Rimborsi: informazioni e modalità di riscossione

Domanda

Come posso avere informazioni e modalità di un rimborso richiesto?

Risposta

COME SONO EROGATI I RIMBORSI

L’Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo diverse modalità in base alle preferenze espresse dal contribuente e all’importo da pagare.   ACCREDITO SU CONTO CORRENTE Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l’importo, viene accreditato su quel conto. Ovviamente, è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l’intestatario (o uno degli intestatari, in caso di conto corrente cointestato) del conto corrente ove si desidera l’accredito dei rimborsi spettanti. In caso contrario il rimborso non verrà accreditato. La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui si desidera l’accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o attraverso l'applicazione disponibile sul suo sito internet. Chi è già registrato ai servizi telematici dell’Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, può effettuare la richiesta di accredito attraverso il canale Fisconline. I dati necessari all’erogazione dei rimborsi spettanti sono: il codice IBAN (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice BIC (Bank Identifier Code) o SWIFT.   Come chiedere l’accredito dei rimborsi sul conto I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, tramite apposito modello. Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban e, per i versamenti internazionali, il codice Bic o Swift. La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente. Le coordinate possono essere segnalate anche online, tramite la specifica applicazione.   Al fine di soddisfare la necessità di fornire alle persone fisiche non residenti in Italia e agli Uffici che prestano loro assistenza, uno strumento utile alla comunicazione delle coordinate bancarie di conti correnti esteri per l’accredito dei rimborsi fiscali, a partire dal 1° ottobre 2006 è attiva un’apposita casella di funzione corrispondente all’indirizzo cop.coordinate.estero@agenziaentrate.it con cui il Centro Operativo di Pescara può ricevere, sia dai contribuenti che dagli Uffici, gli estremi delle coordinate bancarie di conti correnti esteri su cui accreditare i rimborsi.   In ogni caso si suggerisce di presentarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia, cosicché il funzionario preposto possa autenticare la fotocopia da trattenere e restituire l’originale. I dati necessari all’erogazione dei rimborsi spettanti sono: il codice IBAN International Bank Account Number (le coordinate bancarie del conto corrente), il codice BIC Bank Identifier Code o SWIFT (codice identificativo della banca), nonché la denominazione della Banca e la relativa sede con indirizzo, unitamente alla copia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità del soggetto beneficiario del rimborso.   ATTENZIONE L’Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.A. ed i rispettivi funzionari non usano altri metodi per recepire le coordinate bancarie o postali oltre a quelli precedentemente indicati: non è previsto, infatti, richiedere i dati del conto corrente per telefono o via fax o in luoghi diversi dalle sedi dell’Agenzia delle Entrate. Ogni tentativo di ricevere notizie con metodi che appaiono singolari e comunque diversi da quelli elencati precedentemente va segnalato immediatamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia.   ALTRE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CREDITI Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: §         per gli importi fino a 1.549,37 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi  in un qualsiasi ufficio postale presso il quale potrà riscuotere il rimborso in contanti. All’impiegato dell’ufficio postale deve presentare un documento d’identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve presentare anche il documento d’identità del delegante; §         per gli importi oltre 1.549,37 euro e fino a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, al contribuente arriva un invito a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, unitamente a un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, a un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia §         per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, i rimborsi vengono erogati unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto, l’Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.   Di recente è stata introdotta la possibilità di pagare le cartelle esattoriali con i rimborsi attesi e spettanti (c. d. compensazione dei ruoli con i crediti d’imposta). Il contribuente che attende un rimborso (già verificato dall’Agenzia delle Entrate) e risulta destinatario di una cartella di pagamento per tributi erariali non pagati, riceverà una comunicazione con la quale l’agente per la riscossione gli propone di compensare tutti i debiti, erariali e non, con i crediti. Il contribuente ha 60 giorni di tempo, durante i quali viene sospesa l’esecuzione del ruolo, per esaminare i documenti, chiedere informazioni più dettagliate e decidere se aderire o meno alla proposta. Se accetta la proposta, la somma da rimborsare verrà ridotta nella misura corrispondente all’importo della cartella di pagamento per la quale il contribuente è stato invitato ad autorizzare la compensazione. Se non accetta, o non risponde alla proposta, cessano gli effetti della sospensione dell’azione di recupero del ruolo. Le modalità applicative di queste disposizioni sono state individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2008.  

Per approfondimento l'Annuario del contribuente 2011

Aggiornata il 04/01/2012 da FormezPA

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