Non esiste, al momento, alcun contrassegno invalidi utilizzabile al di fuori dei singoli Stati Membri. L’Unione europea ha emanato una raccomandazione (talvolta si parla anche di “Linee Guida”) che ha suggerito agli Stati Membri di adottare criteri comuni per il rilascio di un contrassegno uguale in tutta l'Unione, ma gli Stati Membri non hanno l’obbligo di applicarla. Quindi, seppure contrassegni vengano rilasciati da alcuni Comuni italiani secondo i dettami delle suddette Linee Guida, essi non hanno alcuna efficacia sul territorio dell’Unione europea fintanto che non verrà emanato un diverso strumento normativo.
Se ci si reca all’estero in un paese dell’Unione europea si può guidare con la patente rilasciata in Italia. Questa condizione è valida , viceversa, per cittadini comunitari che intendono guidare in Italia.
Se invece si viaggia in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (cd. Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.
La patente internazionale rilasciata secondo la Convenzione di Vienna del 1968 ha validità di tre anni ed è riconosciuta nei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione stessa. E’ sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare per una conferma dei documenti di guida indispensabili alla circolazione.
Per ottenere il Permesso internazionale di guida ci si deve recare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura sotto indicata:
• compilare modello TT 746
• produrre l’attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001e di € 14,62 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• allegare una marca da bollo da € 14,62 e due foto recenti, di cui una autenticata
• presentare anche la patente di guida in corso di validità e relativa fotocopia fronte-retro.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'ACI, il sito del Ministero dei Trasporti e il sito Viaggiare Sicuri (voce viabilità all'interno delle schede paese).
E' possibile conoscere il punteggio della propria patente chiamando il n. 848.782.782 al costo di una telefonata urbana: il servizio è attivo 24 ore al giorno 7 giorni su 7.
Analogo servizio, previa iscrizione, è offerto anche da Il portale dell'automobilista, sito web del Ministero dei Trasporti, nelle pagine dedicate al Cittadino.
Né la Legge Finanziaria 2009 né il Decreto Legge n. 5/2009 - così come convertito dalla legge n. 33/2009 pubblicata sul S.O. n. 49 della Ufficiale n. 85 del 11/04/2009, recante disposizioni per incentivare al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici (art. 1) - ha previsto esenzioni dal pagamento del bollo.
Ulteriori informazioni sul sito dell'ACI.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che sono esclusi dagli ecoincentivi previsti dalla Finanziaria 2007 e dalla Finanziaria 2008 i veicoli cosiddetti a “Km 0” e i veicoli già immatricolati all’estero.
Ulteriori informazioni suil sito dell’ACI.
Nel caso di rottamazione di autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo “euro 0” oppure “euro 1” o “euro 2” (quest’ultimo immatricolato entro il 31 dicembre 1996) con acquisto di autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5” che emettono non oltre 140 gr. di CO2 al chilometro, se benzina, oppure fino a 130 gr. di CO2 per chilometro se diesel, era prevista:
L’esenzione valeva per i veicoli nuovi con contratto di acquisto dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 immatricolati non oltre 31 marzo 2009.
Nel caso di rottamazione di motocicli “euro 0” con acquisto di motocicli nuovi “euro 3” era prevista:
L’agevolazione valeva per i motocicli acquistati con contratto di acquisto sottoscritto dal 1 gennaio 2008 al 29 febbraio 2008. La demolizione del motociclo doveva avvenire entro il 31 marzo 2008.
Nel caso di rottamazione di motocicli o ciclomotori “euro 0” con acquisto di motocicli nuovi “euro 3” con cilindrata fino a 400 cc. era prevista:
L’agevolazione valeva per i motocicli acquistati con contratto di acquisto sottoscritto dal 1 marzo 2008 al 31 dicembre 2008. La demolizione del motociclo o ciclomotore doveva avvenire entro 15 giorni dalla consegna del nuovo.
La domanda per godere dell’esenzione dal bollo prevista dalla legge sugli eco-incentivi è automatica purché siano presenti i requisiti richiesti.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
Nel caso di rottamazione di autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo “euro 0” o “euro 1” con acquisto di autovetture nuove immatricolate come “euro 4 oppure “euro 5” che emettono non oltre 140 gr. di CO2 al chilometro era prevista:
L’esenzione valeva per i veicoli nuovi con contratto di acquisto dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007, immatricolati non oltre il 31 marzo 2008.
Nel caso di rottamazione di motocicli “euro 0” con acquisto di motocicli nuovi “euro 3” aveva previsto:
L’esenzione valeva per i motocicli acquistati con contratto di acquisto sottoscritto dal 1 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. La domanda per godere dell’esenzione dal bollo prevista dalla legge sugli eco-incentivi è automatica purché siano presenti i requisiti richiesti.
Ulteriori informazioni sul sito dell'ACI.
Si può presentare istanza di rimborso nel caso in cui si è effettuato un versamento:
In caso di versamento DOPPIO:
In caso di versamento ECCEDENTE:
In caso di versamento NON DOVUTO:
Se si è residenti nelle Regioni convenzionate l’istanza può essere presentata presso una Delegazione ACI, la quale è tenuta a rilasciare la relativa ricevuta. Può essere presentata o inviata, per posta, anche all’Ufficio Provinciale ACI. Se si è residenti nelle Regioni non convenzionate può essere presentata presso le agenzie abilitate dalla Regione.
Il diritto al rimborso si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
E’ possibile la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici dei veicoli storici o d’interesse storico collezionistico radiati d’ufficio (come da art.18 comma 1 della Legge 27/12/2002 n. 289), previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50%, riferite all’ultimo triennio d’imposta precedente la reiscrizione. Il calcolo degli importi delle tasse arretrate va fatto sulla tassa di possesso. Il pagamento della tassa forfettaria, ossia della tassa di circolazione maggiorata del 50%, può essere accettato solo dietro disposizioni della Regione (attualmente solo l’ Umbria). E’ necessario che il veicolo sia iscritto ad uno dei Registri storici (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI). La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originali del veicolo. Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall’ art. 18 è necessario essere in possesso delle targhe.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
Si tratta dell’art. 96 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada):“Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ACI, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno TRE anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi PRA, che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle Finanze”.
Con la radiazione d’ufficio l’obbligo del pagamento del bollo cessa a partire dall’anno successivo al triennio di radiazione.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
In caso di vendita del veicolo l'intestatario risultante alla data dell’atto di vendita è tenuto al pagamento del bollo.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
Se il veicolo viene venduto entro l'ultimo giorno utile al pagamento del bollo, obbligato al pagamento è l’acquirente.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Le misure delle sanzioni computate nell’ambito del ravvedimento operoso sono disposte dal D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella Legge n.2/2009:
Superate tali scadenze, la sanzione è del 30%. Gli interessi moratori vengono calcolati al tasso legale del 3% annuo (dal 1/1/2008) con maturazione giorno per giorno.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
L’azione di recupero si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La prescrizione triennale si interrompe con la notifica al contribuente dell’atto di accertamento. Se il contribuente non si oppone entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale, questa si prescrive dopo 10 anni (art. 2934 c.c. e seg.). Organo competente per l’opposizione al pagamento del bollo è la Commissione tributaria, ma se il ricorso è inerente la notifica competente è il giudice di pace.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
L’avviso bonario viene emesso dalla Regione quando il versamento è:
Se l’avviso bonario non viene pagato l’avviso passa in ingiunzione e al contribuente viene inviato l’atto di accertamento.
