Parcheggi riservati privati davanti a palazzi condominiali

Domanda

Tale posteggio dista circa un metro dal cancello d'ingresso del palazzo, provocando ovviamente non pochi disagi agli altri condomini. C'è una normativa e delle distanze da ingressi e passaggi da rispettare?

Risposta

DOMANDA

Lo stabile in cui vivo è corredato di un parcheggio, sottostante al palazzo, ma non sotterraneo, che fino a pochi anni fa utilizzavano tutti i condomini regolarmente. Da quando sono avvenuti piccoli dispetti, come auto rigate, specchi rotti ecc., ognuno preferisce posteggiare fuori la propria automobile dove, affacciandosi, può vederla sempre. In questo stesso stabile, c'è una persona che fa dialisi, gli è stata riconosciuta una invalidità ed ha fatto richiesta di un posteggio personale per disabili in strada, pur avendo come tutti i condomini del resto il proprio posto auto sotto al palazzo.
Tale posteggio dista circa un metro dal cancello d'ingresso del palazzo, provocando ovviamente non pochi disagi agli altri condomini. Volevo dunque sapere se c'era una normativa in merito al suddetto posteggio auto e, in particolare, sulle misure e distanze del posteggio, in quanto l'inquilina ha fatto tracciare il posteggio a pochissimi metri dall'entrata principale dello stabile. C'è dunque una normativa e delle distanze (magari anche da ingressi, passaggi, ecc.) da rispettare? E eventualmente, per non incappare nella ennesima lite condominiale, a chi potrei rivolgermi per far semplicemente spostare tale posteggio?

RISPOSTA

Gentile utente,

la normativa nazionale per il superamento delle barriere architettoniche detta queste indicazioni in merito ai parcheggi.

Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"

4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"

Art. 10

Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Come si può leggere al punto 8.2.3 DM n. 236/89, i posti auto riservati a persone con disabilità devono essere ubicati nelle vicinanze dell'accesso all'edificio.

Il rispetto delle normative vigenti in materia deve essere verificata dall'Ufficio Tecnico del Municipio competente, quindi dai tecnici comunali preposti al controllo delle attività sul territorio.

(10 Dicembre 2009)

Aggiornata il 22/12/2009 da SuperAbile

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