Esonero dalla ripetizione delle visite per l'invalidità

Domanda

Nel caso l'INPS non riconosca il diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione, nonostante la persona sia affetta da una delle patologie indicate dal Decreto, è possibile fare semplice ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS o avviare un ricorso davanti ad un Giudice con l'assistenza di un legale

Risposta

DOMANDA

Un mio parente affetto da una malattia mentale grave percepisce indennità di accompagnamento. È stato chiamato a visita di controllo e dopodiché abbiamo richiesto l'esonero in quanto malattia ingravescente... alla nostra richiesta l'Inps ha risposto dicendo che la documentazione inviata (cioè la Sentenza del Tribunale con relativa perizia ed altre certificazioni) era insufficiente e che sarebbe stata completa solo con l'invio di certificazione integrativa, che specificasse la diagnosi ed entrasse nel merito in riferimento a funzioni intellettive. Al che abbiamo inviato un certificato attestante tutto questo firmato da un illustre psichiatra.
Al momento sono passati 3 mesi, ma non abbiamo ricevuto più nessuna risposta. Abbiamo, quindi, chiesto lumi all'Inps che ci ha scritto, specificando che, per la persona in questione, è stata disposta dalla Commissione Medica Superiore decentrata una visita domiciliare. Non ci hanno detto nient'altro, per questo allora vi chiedo se esiste un eventuale abuso d'ufficio o omissione di atti d'ufficio in questa risposta dell'Inps... che non dice se l'esonero è stato accettato oppure no... ma semplicemente invita a visita domiciliare...
Vi chiedo come ora comportarsi? Accettare la visita domiciliare oppure far scrivere da un legale e fare querela alla Procura della Repubblica per inosservanza di una legge?

RISPOSTA

Gentile utente,

l'art. 6 Legge n. 80/2006 stabilisce che "i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap"

Inoltre, il Decreto ministeriale 2 agosto 2007 richiama in premessa l'esonero dalla ripetizione delle visite per l'invalidità, a condizione che gli interessati siano titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione e la loro patologia rientri in quelle elencate nel Decreto stesso. Pertanto, nella situazione da lei descritta, qualora la patologia rientri tra quelle elencate nel Decreto, e in considerazione che la persona interessata è titolare di indennità di accompagnamento, non è più ammissibile la revisione.

Di fronte ai dubbi interpretativi che ancora permangono, possiamo suggerire, nel caso l'INPS non riconosca il diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante, nonostante la persona, titolare di indennità di accompagnamento o comunicazione, sia affetta da una delle patologie indicate dal Decreto, è possibile fare semplice ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS, allegando documentazione sanitaria probatoria o avviare un ricorso davanti ad un Giudice con l'assistenza di un legale.

Ad ogni modo, in tutti i casi in cui si abbia diritto a non essere sottoposti a visita di revisione, e questo diritto non venga riconosciuto, si può avviare un ricorso rivolgendosi ad un legale per presentare diffida o avviare un contenzioso in giudizio. È necessario, comunque, verificare con esattezza se la patologia rientra tra quelle elencate nel Decreto prima di avviare un'azione giudiziale.

(1 Ottobre 2009)

Aggiornata il 21/12/2009 da SuperAbile

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