Il condominio deve versare la ritenuta d'acconto relativa alla manutenzione di una caldaia a gas?
Nella Guida fiscale pubblicata dall’Agenzia delle entrate Condominio: adempimenti e agevolazioni fiscali, a
pag.16, è indicato che: “… A titolo esemplificativo, sono assoggettate a ritenuta le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o
idraulici, ovvero per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio.
Sono, invece, esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera come, per esempio, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili,
di assicurazione, di trasporto e di deposito, a meno che il corrispettivo non sia corrisposto in base a contratto di servizio di energia.” Inoltre è indicato che le prestazioni d’impresa occasionale oggetto del contratto
d’appalto quali attività di pulizia, manutenzioni di caldaie, ascensori, giardini, piscine ed altre parti comuni dell’edificio sono soggette alle ritenuta del 4%.
Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA