DOMANDA
Mi chiamo Silvio e mi trovo ora in un campeggio. Ho un'amica che ha problemi di handicap e deve usare il bagno specifico, però questo bagno i proprietari lo tengono chiuso a chiave: possono fare questo?
RISPOSTA
Gentile utente,
le disposizioni normative a carattere nazionale che regolano questi aspetti sono la Legge n. 13/89 e il suo Decreto attuativo, il DM n. 236/89.
In particolare, all'art. 5.3 di tale Decreto si richiede per i campeggi il requisito di accessibilità per i servizi e le attrezzature comuni. Nei servizi e le attrezzature comuni sono inclusi i servizi igienici.
Si riporta l'articolo in questione.
Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236,"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"
5.3 Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
Segnaliamo infine la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Tale Legge, all'art. 23 (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative) comma 5, stabilisce delle sanzioni nel caso di discriminazioni di persone con disabilità:
Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
(1 Ottobre 2009)
Aggiornata il 21/12/2009 da SuperAbile