Se l'atto di accertamento non viene pagato il contribuente riceve la cartella esattoriale da parte di Equitalia.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
Presso gli Uffici Provinciali ACI e le Delegazioni ACI nelle Regioni che sono convenzionate con ACI; nel caso di Regioni non convenzionate con ACI, presso le agenzie abilitate dalla Regione dove il disabile, o la persona di cui è fiscalmente a carico, ha la residenza.
Questi i documenti necessari:
La documentazione va inserita in busta chiusa con la dicitura "dati sensibili".
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Soltanto quando si è affetti da patologia che comporti ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Possono godere dell'esenzione i seguenti veicoli:
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Le esenzioni variano a seconda della residenza dell’intestatario. Le tipologie di disabilità sono indicate di seguito:
Soltanto in caso di disabilità psichica o mentale è necessario il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Le riduzioni possono variare a seconda della residenza dell’intestatario del veicolo.
In linea generale:
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Il primo "bollo" per un veicolo nuovo deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest'ultima è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione.
La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione.
Il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta nell'ultimo giorno del mese.
Quando l'auto viene acquistata usata presso un rivenditore autorizzato, possono verificarsi due ipotesi:
Ulteriori informazioni sul sito dell’ ACI.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
I residenti nelle Regioni e nelle Province Autonome convenzionate con ACI (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Bolzano, Trento) possono pagare la tassa automobilistica attraverso una semplice telefonata con il servizio denominato Telebollo (tel. 199 711711 ) e utilizzando la carta di credito. In alternativa, possono anche utilizzare il servizio denominato Bollonet (collegandosi al sito www.aci.it) pagando on-line con carta di credito.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Il pagamento può essere effettuato presso:
In caso di veicolo nuovo è consigliabile pagare il primo bollo in una Delegazione ACI al fine di un maggiore controllo sulla correttezza dei dati fiscali della posizione tributaria e della periodicità del versamento.
Inoltre, come illustrato in dettaglio nella tabella presente sul sito dell'ACI, in alcune Regioni è possibile pagare anche presso:
Ulteriori informazioni sul sito dell'ACI.
Colui che è proprietario del veicolo l’ultimo giorno utile per il pagamento (L. n.39 del 5/2/53 – L. n.53 del 28/2/83). Se la proprietà cambia nel mese utile al pagamento sarà il nuovo proprietario a dover pagare il bollo sulla base dell’atto di vendita.
CALCOLI / TARIFFE / CLASSI
Il bollo si paga in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt e in base alla categoria “euro” di appartenenza del veicolo.
Dal 1° Gennaio 2007 per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli, il bollo è differenziato in base alle “normative comunitarie sulle emissioni inquinanti”, ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno.
Per le autovetture e gli autoveicoli “trasporto promiscuo” con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (oppure i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata.
Per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata.
Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi, alla residenza dell’intestatario e al tipo di sospensione dell'asse motore.
Per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri (cd. “minicar”) con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc, oppure di potenza massima pari o inferiore a 4 KW, se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione che è una tassa fissa con decorrenza gennaio/dicembre.
La sovrattassa di alimentazione a gasolio (SUPERBOLLO) non è più dovuta per tali veicoli dal 01/01/2005.
Non c'è più l'obbligo di esporre o di portare con sé la ricevuta di pagamento, fatta eccezione per i veicoli assoggettati al pagamento di una tassa di circolazione (per esempio, ciclomotori).
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Tutte le Regioni/Province Autonome hanno affidato ad A.C.I. i servizi di riscossione in materia di tasse automobilistiche. Oltre i servizi di riscossione, alcune Regioni e Province Autonome (“le Regioni e Province Autonome convenzionate”) hanno affidato all’Automobile Club d’Italia anche la gestione ed i servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche (inclusi servizi di assistenza ai contribuenti, gestione delle istanze di rimborso, delle esenzioni disabili, delle sospensioni d’imposta, delle comunicazioni del precontenzioso e per alcune Regioni anche del contenzioso). Al momento sono: Lazio, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Umbria, Emilia Romagna, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano e Lombardia (soltanto per i servizi di riscossione e di assistenza al precontenzioso e contenzioso).
Ulteriori informazioni sull’ACI
E’ possibile ottenere una visura al PRA in base al numero di targa del veicolo, mentre non si possono effettuare visure nominative.
Si può richiedere la visura direttamente allo sportello dell'Ufficio Provinciale ACI (PRA), al costo di € 2,84, oppure incaricare una Delegazione A.C.I. o un'Agenzia di pratiche automobilistiche, nel qual caso si dovrà sostenere anche il costo per la commissione (detto servizio, infatti, è offerto in regime di libero mercato e, quindi, è opportuno contattare più Agenzie se si desidera individuare il prezzo più conveniente).
E’ attivo sul sito ACI un servizio di visure PRA denominato Visurenet. Il servizio permette di richiedere ed ottenere "on line" la consultazione dello Stato Giuridico attuale di un veicolo iscritto al PRA, con effettuazione del pagamento mediante carta di credito al costo di € 5,62.
E’ possibile altresì ottenere un estratto cronologico direttamente allo sportello dell'Ufficio Provinciale ACI (PRA), al costo di euro 20,82, oppure incaricare una Delegazione A.C.I. o un'Agenzia di pratiche automobilistiche, nel qual caso dovrà sostenere anche il costo per la commissione.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
E’ possibile reiscrivere al Pubblico Registro Automobilistico i veicoli radiati d'ufficio d'interesse storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originari. Per ottenere la reiscrizione è indispensabile che l'interessato:·
Per effetto della reiscrizione al PRA del veicolo, viene ripristinato l'obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di veicoli storici specificatamente individuati.
Se si hanno sia le targhe originarie che la Carta di Circolazione occorre rivolgersi prima al PRA e chiedere la reiscrizione del veicolo e poi, ottenuta la reiscrizione, occorre andare al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione).
Se si dispone delle targhe originali ma non della carta di circolazione è possibile conservare la stessa targa originaria e ottenere il rilascio del duplicato della carta di circolazione prima della reiscrizione al PRA, producendo all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la pregressa iscrizione al PRA e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio o copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA.
In entrambe le ipotesi sopra descritte si deve presentare al PRA:
Gli Uffici Provinciali ACI-PRA, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate e i Comuni (in quest'ultimo caso, pagando i diritti di segreteria) possono autenticare le firme sugli atti. Presso gli Uffici Provinciali dell'ACI (o del Dipartimento dei Trasporti Terrestri) le autentiche vengono effettuate gratuitamente, ma occorre portare una marca da bollo da Euro 14,62. Rimangono sempre valide, ed a scelta del cittadino, le autentiche effettuate dai notai.
