DOMANDA
Sono invalido di servizio della Polizia di Stato. Sono stato dichiarato incollocabile dalla commissione ULS, fino al compimento del 65° anno di età. Il Ministero dell'Interno mi ha comunicato di aver emesso il decreto
relativo all'assegno di incollocabilità per anni 4.
È regolare che l'assegno di incollocabilità mi viene corrisposto solo per 4 anni, quando il verbale della ULS ha stabilito che compete fino al 65° anno di età?
Inoltre l'art.12 della legge 9/80 stabilisce che il dipendente dichiarato incollocabile ha diritto all'assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età. Potete darmi una risposta?
RISPOSTA
Gentile utente,
l'art. 20 Decreto Presidente Repubblica 23 Dicembre 1978, n. 915, "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28 - Supplemento Ordinario, stabilisce
che:
"L'assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni né superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari. È in facoltà dell'interessato, ove ritenga che l'invalidità non sia più tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del Collegio Medico Provinciale, di cui al comma successivo, perché sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilità ai fini degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il Collegio Medico Provinciale è tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti sanitari alla Direzione Generale delle pensioni di guerra".
Inoltre, il Decreto Presidente Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio1982, n.16 - Supplemento Ordinario), precisa che:
Art. 5 Assegno di incollocabilità
1. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente periodo:
"Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".
Purtroppo, gli elementi da lei forniti non sono sufficienti per poter offrire una risposta conclusiva.
Pertanto, le suggeriamo di contattare l'UNMS - Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio, a cui potrà direttamente esporre la sua situazione, ricevendo una risposta esaustiva.
U.N.M.S. - Unione Nazionale Mutilati per Servizio
Presidenza Nazionale - Sede Centrale
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(30 Dicembre 2009)
Aggiornata il 28/01/2010 da SuperAbile