La dipendente di un'amministrazione comunale lamenta di essere affetta da esaurimento nervoso, ma ad oggi non presenta alcun certificato medico specialistico che riconosca il suo stato patologico. Può l'amministrazione sottoporre il dipendente ad una visita medico-collegiale?
L'art. 2104 del codice civile fa rientrare, tra i doveri del lavoratore subordinato, anche quello nei confronti del datore di lavoro di sottoporsi ai controlli legittimamente richiesti.
Sebbene l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio del pubblico dipendente sia espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, prima ancora il datore di lavoro ha facoltà di far sottoporre il dipendente, nelle forme previste, alla visita per l'idoneità al servizio ai sensi dell'art. 5 Legge n. 300/1970. Tale norma è applicabile alle PP.AA., anche per quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in materia di "efficacia delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato ai dipendenti pubblici”.
Pertanto le amministrazioni hanno senza dubbio la facoltà, ove adeguatamente motivata, di far sottoporre il dipendente alla visita per l'accertamento dell'idoneità al servizio anche se lo stesso non ha usufruito del periodo massimo di assenza per malattia (il cosiddetto periodo di comporto).
Se il dipendente poi si rifiuta, senza giustificazione, di sottoporsi alla visita medico collegiale dell'Asl per l'accertamento dell'idoneità lavorativa, si è davanti ad un'intenzionale violazione dei doveri da parte del lavoratore di gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso (CdS sez. IV sentenza n. 1160 del 2 marzo 2001).
Aggiornata il 11/01/2012 da FormezPA