Si può riscattare il periodo in cui è stata fruita l'astensione per maternità e paternità?
È possibile presentare domanda di riscatto anche nel caso di astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
Il riscatto è a totale carico del richiedente e varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita dal richiedente, determinata come per i trattamenti pensionistici.
Alla data di presentazione della domanda è necessario essere in possesso di almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria versata per lo svolgimento di un’effettiva attività lavorativa.
Nel computo dei 5 anni devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.).