Pagamento del parcheggio nelle strisce blu anche per le persone con disabilità

Domanda

L'analisi della Sentenza della Corte di Cassazione n. 21271 del 5 ottobre 2009

Risposta

DOMANDA

Sono un invalido civile con un grado di invalidità al 67%.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 21271 del 05.10.2009 ha stabilito che devono pagare il ticket i disabili che parcheggiano nelle strisce blu e se non hanno trovato posto negli spazi loro riservati?
Vorrei sapere a questo punto quali diritti si hanno per i disabili?
Le Associazioni non si muovono per difendere i diritti del disabile o servono solo per assicurarsi la gestione dei finanziamenti che attingono dalle Leggi in nostro favore o ad assicurarsi del tesseramento?

RISPOSTA

Gentile utente,

comprendiamo perfettamente quanto espresso nella sua lettere in relazione alla recente Sentenza della Corte di Cassazione sulla sosta dei veicoli dotati di contrassegno parcheggio invalidi in zona tariffata, delimitata da segnaletica blu.

Come Sportello Informativo ne prendiamo atto, non possiamo tuttavia entrare nel merito della questione; resta prerogativa e competenza delle Associazioni di categoria delle persone con disabilità sollevare il problema nelle sedi istituzionali.

Sulla base della nostra esperienza, siamo certi che alcune di queste ed in particolare ANGLAT, Associazione impegnata a livello nazionale sui temi della guida e trasporto di persone con disabilità, faranno tutte le opportune verifiche con i propri esperti sul contenuto della Sentenza Corte Cassazione 5 ottobre 2009, n. 21271.

Per completezza d'informazione, segnaliamo che, già nel 2006, la Sentenza TAR - Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 25 maggio 2006, n. 6044 aveva affrontato la questione della gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento ed occupati da veicoli a servizio dei titolari del contrassegno speciale parcheggio invalidi.

La Sentenza aveva ritenuto illegittima la Nota Ministero Infrastrutture e Trasporti 6 febbraio 2006, prot. n. 107, che si esprimeva a favore della gratuità nei confronti di chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupava un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze.

Con la Sentenza TAR, ai cittadini non sono rimasti strumenti normativi per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi regolamentati e a pagamento.

Occorre, quindi, informarsi preventivante sull'orientamento adottato dal singolo Comune. In particolare, difficoltà si incontrano quando la gestione dei parcheggi è affidata in convenzione ad Aziende terze. Queste ultime, in forza della sentenza del TAR, possono esigere un'esatta previsione dei posti da riservare gratuitamente. Ovviamente, va rispettato quanto disposto dall'art. 11 DPR n. 503/1996, nella parte in cui si prevede che almeno un parcheggio ogni 50 (o frazione) sia riservato ai detentori del contrassegno speciale di circolazione e sosta veicoli a servizio di persone con disabilità. La Convenzione può imporre un numero maggiore, ma non un numero minore. Se tuttavia i posti riservati sono occupati da altri titolari di contrassegno e l'Ente gestore del parcheggio non prevede diversamente, il pagamento è dovuto.

Nei mesi scorsi, ANGLAT ha posto il problema emerso con la Sentenza TAR Lazio al gruppo di lavoro istituito presso il Ministero Trasporti. Il gruppo di lavoro, composto da una cinquantina di Associazioni ed Enti (per la disabilità sono presenti ANGLAT e CND) e voluto dal Ministro dei Trasporti, ha il compito di formulare pareri affinché lo stesso Ministero Trasporti riceva la delega per la riforma del Codice della Strada. Al momento, tuttavia, non ci sono novità sostanziali su quanto sollevato.

(17 Dicembre 2009)

Aggiornata il 22/12/2009 da SuperAbile

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