso:

  • lo sportello della ASL di competenza
  • il Call Center al n.800.98.68.68
  • le farmacie autorizzate

Per effettuare il pagamento:

  • Comunicare al ricevitore il codice fornito al momento della prenotazione.
  • Controllare i dati sul pre-scontrino che verrà consegnato dal ricevitore e, se sono corretti, successivamente confermare l'operazione e procedere al pagamento. Attenzione: con l'emissione della ricevuta, l'operazione effettuata non potrà più essere annullata!
  • Terminata l'operazione di pagamento, il ricevitore consegnerà una ricevuta di pagamento che rappresenta esclusivamente una quietanza di pagamento (da conservare lontano da fonti di calore e da buste di PVC).

Per individuare la ricevitoria più vicina è possibile anche consultare la pagina dedicata del sito Sisal.

La legge N.40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" è consultabile sul sito web del Parlamento Italiano alla pagina http://www.parlamento.it/leggi/04040l.htm

E' possibile ricevere questo tipo di informazioni inviando una e-mail all'indirizzo centrodicontatto@lavoro.gov.it del Centro di Contatto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero della Solidarietà Sociale, che fornisce servizi telefonici e web di informazione ed orientamento. Il numero verde 800 196 196 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Si, in base all'articolo 90 del codice sulla privacy "Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi". Per altre informazioni si consulti sul sito del Garante della protezione dei dati personali il testo consolidato vigente del Codice in materia di dati personali    

La Legge consente alla lavoratrice madre di assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi, anche frazionabile, nei primi otto anni di vita del bambino. Se l’unico genitore è la madre, il diritto di astenersi dal lavoro compete per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci mesi. Il periodo di astensione facoltativa, che comprende anche il sabato e la domenica, non può essere interrotto con assenze ad altro titolo (ad esempio ferie, cure, malattie). Per i periodi di astensione facoltativa, il trattamento economico sarà: - fino al terzo anno di vita del bambino: retribuzione intera, per i primi trenta giorni, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e di quelli legati all’effettiva presenza. Tale periodo potrà essere goduto in via esclusiva dal padre o dalla madre, oppure frazionato tra il padre e la madre; 30% della retribuzione per l’intero restante periodo di cinque mesi, riferito ad entrambe i genitori; 30% della retribuzione per i periodi eventualmente eccedenti il semestre, se il reddito individuale del genitore in astensione è inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione. - dal terzo all’ottavo anno di vita del bambino: 30% della retribuzione per qualunque periodo residuo, se il reddito individuale del genitore in astensione è inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione; assenza di retribuzione. Altre informazioni sul sito dell’INAIL.

Può rivolgersi al numero verde alcol messo a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità 800 63 2000