Lavoro: permessi per donazione di sangue

Domanda

Il lavoratore dipendente in caso di donazione di sangue può usufruire, nei giorni successivi, di un permesso retribuito?

Risposta

La Legge 13 luglio 1967 n. 584 all'art 1 stabilisce che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa.

Il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale con Decreto ministeriale del 8 aprile 1968, Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione, relativamente al computo delle ore di riposo ha precisato che la giornata di riposo riconosciuta ai donatori di sangue “viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per l'operazione di prelievo del sangue”.

Aggiornata il 19/04/2012 da FormezPA

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