Con questa pratica, il veicolo è iscritto di nuovo negli archivi del PRA, con lo stesso numero di targa ed è rilasciato il Certificato di Proprietà. I costi sono:·
Agli importi previsti, per legge, vanno aggiunte anche le spese per il servizio di intermediazione (offerto in regime di libero mercato), qualora, anziché provvedere personalmente al disbrigo delle pratiche, si preferisca affidare l'incarico ad un'agenzia di consulenza automobilistica.
Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, costruiti da almeno 30 anni e quelli costruiti da almeno 20 anni di particolare interesse storico e collezionistico, iscritti all’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) o alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) possono essere oggetto dell'agevolazione tributaria relativa all'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) per le formalità che li riguardano presentate al PRA. L'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) è ridotta a 51,65 euro per gli autoveicoli storici e a 25,82 euro per i motoveicoli storici. Detti veicoli, inoltre, se sono utilizzati sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria.
Per poter cancellare un fermo amministrativo occorre recarsi presso il Pubblico Registro Automobilistico dove il veicolo è iscritto portando il provvedimento di revoca in originale contenente i dati del veicolo, del debitore e l'importo del credito di cui si richiede la cancellazione e il Certificato di Proprietà. Il provvedimento di revoca è rilasciato dal Concessionario responsabile della riscossione del tributo nel momento in cui si salda il debito per il quale il fermo è stato iscritto.
I costi sono i seguenti:·
Agli importi previsti, per legge, vanno aggiunte anche le spese per il servizio di intermediazione (offerto in regime di libero mercato), qualora, anziché provvedere personalmente al disbrigo delle pratiche, si preferisca affidare l'incarico ad un'agenzia di consulenza automobilistica. Gli importi si versano direttamente allo sportello PRA. Con questa pratica viene cancellato definitivamente il fermo e viene rilasciato un nuovo Certificato di Proprietà.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
L'iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avviene, su richiesta del concessionario per la riscossione tributi, a seguito del mancato pagamento di un credito d'imposta (es. tasse rifiuti solidi) da parte dell’intestatario del veicolo. Se è iscritto un fermo amministrativo il veicolo non può circolare, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie, fino al momento in cui il debitore non salda il proprio debito e cancella con le spese previste per legge il provvedimento di fermo al PRA. La cancellazione del fermo viene, invece, richiesta gratuitamente dal concessionario dei tributi in caso di annullamento del provvedimento per sgravio totale per indebito (ad es. vi è stato un errore da parte del concessionario) o quando, successivamente all’iscrizione del fermo, è stato annotato un trasferimento di proprietà con data dell’atto di vendita anteriore a quella di iscrizione del fermo.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
In caso di smarrimento/furto/distruzione, sono dovuti i soli emolumenti di Euro 7,44.
In caso di deterioramento oltre agli emolumenti di Euro 7,44 è dovuta l’imposta di bollo di Euro 43,86 per le note e il rilascio del nuovo CDP.
Agli importi previsti, per legge, vanno aggiunte anche le spese per il servizio di intermediazione (offerto in regime di libero mercato), qualora, anziché provvedere personalmente al disbrigo delle pratiche, si preferisca affidare l'incarico ad un'agenzia di consulenza automobilistica.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
In caso di furto o smarrimento del CdP si può chiedere al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il rilascio di un duplicato del certificato di proprietà. Occorre presentare:
Se il Certificato di proprietà si è deteriorato è possibile chiedere un duplicato previa restituzione del certificato di proprietà deteriorato. Occorre presentare:·
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
I costi da pagare al PRA sono:
Agli importi previsti, per legge, vanno aggiunte anche le spese per il servizio di intermediazione (offerto in regime di libero mercato), qualora, anziché provvedere personalmente al disbrigo delle pratiche, preferisca affidare l'incarico ad un'agenzia di consulenza automobilistica.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
In caso di deterioramento di una o di entrambe le targhe, occorre reimmatricolare il veicolo e effettuare una nuova iscrizione al PRA. Tali operazioni vengono effettuate attraverso la procedura di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). Gli STA sono attivi presso gli Uffici Provinciali ACI-PRA, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.
In caso di deterioramento di una o entrambe le targhe, non è richiesta la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Occorre presentare:
Se la richiesta non è presentata direttamente dall'intestatario del veicolo, occorre una delega alla persona che presenta la richiesta con fotocopia del documento di riconoscimento del delegato.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
I costi da pagare al PRA sono:·
Agli importi previsti, per legge, vanno aggiunte anche le spese per il servizio di intermediazione (offerto in regime di libero mercato), qualora, anziché provvedere personalmente al disbrigo delle pratiche, si preferisca affidare l'incarico ad un'agenzia di consulenza automobilistica.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
In caso di furto di una o di entrambe le targhe del veicolo, l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Trascorsi 15 giorni dalla data di presentazione della denuncia, occorre chiedere una nuova immatricolazione e iscrizione del veicolo al PRA. Nel periodo di 15 giorni successivo alla denuncia di furto si può circolare con una targa autocostruita a fondo bianco che rispetti le dimensioni, la collocazione e che riporti le stesse indicazioni della targa originale. Tali operazioni vengono effettuate attraverso la procedura di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). Gli STA sono attivi presso gli Uffici Provinciali ACI-PRA, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.
Occorre presentare:
Se la richiesta non è presentata direttamente dall'intestatario del veicolo, occorre una delega alla persona che presenta la richiesta, con fotocopia del documento di riconoscimento del delegato.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
In questo caso, entro 40 giorni dal ritrovamento, deve essere richiesta al P.R.A. l'annotazione del "rientro in possesso". La pratica deve essere obbligatoriamente presentata quando sia stata annotata una precedente perdita di possesso.
La documentazione da presentare è la seguente:
Le somme dovute per annotazione al PRA di rientro in possesso sono:
Le pratiche auto possono essere svolte, oltre che di persona curando direttamente i vari adempimenti, anche tramite le agenzie, comprese le Delegazioni ACI: in questo caso si paga, oltre al costo “vivo” della pratica, anche il servizio di intermediazione che è offerto in regime di libero mercato.
I costi da sostenere per l’annotazione al PRA sono i seguenti:
A questi costi previsti per legge, vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato, qualora, anziché provvedere personalmente al disbrigo delle pratiche, si preferisca affidare l'incarico ad un'agenzia di consulenza automobilistica.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
In caso di furto dell’autoveicolo l'intestatario deve provvedere subito a denunciare il furto alle autorità di Pubblica sicurezza. Dopo la denuncia, è necessario ottemperare ad alcune norme che consentono di evitare problemi per il futuro.
Annotazione del P.R.A.: richiedere la "Annotazione di perdita di possesso", la cui registrazione è indispensabile per sospendere, per i periodi successivi a quelli in corso, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo). Se l'intestatario è in possesso del certificato di proprietà, la richiesta di annotazione della perdita di possesso può essere effettuata utilizzando la nota sul retro del certificato di proprietà. Se il certificato di proprietà si trovava all'interno del veicolo quando è avvenuto il furto, ed è stato quindi rubato, occorre utilizzare un modello di note libere in distribuzione presso il P.R.A. In entrambi i casi, al modulo di presentazione deve essere allegata, in originale o in copia conforme all'originale, la denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza. In alternativa può essere presentata la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia. Nel secondo caso la denuncia deve fare esplicito riferimento anche al furto del certificato di proprietà. Una volta espletata la pratica, il P.R.A. rilascia un certificato di proprietà aggiornato, da cui risulta l'avvenuta annotazione del furto, un documento indispensabile nel caso di eventuale ritrovamento del veicolo.
