DOMANDA
Sono un impiegato del Ministero della Giustizia (ruolo civile).
Nel 2001 ho chiesto un riconoscimento e un indennizzo per causa di servizio, il tutto riconosciuto con tabella b max.
Avuto il decreto, 8 mesi dopo presento un'altra causa di servizio. Effettuata la visita, la Commissione mi assegna la 8 categoria A. Logicamente il C.d.V. deve confermare la tabella.
Come sarò messo laddove in futuro mi verrà riconosciuta la tabella A?
Posso avere gli stessi benefici rispetto alla legge 133/08 (nella quale viene abrogata la privilegiata per i dipendenti pubblici)?
RISPOSTA
Gentile utente,
per causa di servizio si intende la ricorrenza di un rapporto causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata. Il relativo giudizio medico-legale sarà, pertanto,volto ad accettare, prima della valutazione dell'entità della minorazione, il nesso causale con l'attività di servizio, da intendersi come fattore preponderante e necessario alla determinazione della stessa lesione o infermità oggetto da esame.
Tale rapporto causale non deve essere necessariamente esclusivo: esso può costituire anche solo una concausa, purché di una certa importanza; il rapporto causale o concausale deve dunque essere "efficiente e determinante" (art. 64 DPR n. 1092/73).
Pensioni privilegiate
La pensione privilegiata nasce nell'ambito del Pubblico Impiego, per qualsiasi invalidità determinatasi nello svolgimento di lavoro civile o militare alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, e per conseguenza di fatti di servizio.
In tal senso, occorre distinguere tali prestazioni da quelle pensionistiche di invalidità, per le quali si rileva la sola condizione fisica di inabilità all'attività lavorativa.
Nel caso delle pensioni di privilegio, è invece necessario che l'infermità dipenda dal servizio prestato, che si rilevi come causa o concausa preponderante per l'insorgere della malattia.
Inoltre, si prescinde dalla durata effettiva del servizio prestato e dalla conseguente entità della contribuzione.
L'equo indennizzo
L'equo indennizzo è una prestazione subordinata esclusivamente al riconoscimento del rapporto causale e consiste nella corresponsione di una prestazione una tantum, commisurata alla qualifica funzionale e al livello retributivo dell'avente diritto al momento della proposizione della domanda amministrativa, oltre che alla gravità della menomazione subita. Si tratta di un provvedimento di ristoro economico, e non previdenziale, volto a compensare il dipendente per la perdita dell'integrità psicofisica in conseguenza di servizio e a prescindere da profili di responsabilità dell'Amministrazione, alle cui dipendenze ha svolto attività lavorativa.
In conclusione, ferma restando la necessità del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, può aversi il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo, unitamente alla pensione privilegiata.
In ogni caso, l'equo indennizzo sarà ridotto della metà, se si consegue anche il diritto alla pensione privilegiata (art. 144 DPR n. 1092/73).
Invece, nel caso di corresponsione di indennità una tantum, l'equo indennizzo dovrà essere corrisposto interamente (Sentenza Corte Conti n. 1108/80).
Per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, il termine è di 6 mesi (art. 2 DPR n. 461/01 e, precedentemente, art. 36 DPR n. 686/57 e art. 9 DPR n. 349/94 per i dipendenti dello Stato) e decorre dalla data in cui il dipendente ha avuto la percezione anche delle conseguenze dell'infermità sulla capacità di attendere anche alle normali occupazioni, ossia dal momento in cui ha avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti dell'infermità (Sentenze Consiglio Stato 1/98 - 1851/97 - 200/85).
Nel caso di prestazione di domanda fuori da detti termini, viene meno il diritto all'equo indennizzo, anche nel caso in cui venga riconosciuta la causalità di servizio (con conseguente diritto alla pensione privilegiata).
La prestazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio, ovvero può essere prodotta nel corso del relativo procedimento e, comunque, deve essere presentata nel termine di 6 mesi dalla data della notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità o lesione (art. 1 comma 6 DPR n. 461/2004).
La domanda per la pensione privilegiata deve invece essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, nel termine perentorio di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio (per inabilità o per raggiunti limiti di età); dieci anni è invece il termine concesso in caso di invalidità derivanti da parkinsonismo (art. 169 DPR n. 1092/73 - art. 3 comma 3 DPR n. 349/94 per i dipendenti dello Stato).
Essendo tale termine di decadenza previsto al fine di rendere possibile gli accertamenti medico-legali circa la dipendenza della infermità o lesione da causa di servizio, nel caso in cui detto accertamento sia stato precedentemente effettuato, non trova applicazione il termine di decadenza quinquennale (Sentenza Corte Conti n. 73068/88).
Pertanto, qualora il dipendente abbia già chiesto ed ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (con conseguente corresponsione dell'equo indennizzo), potrà presentare domanda di pensione in ogni tempo, in applicazione del generale principio di imprescrittibilità del diritto a pensione.
Resta comunque ferma la necessità di presentare successiva domanda per la pensione privilegiata, se al momento della prestazione della domanda di dipendenza da causa di servizio il dipendente era in servizio e ha cessato solo successivamente l'attività lavorativa.
Al contrario, qualora la domanda sia solo volta a richiedere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, e la stessa venga presentata dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sarà equivalente a domanda di pensione privilegiata.
A seguito delle modifiche introdotte dal DPR n. 461/01 (entrato in vigore il 22 gennaio 2002), è stata introdotta la possibilità di adire anche la Commissione Medica presso la ASL (ad istanza dell'Amministrazione di appartenenza), oltre alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) anche precedentemente competente.
L'art. 2 del citato Decreto disciplina l'ipotesi di avvio del procedimento a domanda di parte, volta all'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, presso l'Ufficio del personale presso il quale il richiedente svolge attività lavorativa, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le possibili conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.
La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio; in quest'ultimo caso, il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo. La valutazione viene effettuata ascrivendo la menomazione ad una delle categorie di cui alle Tabelle A o B annesse al DPR n. 834/81 e successive modificazioni (in maniera di riordinamento di pensioni di guerra).
Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento, in caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, e per una sola volta, è possibile chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso (art. 14 comma 4 DPR n. 461/01).
La domanda di revisione dell'equo indennizzo per aggravamento di infermità può essere presentata, per una sola volta, entro e non oltre 5 anni dalla data di notifica del provvedimento di prima liquidazione.
Ad ogni modo, gli elementi da lei forniti non sono sufficienti per poter offrire una risposta conclusiva. Pertanto, in considerazione della specificità degli argomenti trattati, abbiamo provveduto a contattare l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Dal momento che non eravamo al corrente delle informazioni che ci sono state richieste per esaminare l'intera situazione, suggeriamo di contattare direttamente l'Associazione.
Potrà esporre il suo problema, fornendo i dati in suo possesso, in modo da poter considerare con esattezza tutti i particolari, ricevendo in tal modo una risposta immediata.
A tal fine, le indichiamo di seguito i recapiti della sede nazionale dell'UNMS.
U.N.M.S. - Unione Nazionale Mutilati per Servizio
Presidenza Nazionale - Sede Centrale
Via Savoia, 84 - 00198 Roma
Tel. 06/85300526 - 06/85300536 - Fax 06/85300518
E.mail: unms.roma@virgilio.it
Sito Internet: www.unms.it
(10 Dicembre 2009)
Aggiornata il 22/12/2009 da SuperAbile