Aliquota iva per progetto di abbattimento barriere architettoniche

Domanda

Il professionista deve fatturare al 20 o al 4 per cento?

Risposta

DOMANDA

Avrei necessità di chiarire quale debba essere l'aliquota Iva da applicare sulla parcella del progettista nel caso di progetto per intervento superamento di barriere architettoniche. Infatti, certi studi professionali applicano l'Iva al 4%, mentre altri al 20%.

RISPOSTA

Gentile utente,

il professionista deve fatturare al 20%.

L'IVA agevolata al 4% è per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

A tal proposito, le segnaliamo quanto precisato dalla

"Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili 2009" pubblicata dalla Agenzia delle Entrate:

6. Eliminazione delle barriere architettoniche

Fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia.

Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% .

Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici, per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione, se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione. Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

(29 Gennaio 2010)

Aggiornata il 30/01/2010 da SuperAbile

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