Le pratiche auto possono essere svolte, oltre che di persona curando direttamente i vari adempimenti, anche tramite le agenzie, comprese le Delegazioni ACI: in questo caso si paga, oltre al costo “vivo” della pratica, anche il servizio di intermediazione che è offerto in regime di libero mercato.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Sia il venditore (quale intestatario al PRA) che l’acquirente straniero (quale avente titolo) possono richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) l'annotazione della radiazione per esportazione all'estero. Le operazioni vengono effettuate in tempo reale attraverso la procedura di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) che permette all'utente di rivolgersi presso qualsiasi punto STA in Italia. Gli STA sono attivi presso gli Uffici Provinciali ACI-PRA, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.
Nel caso in cui il venditore provveda direttamente alla radiazione per esportazione del veicolo, deve consegnare all'acquirente estero non residente in Italia, un estratto cronologico e, se il veicolo viene esportato in un paese dell'Unione Europea, la carta di circolazione annullata e restituita dal PRA, per permettere l'iscrizione del veicolo nello stato estero.
Il venditore tratterrà il certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione per esportazione.
Per una maggiore tutela e garanzia del venditore è consigliabile che le parti stipulino un atto di vendita del veicolo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata, da conservare insieme al certificato di radiazione rilasciato dal PRA. Qualora il venditore sia già all'estero con il veicolo, potrà rivolgersi al Consolato italiano per richiedere questa pratica.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
Nel caso in cui l'intestatario sia cittadino italiano già residente all'estero, è possibile inoltrare la richiesta di radiazione al PRA tramite il Consolato, che provvede anche al ritiro delle targhe, della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare) e ad indicare le spese da sostenere, in merito all'imposta di bollo, emolumenti al P.R.A. e spese postali.
Per i veicoli già immatricolati in uno dei Paesi membri della UE e dello Spazio Economico Europeo dal primo giugno 2004 è sufficiente consegnare al PRA le targhe e il certificato di proprietà, poiché per legge la carta di circolazione è ritirata dall'Autorità estera. All'Ufficio Provinciale ACI competente (in base alla residenza dell'intestatario del veicolo risultante dal Foglio Complementare o dal Certificato di Proprietà) vanno corrisposti i seguenti importi:
Occorre inoltre aggiungere un rimborso per le spese postali dovute per l'invio, tramite posta prioritaria, del Certificato di Radiazione da parte dell'Ufficio Provinciale ACI competente; tali importi sono, al momento, pari a:
Euro 0,65 Euro per la Zona 1 (Europa, Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Jamahirya Libica, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia);·
Euro 0,85 per la Zona 2 (altri Paesi dell'Africa, altri Paesi dell'Asia, Americhe);·
Euro 1,00 per la Zona 3 (Oceania).
Dovrà essere utilizzato un vaglia internazionale intestato all'Ufficio Provinciale ACI di competenza o, in alternativa, un bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'Ente (riportando come causale del versamento la dicitura "Italiani all'estero - Radiazione per esportazione", veicolo targato ......), le cui coordinate sono:· Banca Nazionale del Lavoro Roma, Servizio Tesoreria, S. Nicola da Tolentino 67 (cap 00187); Conto Corrente n. 212900; Codice ABI 01005; Codice CAB 03382; Codice SWIFT: BNLIITRR; Codice IBAN: IT52T0100503382000000212900.
Alla documentazione da inviare al P.R.A. va allegata copia della ricevuta del vaglia internazionale o del bonifico bancario. Il certificato di avvenuta radiazione sarà quindi inviato, per posta prioritaria all'indirizzo estero dell'intestatario del veicolo, se indicato, ovvero all'Autorità Consolare richiedente.
Per la radiazione al PRA vanno corrisposti i seguenti importi:
A questi costi previsti per legge, vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato, qualora, anziché provvedere personalmente al disbrigo delle pratiche, si preferisca affidare l'incarico ad un'agenzia di consulenza automobilistica.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Se si esporta un veicolo all'estero, occorre richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), la pratica di cessazione della circolazione, per "definitiva esportazione all'estero".
Le operazioni vengono effettuate in tempo reale attraverso la procedura di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) che permette all'utente di rivolgersi presso qualsiasi punto STA in Italia. Gli STA sono attivi presso gli Uffici Provinciali ACI-PRA, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.
La richiesta va firmata dall'intestatario del veicolo (o dall'erede o dal proprietario non intestatario al PRA), corredata dalle targhe, dalla Carta di Circolazione e dal Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare).
Se la richiesta di radiazione viene presentata dall’erede o dal proprietario non intestatario al PRA deve essere allegato titolo idoneo quale ad es. l’atto di vendita non trascritto, l’atto di accettazione di eredità o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente si dichiara proprietario ma non intestatario del veicolo.
Se il veicolo è esportato in uno dei Paesi membri UE è necessario produrre al momento della nazionalizzazione in tali Paesi l'originale della carta di circolazione rilasciata in Italia. Per questo motivo la carta di circolazione non verrà ritirata ma restituita, con timbro di annullamento, all'interessato. Il PRA provvederà a cancellare il veicolo dai propri archivi e ad emettere il Certificato di Radiazione.
Dal periodo successivo a questa pratica si interrompe l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). Il veicolo, una volta consegnate le targhe e i documenti al PRA, non potrà circolare su strada fino al momento della nuova immatricolazione all'estero e dovrà essere spedito o portato con bisarche, oppure dovrà essere richiesta una targa provvisoria all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. A tale scopo, si può contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al seguente indirizzo: urp@mit.gov.it. Ci si può rivolgere telefonicamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico Centrale ai seguenti numeri: 06/41582143/2144 - fax 0641582145 - indirizzo via Giuseppe Caraci, 36 00157 Roma.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
E’ possibile consegnare ad un demolitore estero il veicolo per la relativa rottamazione. Il certificato del rottamatore estero va conservato per richiedere la radiazione dal PRA, unitamente alle targhe, alla Carta di Circolazione e al Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare).
Solo a partire dal periodo impositivo successivo all'avvenuta annotazione al PRA della radiazione del veicolo, si interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Se il demolitore è stato inadempiente e non è più autorizzato a svolgere la sua attività, è prevista la possibilità di annotare la perdita di possesso del veicolo.
In questi casi, va presentata al PRA una richiesta di perdita di possesso, corredata da una dichiarazione sostitutiva a fronte dell’esibizione dell’originale del certificato di rottamazione rilasciato dal demolitore autorizzato.
In particolare, la perdita di possesso sospende automaticamente l’obbligo tributario relativo alla tassa automobilistica (cd. bollo auto) a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione.
