Annullamento (sgravio) delle cartelle di pagamento ricevute

Domanda

Come posso annullare una cartella di pagamento pervenuta?

Risposta

A) COME OTTENERE LO SGRAVIO PER AUTOTUTELA

Il contribuente che ritiene l'addebito infondato, puo' presentare le sue contestazioni all'ufficio che ha formato il ruolo chiedendone l'annullamento.

L'ufficio che riscontra l'atto illegittimo e' tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (art. 2 quater del D.L. n. 564 del 1994; Decreto ministeriale n. 37 del 1997) e ad effettuare lo "sgravio", togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.

Qualora l'istanza del contribuente sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso, l'ufficio competente ha l'obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l'eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimita' dell'atto che la stessa Amministrazione riconosce fondati.

Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l'ufficio competente deve comunicare tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (cioe' maggiori rispetto a quanto dichiarato ma minori in relazione all'atto annullato), nonche' delle connesse sanzioni.

ATTENZIONE

E' bene ricordare che l'istanza per lo sgravio in autotutela non sospende di per se' la riscossione delle somme indicate nella cartella di pagamento.

B) LO SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

 Quando una cartella di pagamento e' stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenere lo sgravio entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione.

Il rimborso viene riscosso presso il concessionario.

Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall'ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso tributario offrono al contribuente uno strumento efficace per costringere l'Amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria: il “giudizio di ottemperanza”.

Questo strumento e' pero' attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive: finche' non sono definitive, infatti, potrebbero essere appellate, e comunque, per definizione, se non sono definitive non possono essere sentenze esecutive. Se la decisione che il contribuente intende far eseguire non e' definitiva puo' comunque sollecitare l'ufficio invocando l'applicazione della legge n. 241 del 1990.

Il GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Dopo la scadenza del termine entro il quale dovevano essere adempiuti da parte dell'ufficio gli obblighi imposti da una sentenza divenuta definitiva (o, in mancanza del termine, dopo 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) e sempreche' l'obbligo derivante dalla sentenza non si sia estinto (prescrizione decennale), il contribuente puo' presentare un ricorso per chiedere che venga data esecuzione alla sentenza.
Il ricorso per l'ottemperanza va indirizzato al Presidente della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza passata in giudicato e va depositato presso la segreteria della stessa Commissione tributaria.
La Commissione tributaria puo' anche delegare un proprio componente o nominare un Commissario speciale (Commissario "ad acta") perche' provveda direttamente all'esecuzione.

Aggiornata il 04/01/2012 da FormezPA

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