Cosa posso fare per chiedere un rimborso dall'Agenzia delle Entrate?
La richiesta di rimborsi fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, ovvero la restituzione di importi che il contribuente ha versato spontaneamente in eccesso, può essere fatta attraverso:
§ dichiarazioni dei redditi (rimborsi d’ufficio);
§ domanda di rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate (rimborsi su richiesta).
RIMBORSI D'UFFICIO Sono eseguiti d'ufficio, cioè senza alcuna necessità che il contribuente si attivi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, i rimborsi che risultano dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante, nella compilazione del quadro RX del modello Unico, ha optato per la richiesta del rimborso e non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all'anno successivo.
I contribuenti che possono utilizzare il modello 730 (lavoratori dipendenti, pensionati, eccetera) ottengono l'accredito del rimborso direttamente sulla prima busta paga a partire dal mese di luglio dell'anno in cui presentano la dichiarazione, o sul primo rateo di pensione utile a partire dal mese di agosto o di settembre.
RIMBORSI ESEGUITI SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO Per tutte le altre ipotesi di versamenti in autotassazione non dovuti o comunque eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del
contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento.
L'istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o all'ufficio dove è
stato registrato l'atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle
ritenute subite.
Alla domanda di rimborso presentata possono seguire tre risultati:
§ la domanda può essere accolta;
§ la domanda può essere respinta: in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;
§ l’ufficio potrebbe non rispondere: in tal caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta (per i rimborsi è previsto l’istituto del silenzio-rifiuto). Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla commissione tributaria.
Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute ha diritto ad essere rimborsato.
A seconda dei casi, i rimborsi possono essere:
§ richiesti con la dichiarazione dei redditi;
§ richiesti con apposita istanza dal contribuente.
Insieme alla somma da rimborsare l’ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.
RIMBORSI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI (MODELLO UNICO)
Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX del modello Unico il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso (la scelta alternativa sarebbe quella del riporto del credito all’anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare), l’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, provvede a rimborsare la somma spettante.
Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L’importo in questione potrà essere rimborsato solo su apposita richiesta del contribuente e dopo la verifica da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che lo stesso credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.
RIMBORSI ESEGUITI SU RICHIESTA
Per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento.
TERMINE DI DECADENZA PER LE DOMANDE DI RIMBORSO
Per approfondimenti Annuario del contribuente 2011
Aggiornata il 04/01/2012 da FormezPA