In alternativa, l’interessato può adire la Magistratura (il Giudice di Pace se il valore della causa è sino a € 2582,28) al fine di ottenere una sentenza che accerti, a fronte della documentazione e delle prove prodotte, l’avvenuta demolizione del veicolo.
In tal caso, gli effetti della demolizione decorreranno dalla data accertata in sentenza dal giudice. Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
Il proprietario non intestatario al PRA può demolire il suo veicolo, rendendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara proprietario non intestatario del veicolo da demolire.
L’erede può demolire il veicolo del defunto, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara erede del defunto intestatario del veicolo da demolire.
La pratica di radiazione per demolizione è soggetta ai seguenti pagamenti:
· € 36,68 se presentata su Certificato di Proprietà (CdP), di cui Euro 29,24 per imposta di bollo e Euro 7,44 per emolumenti P.R.A.;
· € 51,30 se presentata su mod. NP-3 (in caso di indisponibilità del CdP o di presenza di foglio complementare), di cui Euro 43,86 per imposta di bollo e Euro 7,44 per emolumenti P.R.A.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
Chi intende rottamare un veicolo (autoveicolo, motoveicolo o rimorchio) si deve rivolgere ad un Centro di raccolta (demolitore) autorizzato che al momento del ritiro del mezzo (e delle targhe, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o, in caso di smarrimento/furto di uno o più documenti, della relativa denuncia sporta alle Autorità di P. S), rilascia un Certificato di rottamazione per la demolizione. Potrebbe essere richiesto un costo aggiuntivo per l’eventuale trasporto del veicolo sino al demolitore.
In caso di acquisto di veicolo nuovo è possibile consegnare il veicolo vecchio da rottamare al concessionario o succursali di rivendita auto.
Nel certificato di rottamazione consegnato al proprietario del veicolo viene tra le altre cose specificato che provvederà il demolitore o il concessionario stesso, entro 30 giorni, ad annotare al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) competente la demolizione del veicolo.
Il suddetto certificato deve essere conservato con cura dall'interessato, in quanto costituisce "atto in data certa" che vale a esimere da responsabilità (civili, penali e tributarie) legate al veicolo, consegnato per la rottamazione. Il P.R.A., quindi, provvederà a cancellare il veicolo dai propri archivi e ad emettere il Certificato di radiazione (documento che attesta il buon esito della pratica).
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
I costi per l'iscrizione al PRA del veicolo sono costituiti da:
1) Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) calcolata in misura fissa trattandosi di atto soggetto ad IVA, il cui importo può variare a seconda della Provincia di riferimento.Tale imposta non è dovuta se trattasi di iscrizione di un motoveicolo, di veicoli destinati alla mobilità di soggetti portatori di handicap o invalidi. Ulteriori informazioni sulla IPT sul sito dell’ACI;
2) imposta di bollo (euro 29,24);
3) emolumenti ACI (euro 20,92)
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Le pratiche amministrative per l’acquisto di un veicolo nuovo generalmente sono a cura del concessionario - auto. Le pratiche vengono effettuate attraverso la procedura di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) che consente di consegnare contestualmente le targhe e i documenti del veicolo, ovvero la Carta di Circolazione e il Certificato di Proprietà.
Gli STA sono attivi presso gli Uffici Provinciali ACI-PRA, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.
L'acquirente del veicolo deve:
1) presentare il certificato di residenza o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato;
2) fornire il codice fiscale;
3) sottoscrivere "l'istanza dell'acquirente" nell’apposito spazio presente sulla nota di richiesta della formalità (nota NP2 di colore azzurro). L'istanza viene controfirmata dal venditore con allegata fotocopia del documento di identità/riconoscimento sia del venditore che dell'acquirente. In alternativa alla firma del venditore può essere presentata fotocopia della fattura di vendita.
In alternativa all’istanza dell’acquirente può essere presentata la dichiarazione unilaterale di vendita autenticata dal notaio. Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
I costi sono costituiti da:
1) Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), variabile in base alla Provincia di riferimento. Tale imposta non è dovuta se trattasi di un motoveicolo, di c.d. minivolture (vendite ai concessionari), di veicoli destinati alla mobilità di soggetti portatori di handicap o invalidi. Ulteriori informazioni sulla IPT sul sito dell’ACI;
2) imposta di bollo (euro 43,86);
3) emolumenti ACI (euro 20,92);
4) Euro 9,00 per i diritti del Dipartimento dei trasporti Terrestri;
5) Euro 14,92, quale imposta di bollo per l’aggiornamento della Carta di Circolazione.
A questi costi previsti per legge, vanno aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato, qualora, anziché provvedere personalmente al disbrigo delle pratiche, si preferisca affidare l'incarico ad un'agenzia di consulenza automobilistica. Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
Nel caso di vendita o di intestazione a solo uno degli eredi o ad un terzo soggetto, occorre richiedere due formalità al PRA: la prima, di successione a favore di tutti gli eredi; la seconda, di trasferimento della proprietà a favore dell'erede o del terzo soggetto cui si vorrà intestare il veicolo.
E' possibile presentare al PRA un unico atto contenente sia l'accettazione di eredità da parte di tutti gli eredi, che la cessione/vendita della quota parte a favore dell'erede/terzo soggetto cui si intende intestare il veicolo. Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI
Il termine per la presentazione - per non incorrere in sanzioni - è di 60 giorni dalla data dell'autentica della/e firma/e sull'atto di accettazione di eredità. Successivamente, sono dovuti le sanzioni e gli interessi previsti per legge. Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Per i veicoli e motoveicoli dotati di Certificato di Proprietà con uno o al massimo due eredi senza ulteriore passaggio di proprietà contestuale sono necessari: atto di accettazione dell’eredità, sua trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico, l’aggiornamento del certificato di proprietà (CdP) e della carta di circolazione.
L’erede deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dell’eredità davanti ad un soggetto abilitato ad autenticare la firma. In caso di più eredi la dichiarazione di accettazione di eredità deve essere sottoscritta da tutti gli eredi.
Presso gli STA, oltre che presso i Comuni (in quest'ultimo caso, pagando i diritti di segreteria) possono essere autenticate le firme sugli atti. Presso gli Uffici Provinciali dell'ACI (o del Dipartimento dei Trasporti Terrestri) le autentiche vengono effettuate gratuitamente. Rimangono sempre valide, ed a scelta del cittadino, le autentiche effettuate dai notai. Presso gli Uffici Provinciali ACI sono disponibili i modelli per la dichiarazione di accettazione di eredità.
La trascrizione al PRA avviene attraverso la procedura di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) che consente di aggiornare, contestualmente ed in tempo reale, il certificato di proprietà e la carta di circolazione.
Gli STA sono attivi presso gli Uffici Provinciali ACI-PRA, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.
Sono necessari i seguenti documenti:
· Il Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo;
· La fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
· La fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'erede;
· Il certificato di residenza dell'erede o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato;
· Il modello di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione (questo modulo è distribuito gratuitamente presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista degli Uffici Provinciali ACI);
· La dichiarazione di accettazione dell’eredità autenticata o da autenticare presso l’Ufficio Provinciale ACI (in quest’ultimo caso occorre portare una marca da bollo da € 14,62).
