Nel caso di assenza per malattia di un lavoratore socialmente utile ( L.S.U.) con sussidio erogato dall'INPS, è prevista la comunicazione all'Ente erogatore per eventuali riduzioni del sussidio erogato?
Nella circolare INPS n. 100/1998 è indicato
che l'assegno viene corrisposto anche nelle giornate di assenza per malattia della quale deve essere fornita adeguata documentazione. I soggetti utilizzatori stabiliscono comunque il periodo massimo di assenze per
malattie compatibile con il buon andamento del progetto avendo a riferimento la normativa contrattuale dell'ente utilizzatore, decorso il quale possono chiedere la sostituzione del lavoratore. L'assegno viene corrisposto
anche in caso di assenze per infortunio o malattia professionale non coperte dall'indennità erogata dall'lNAIL e in caso di assenze effettuate per assistere i familiari conviventi portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/92 e per la partecipazione ad assemblee sindacali alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
Le assenze per infortunio o per malattia professionale che diano diritto alla corresponsione dell'indennità a carico dell'lNAIL comportano la sospensione dell'assegno. Alla cessazione dell'inabilità il lavoratore deve
essere riammesso a partecipare per la parte residua alle attività previste dal progetto.
La Circolare n. 82/1996 dell’INPS precisa
inoltre che, nel caso di assenza del lavoratore per malattia, debitamente certificata al soggetto gestore del progetto, non è dovuto l'eventuale importo integrativo a carico di quest'ultimo ma il sussidio
erogato dall'INPS non deve essere sospeso. Per tali assenze non è necessaria una specifica comunicazione del soggetto utilizzatore alle Sedi dell'Istituto né
deve essere trasmessa la certificazione sanitaria relativa alla malattia, dato che lo svolgimento dei lavori socialmente utili non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
Aggiornata il 04/01/2012 da FormezPA