Domanda
Vorrei chiarimenti in merito al piano di riqualificazione energetica (detrazione del 55%). Ho iniziato dei lavori per la sostituzione della caldaia lo scorso anno. Ho già pagato le fatture che saranno esposte nella
dichiarazione dei redditi di quest'anno. Vorrei sapere se la normativa è cambiata, e nel caso che documenti devo produrre?
Risposta
Le detrazioni devono essere ripartite nel modo seguente:
- per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo
- per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione
- per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, in cinque rate annuali di pari importo
- per le spese che saranno sostenute nel 2011 sarà obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.
Per ottenere la detrazione:
- è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato
- il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale
- per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di
qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato
- bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e, in alcuni casi, una copia dell’attestato di qualificazione
energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia
- per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta
precedenti. La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta. Non occorre, quindi,
presentare alcuna comunicazione all’Agenzia quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta.
Si ricorda, infine, che la detrazione del 55% non è cumulabile né con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie) né con ulteriori
contributi comunitari, regionali o locali (Risoluzione n. 3 del 26/01/2010)
Ulteriori informazioni nella guida in sulle Agevolazioni Fiscali per il risparmio energetico
redatta dall'Agenzia delle Entrate.
Aggiornata il 04/01/2012 da FormezPA