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Se si è deciso di accettare un veicolo in eredità (anche in presenza di più eredi), si deve provvedere a trascriverne al Pubblico Registro Automobilistico l'atto di accettazione e ad aggiornare il certificato di proprietà (CdP) e la carta di circolazione.
Queste operazioni vengono effettuate attraverso la procedura di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) che consente di aggiornare, contestualmente ed in tempo reale, il certificato di proprietà e la carta di circolazione.
Gli STA sono attivi presso gli Uffici Provinciali ACI-PRA, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.
Ulteriori informazioni sul sito dell’ACI.
Deve presentare una dichiarazione di maggior valore del bagaglio in anticipo, al più tardi al momento del check-in dove prenderà visione di un tariffario che definisce gli eventuali costi aggiuntivi. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Per il bagaglio a mano, le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) corrispondenti a circa 1.167 euro se, per colpa della compagnia aerea, al termine del volo il bagaglio a mano risulta danneggiato, distrutto o smarrito. Invece, le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo 332 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) corrispondenti a circa 387 euro.
Per il bagaglio da stiva (o registrato), le compagnie aeree comunitarie e quelle registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) corrispondenti a circa 1.167 euro se al termine del volo il bagaglio da stiva risulta danneggiato, distrutto o smarrito oppure se per il ritardo nella consegna del bagaglio si sono dovute affrontare delle spese di prima necessità. Invece, le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero di 17 Diritti Speciali di Prelievo (pari a circa 20 euro) per ogni chilogrammo di peso del bagaglio, fino al raggiungimento del numero massimo di Kg ammessi al trasporto in stiva senza pagamenti aggiuntivi. Il risarcimento è dovuto solo nel caso in cui la compagnia aerea sia responsabile del danno. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
In caso di danneggiamento o mancata riconsegna del bagaglio registrato (per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”) all’arrivo a destinazione, si deve aprire un rapporto di smarrimento o di danneggiamento bagaglio facendo constatare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell'aeroporto di arrivo, compilando gli appositi Moduli, comunemente denominati P.I.R. - Property Irregularity Report.
In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data di apertura del “Rapporto di danneggiamento bagaglio”, tutta la documentazione specificata di seguito va inviata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento:
- il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
- l’originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
- l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio;
- l’elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni.
In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP – Diritti Speciali di Prelievo (circa € 1.100) dalle compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 DSP (circa € 18) per kg dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.
In caso di smarrimento del bagaglio la documentazione necessaria è la seguente:
- il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
- l’originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
- l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;
- un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
- un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
- gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
- indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).
In base a quanto previsto dalla Convenzione di Montreal (per i paesi aderenti) il bagaglio si considera smarrito dopo 21 giorni dalla data di arrivo del volo.
Se entro 21 giorni dall’apertura del “Rapporto di smarrimento bagaglio” non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, inviare tutta la documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
È vietato il trasporto nel bagaglio da stiva dei seguenti articoli:
- esplosivi, fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi
- gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole lanciarazzi e pistole per starter
- sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi
- sostanze infettive e velenose
- sostanze corrosive, radioattive, ossidanti, magnetizzanti
- congegni di allarme
- torcia subacquea con batterie inserite. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
È vietato il trasporto in cabina dei seguenti articoli:
- Pistole, armi da fuoco e altre armi, comprese armi giocattolo e gli accendini in forma di arma da fuoco;
- Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti, per esempio asce, frecce, pattini sul ghiaccio, temperini e coltelli a serramanico, rasoi aperti e lamette (eccetto rasoi di sicurezza o usa e getta con lame incorporate nella cartuccia), forbici con lame pari o superiori a 6 cm di lunghezza;
- Strumenti smussati, p. es. mazze da baseball, da cricket, da golf, manganelli, skate-board, stecche da biliardo, canne da pesca, etc.
- Esplosivi e sostanze infiammabili;
- Sostanze chimiche e tossiche.
Per quanto riguarda i liquidi, quelli consentiti vanno contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Le nuove regole di sicurezza entrate in vigore il 6 novembre 2006 in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale.
In base alle nuove normative è consentito il trasporto in cabina dei seguenti articoli:
- un bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente i 115 cm
- una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile
- un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD
- un soprabito o impermeabile
- un ombrello o bastone da passeggio
- un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare
- articoli da lettura per il viaggio
- culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio
- articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali all’interno dell’aeroporto e sugli aeromobili (in quantità e peso limitati)
- medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica
- liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano.
I liquidi in questione comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed olii, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza.
Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.
I limiti di peso del bagaglio a mano sono fissati dalle singole compagnie aeree e vengono riportati nelle condizioni di viaggio allegate al biglietto aereo. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Prima di acquistare un biglietto aereo è importante leggere con attenzione le condizioni di viaggio (o Condizioni Generali di Trasporto) della compagnia aerea al fine di verificare eventuali limitazioni collegate alla tariffa riferita al biglietto aereo che si intende acquistare.
In particolare è bene verificare:
- se la tariffa collegata al biglietto aereo che si intende acquistare offre o meno la possibilità di rinunciare o di modificare le date del volo
- i limiti di peso del bagaglio da stiva e del bagaglio a mano
- documenti d’identità e/o visti richiesti per la destinazione prescelta. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Al momento della prenotazione il passeggero ha diritto a ricevere informazioni dalla compagnia aerea su:
- compagnia aerea che effettuerà il volo
- orario del volo
- tipo di aeromobile
- tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate
- codice di prenotazione. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Ogni compagnia aerea di norma indica nelle proprie Condizioni di viaggio (o Condizioni Generali di Trasporto) riportate sul biglietto aereo quanto tempo prima è necessario presentarsi in aeroporto per svolgere le operazioni di accettazione (check-in). Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito del vettore aereo, può richiedere alla compagnia aerea il risarcimento fino ad un massimo di 4150 DSP, Diritti Speciali di Prelievo (corrispondenti a circa 4841 euro).
Il risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.
Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Solo nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte successive e perda un volo in coincidenza a causa del ritardo del precedente, la compagnia aerea deve fornire:
- assistenza
- un posto su un volo alternativo verso la destinazione finale o il punto di partenza iniziale. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Nel caso in cui non si intenda esercitare il diritto di recesso per ritardo prolungato il passeggero ha diritto gratuitamente all’assistenza con:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
- adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Se il ritardo del volo è di almeno cinque ore il passeggero ha diritto, oltre all’assistenza, alla possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio che non viene effettuata. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno due ore
Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno tre ore.
Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno quattro ore.
Il diritto all’assistenza comporta:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
- adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Non è prevista compensazione pecuniaria. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
In caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.
Se non ci sono volontari, come stabilito dall’art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a:
- compensazione pecuniaria
l’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come indicato nella carta dei diritti del passeggero;
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero;
- assistenza:
pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
No. Se il volo viene cancellato la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui:
- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, cause tecniche e scioperi (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04);
- il passeggero sia stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso oppure nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto oppure meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
È possibile segnalare un disservizio compilando online l’apposito modulo di segnalazione disservizi oppure inviando per iscritto una segnalazione, a mezzo posta/fax o e-mail, direttamente agli Uffici Enac della Direzione Aeroportuale presso le quali il disservizio si è verificato.
