Quali effetti pratici derivano dal rientro delle famiglie nelle unità immobiliari a seguito della “dichiarazione di agibilità in corso d’opera” secondo la circolare del Vice Commissario delegato n. 44170 del 10/9/09? Vengono meno, ad esempio, i requisiti per la permanenza in sistemazione alberghiera e per la erogazione del contributo per la autonoma sistemazione?
La dichiarazione di agibilità in corso d’opera volontariamente accettata dal proprietario e certificata insieme al tecnico incaricato, equivale ad una anticipazione della classificazione con esito A e permette, sempre volontariamente, il rientro legittimo delle famiglie nei rispettivi alloggi, anche accettando gli eventuali e prevedibili disagi derivanti dalla necessità di completare comunque i lavori di riparazione.
Ciò significa che vengono meno i requisiti indispensabili per poter beneficiare sia della sistemazione alberghiera, sia del contributo della autonoma sistemazione. Per la decorrenza dei relativi effetti si ritiene che possano essere applicati i criteri stabiliti dall’art. 7 della OPCM n. 3771 del 2009: 15 giorni per la cessazione della ospitalità alberghiera e 45 giorni per la cessazione del contributo per la autonoma sistemazione, entrambi a partire dalla data della attestazione della agibilità in corso d’opera sottoscritta da proprietario e dal professionista.
Aggiornata il 09/02/2012 da FormezPA