Richiesta di rilascio del codice fiscale

Domanda

A chi fare la domanda di rilascio del codice fiscale ?

Risposta

Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L’unico valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Neonati: il numero di codice fiscale viene attribuito dai Comuni ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria.
Stranieri: l’attribuzione del numero di codice fiscale ai cittadini stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, viene effettuata dagli stessi Sportelli, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria. Al momento della convocazione allo Sportello il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale.
Residenti all’estero: i cittadini residenti all’estero, che abbiano necessità del codice fiscale, ne chiedono l’attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dalle Ambasciate e dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria.
In ogni caso, la generazione del codice fiscale, la produzione e l’invio della tessera rimangono a cura dell’Agenzia delle Entrate e nessun soggetto esterno, tranne la Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A. - è autorizzato a produrre programmi software per il calcolo del codice fiscale e tanto meno a stampare la relativa tessera.

COSA FARE SE NON SI HA IL CODICE FISCALE
I cittadini sprovvisti del codice fiscale devono richiederlo a un qualsiasi Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Nella richiesta di attribuzione il cittadino deve indicare correttamente le generalità anagrafiche e l’esatto domicilio fiscale, presso il quale verrà recapitata la tessera con l’indicazione del codice fiscale attribuito.
Unitamente alla richiesta, i cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore, che esibisce il proprio documento d’identità.
I cittadini provenienti dai Paesi non facenti parte della Unione Europea esibiscono in alternativa:
• il passaporto valido, con relativo visto ove prescritto o altro documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane;
• l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza (con relativa foto dell’interessato);
• il permesso di soggiorno valido;
• la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza.
OMOCODIA
Può accadere che due (o più) persone abbiano dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale (“omocodici”).
In questi casi l’Agenzia delle Entrate provvede ad attribuire a ciascuno di loro un nuovo codice fiscale, calcolato a partire da quello generato in base ai dati anagrafici. Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile (alla voce Servizi - codice fiscale) il programma
di controllo della correttezza formale del codice fiscale; questo può essere utilizzato e integrato da Enti e Amministrazioni nei propri sistemi.
Ulteriori informazioni nell'Annuario del contribuente 2011 dell'Agenzia delle Entrate.

Aggiornata il 04/01/2012 da FormezPA

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