La compilazione del modulo di segnalazione disservizi non sostituisce il reclamo per ritardata consegna, perdita o danneggiamento del bagaglio che dovrà sempre essere inviato alla compagnia aerea.
Per i disservizi che si verificano in un altro Paese dell’Unione Europea e per problematiche particolari è possibile contattare la Struttura Carta dei Diritti del Passeggero presso la Direzione Centrale Operazioni dell’Enac. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra:
rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
oppure imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero.
Ha inoltre diritto all'assistenza che consiste in:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
- adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
In alcuni casi ha diritto anche alla compensazione pecuniaria. L’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come indicato nella carta dei diritti del passeggero. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Si. Negli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) 2111/2005 viene stabilito che al momento della prenotazione il passeggero deve ricevere adeguate informazioni sulla compagnia aerea che effettuerà il volo. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
In caso di negato imbarco (overbooking), cancellazione o ritardo prolungato del volo, ritardata consegna, perdita o danneggiamento del bagaglio, il reclamo deve essere inviato alla compagnia aerea. Nel caso in cui la compagnia aerea non risponda dopo 6 settimane, oppure risponda fornendo motivazioni non esaustive rispetto a quanto indicato nei reclami presentati, sarà possibile:
- presentare reclamo all’Enac compilando l’apposito modulo; il “modulo di reclamo” presente sul sito internet dell’Enac non sostituisce il reclamo che dovrà sempre essere inviato alla compagnia aerea;
- oppure inviare il reclamo a mezzo posta/fax o e-mail direttamente agli Uffici Enac dell’Aeroporto presso il quale si è verificato il disservizio.
Per i voli originanti da uno degli Stati membri dell’Unione Europea bisogna far riferimento all’Organismo responsabile nello Stato di partenza del volo oppure all’Enac Struttura Carta dei Diritti e Qualità dei Servizi presso la Direzione Centrale Operazioni.
In tale contesto, il reclamo del Passeggero attiva le verifiche dell'Ente volte all'accertamento, ai fini sanzionatori, di possibili violazioni commesse negli aeroporti nazionali; esso contribuisce inoltre al monitoraggio della qualità dei servizi offerti all'utenza. Le risultanze degli accertamenti effettuati vengono comunicate al Passeggero. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
No. Le tutele previste dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di overbooking (o negato imbarco), cancellazione del volo e ritardo prolungato del volo non si applicano ai quei passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator). Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Tutti i passeggeri in possesso di biglietti acquistati con una tariffa Frequent Flyer, o biglietti emessi nel quadro di altri programmi commerciali promossi dalle compagnie aeree o dagli operatori turistici con prenotazione confermata, possono tutelare i propri diritti in caso di overbooking, cancellazione o ritardo prolungato del volo come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
No. Il Regolamento 261/04 si applica :
- a tutti i voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato nel territorio dell’U.E. operati sia da compagnie aeree comunitarie che da compagnie aeree non comunitarie;
- a tutti i voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria;
Esso non si applica:
- a tutti i voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’U.E. operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
La Carta dei Diritti del Passeggero è un opuscolo informativo sulle tutele del passeggero in caso di disservizi quali il negato imbarco (cioè l’overbooking), la cancellazione o il ritardo prolungato del volo, la ritardata consegna, la perdita o il danneggiamento del bagaglio.
All’interno di questo vademecum si possono trovare, inoltre, informazioni sul sistema dei controlli per la sicurezza degli aeromobili, sulla normativa nazionale in materia di scioperi nel settore del trasporto aereo, suggerimenti di varia natura e i recapiti delle Direzioni Aeroportuali dell’Enac. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Se non avete ricevuto l’assistenza richiesta o l’assistenza non è stata adeguata deve presentare reclamo alla società di gestione aeroportuale per la mancata assistenza a terra o alla compagnia aerea per problematiche relative alla prenotazione/acquisto e per la mancata assistenza a bordo.
Il reclamo potrà inoltre essere inviato all’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), utilizzando il modulo on-line disponibile sul portale dell’Ente www.enac.gov.it. In alternativa i reclami possono essere inviati per posta alla struttura Carta dei Diritti Enac – viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, via fax al numero 06 44596493 o via e-mail all’indirizzo diritti.passeggeri.disabili@enac.gov.it, oppure agli Organismi degli Stati dell’Unione europea per i voli in partenza e in arrivo in quegli Stati.
L’Enac è l’organismo responsabile in Italia del rispetto dei diritti del passeggero diversamente abile o a mobilità ridotta e può sanzionare i soggetti risultati inadempienti. Le conclusioni degli accertamenti effettuati dall’Ente verranno comunicate al passeggero che potrà utilizzarle a supporto di eventuali azioni legali nei confronti della compagnia aerea, del gestore aeroportuale o dell’operatore turistico. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Il servizio, una volta richiesto, viene classificato con una delle sigle condivise a livello internazionale che indicano i diversi tipi di necessità. Le sigle identificative sono:
- BLND Passeggeri ipovedenti o ciechi
- WCHR Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze. Possono salire e scendere le scale, possono muoversi in autonomia
- WCHS Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze e non possono salire e scendere le scale. Sono autonomi a bordo dell’aeromobile
- WCHC Passeggeri completamente immobili, non sono autosufficienti a bordo dell’aeromobile e necessitano di assistenza totale
- DEAF Passeggeri con disabilità uditiva
- DPNA Passeggeri con disabilità intellettuali o comportamentali.
Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
La compagnia aerea deve garantire ai passeggeri a mobilità ridotta le seguenti forme di assistenza:
- trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale
- oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose
- comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile
- realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità
- se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici
- qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente ai passeggeri a mobilità ridotta le forme di assistenza che consentono di:
- comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal
- spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione
- adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli
- procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza
- imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria
- procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere
- riporre e recuperare il bagaglio a bordo
- procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile
- sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria
- procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali
- procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato
- prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche
- poter utilizzare i servizi igienici in caso di necessità
- poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco
- ricevere, previo avviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità
- ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno poter accedere alle informazioni sui voli .
Inoltre Il gestore deve fissare e rendere pubbliche le norme di qualità per l’assistenza, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Il gestore aeroportuale è tenuto a prestare ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta tutte le forme di assistenza necessarie nel momento in cui si trovano in aeroporto fino al momento dell’imbarco sull’aereo; sarà la compagnia aerea a offrire la dovuta assistenza durante il volo. Il gestore aeroportuale e la compagnia aerea devono garantire la presenza di personale adeguato alle esigenze dei disabili e provvedere all’opportuna formazione di tutto il personale che lavora in aeroporto. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Il gestore aeroportuale deve designare, in modo chiaro, i punti di arrivo e di partenza sia all’interno che all’esterno dell’aerostazione per i passeggeri disabili o a mobilità ridotta, mettendo a loro disposizione le informazioni di base sull’aeroporto. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Per ricevere assistenza il passeggero disabile o a mobilità ridotta richiede il servizio alla compagnia aerea, all'agente o all’operatore turistico con cui si effettua la prenotazione, con un preavviso di almeno 48 ore dall’ora di partenza del volo pubblicata.
È la compagnia aerea, un suo agente o l’operatore turistico con cui il passeggero disabile o a mobilità ridotta effettua la prenotazione, che comunica il suo arrivo in aeroporto e richiede l’assistenza al gestore aeroportuale. Il servizio di assistenza negli aeroporti di partenza, arrivo e transito deve essere prenotato almeno 36 ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata. Il gestore aeroportuale è tenuto a prestare ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta tutte le forme di assistenza necessarie. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
È obbligatorio per la compagnie aerea, per il suo agente o per l’operatore turistico mettere a disposizione del pubblico, in formati accessibili, le norme di sicurezza applicate al trasporto di persone con disabilità nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Il rifiuto della prenotazione o dell’imbarco può avvenire solo:
- per motivi di sicurezza
- se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto del passeggero disabile o a mobilità ridotta. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Una compagnia aerea, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:
- di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il Regolamento (CE) n. 1107/2006
- di imbarcare una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in tale aeroporto, se la persona interessata è in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. Ulteriori informazioni sul sito dell'ENAC.
Il ricorso va presentato alla commissione tributaria provinciale
Le controversie in materia di bollo auto rientrano infatti nella competenza delle Commissioni tributarie provinciali e sono disciplinate dal decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni. Il ricorso va presentato alla Commissione tributaria competente entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l'atto contro cui ricorre. Il ricorso, inoltre, va anzitutto notificato nei termini all'ufficio che ha emesso l'atto contestato. Ciò può avvenire mediante:
• consegna diretta
• per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento
• a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.
Entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio è necessario costituirsi in giudizio depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria provinciale copia del ricorso. Il ricorso potrà essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica, per controversie riguardanti tributi in contestazione fino a € 2.582,28. A tali fini non si tiene conto delle sanzioni, né degli interessi. Le controversie insorte fino al 31 dicembre 2001 rimangono incardinate presso il giudice all’epoca competente.
Ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
A meno che non siano stati esauriti del tutto, per riottenere i punti persi bisogna frequentare i corsi che si tengono nelle autoscuole o nei centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti. Con una patente A o B è necessario seguire un ciclo di lezioni da 12 ore (costano circa 200 euro): ciò permetterà di riconquistare 6 punti.
Nel caso in cui si possiedano patenti C, C+E, D, D+E o B con il certificato di abilitazione professionale, le ore di corso necessarie sono 18 e la spesa è sui 250 euro circa: i punti restituiti saranno 9.
Dopo due anni dall'ultima infrazione, senza ulteriori reati, automaticamente torneranno a quota 20.
Invece, se sono stati persi tutti i punti, è necessario rifare l'esame. La promozione permetterà di riacquistare il punteggio iniziale, ma nell'eventualità di una bocciatura, la patente sarà sospesa a tempo indeterminato.
Per controllare il "saldo" è possibile chiamare al numero 848.782.782: il costo è quello di una telefonata urbana secondo la tariffa del gestore e si può chiamare solo da fisso. In alternativa è possibile iscriversi al sito www.ilportaledellautomobilista.it e consultare il saldo nella sezione "Cittadino".
Ecco alcuni esempi di quanti punti si possono perdere effettuando infrazioni alla guida:
- Guida in stato di ebbrezza: 10 punti, con sospensione della patente che può arrivare sino a 2 anni.
- Superamento del limite di velocità di oltre 40 km all'ora: 10 punti.
- Inversione di marcia in curva o a un incrocio: 8 punti.
- Passaggio con il semaforo rosso: 6 punti.
- Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza: 5 punti.
- Uso degli abbaglianti dove vietato: 3 punti.
- Sosta nelle corsie di tram e bus: 2 punti.
Si, deve presentare alla motorizzazione l'apposito modulo, le ricevute di pagamento di 14,62 euro sul conto corrente 4028 e di 15,00 euro sul conto 9001 intestato al Ministero dei Trasporti; lo specifico certificato medico dell'ASL (30,00 euro circa) con marca da bollo (14,62 euro); 2 fototessere di cui una autenticata.
Così otterrà il foglio rosa valido 6 mesi, per esercitarsi ma solo in compagnia di un patentato. Sull'auto che si usa per la pratica va esposta la "P".
Al momento dell'esame su strada, dovrà versare sul conto 4028 altri 14,62 euro e portare la ricevuta alla motorizzazione.
Rivolgendosi invece a un'autoscuola, il costo sarà tra i 300 e i 500 euro per la parte burocratica e le ore di teoria. Le lezioni di guida costano tra i 20 e i 30 euro l'una.
Link web:
Il Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992) impone (art. 172) l'utilizzo delle cinture di sicurezza anche ai passeggeri dei sedili posteriori. Si è esentati solo in casi eccezionali come, per esempio, in presenza di patologie particolari per le quali sia controindicato l'uso di cinture: naturalmente occorre dimostrarlo con un certificato medico.
In assenza di queste condizioni, la multa deve essere pagata dal passeggero che non ha messo le cinture. Quando, però, il mancato utilizzo riguarda un minore, a rispondere della violazione è il conducente, che si vedrà scalare anche 5 punti dalla patente.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Può essere presentato al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.). Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il ricorso, inoltre, può essere presentato al Giudice di Pace.
La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria di patente posseduta e dell’età del conducente (la tabella sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Per il rinnovo occorre effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare. Al momento della visita è necessario portare l’attestazione del versamento di €9,00 sul c/c 9001 intestato al Ministero dei Trasporti ed una marca da bollo di € 14,62. Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia all’interessato il certificato medico con la marca da bollo e invia comunicazione della conferma di validità al Ministero dei Trasporti. Successivamente il Ministero spedisce al domicilio dell'interessato un tagliando adesivo che attesta la validità della patente di guida. Il tagliando deve essere applicato sul documento. Per avere informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il numero verde 800 232323. Altre informazioni sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A partire dal 7 febbraio 2009, a seguito dell’approvazione del Decreto Legge a sostegno dei Settori Industriali in crisi, è possibile usufruire per l’acquisto dell’auto di un incentivo alla rottamazione di 1500 euro per l'acquisto di auto Euro 4 e 5 rottamando auto immatricolate fino al 31/12/1999. Inoltre, sono stati definiti alcuni incentivi sull'acquisto di auto ecologiche: 1500 euro per auto a metano, idrogeno ed elettrico > 120g/Km CO2 3500 euro per auto a metano, idrogeno ed elettrico < 120g/Km CO2 1500 euro per auto GPL < 120g/Km CO2 2000 euro per auto GPL > 120g/Km CO2 Altre informazioni sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico.
L'art. 142 del nuovo Codice della Strada fissa la velocità massima a 130 km/h per le autostrade (che scendono a 110 in caso di maltempo), 110 km/h per le strade extraurbane principali, 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, e 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Ulteriori informazioni sul sito della Polizia di Stato.