Abbattimento barriere architettoniche nei palazzi privati d'epoca

Domanda

Dall'Assemblea di Condominio ho avuto un rifiuto con la motivazione che il palazzo è antico e che ci sarebbero problemi per la sicurezza dell'edificio.....

Risposta

DOMANDA

Mi chiamo Maria Edvige, nata ed abitante a Milano in un piccolo appartamento, di mia proprietà, in una casa di ringhiera molto vecchia, credo del 1800.

Tento di fare una breve, ma esauriente cronistoria dei fatti. Sono invalida al 100% con tumore metastatico osseo con forte probabilità di fratture patologiche se sottoposta a sforzi, come quello di fare quotidianamente le scale (che oltretutto sono molto ripide e con gradini alti), dato che le metastasi erano (ora la situazione è peggiorata, ma lo preciserò più avanti) soprattutto localizzate al bacino e a entrambi i femori, oltre al rachide lombosacrale, ecc.

Resa consapevole delle conseguenze possibili dai miei oncologi dell'Istituto Nazionale dei Tumori, ho contattato una Ditta per far fare al loro geometra gli opportuni sopralluoghi nello stabile dove abito, per verificare la possibilità di installare un servoscala a poltroncina lungo le scale per la lunghezza dei suoi due piani. Io abito appunto al secondo piano, ovviamente senza ascensore. Dopo un primo sopralluogo il geometra è venuto per un secondo sopralluogo con il tecnico della Ditta specializzata nei diversi supporti per disabili (servoscala a poltroncina, pedane elevatrici, piccoli ascensori, ecc,).

Il 10 dicembre 2008 mi sono presentata all'Assemblea condominiale, da me richiesta, per comunicare al Condominio la mia intenzione di installare un servoscala a poltroncina richiudibile. Mi accompagnava il geometra per spiegare come sarebbe stato il servoscala ed anche per rispondere ad eventuali domande dei condomini..... Ho avuto un rifiuto con la motivazione che il palazzo è antico e che ci sarebbero problemi per la sicurezza dell'edificio: che fare?!'

RISPOSTA

Gentile Maria Edvige,

la normativa di riferimento, Legge 9 gennaio 1989, n. 13 stabilisce quanto segue all'articolo 2.1

2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Il comma 3 di tale articolo stabilisce il rispetto degli articoli 1120 e 1121 Codice Civile che le riportiamo di seguito:

Art. 1120 Innovazioni

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

In particolare nel suo caso va attentamente valutato l'aspetto della sicurezza:

"Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino."

Le consigliamo, quindi, di agire con cautela e di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del suo Comune per fare una richiesta di deroga in relazione al progetto.

A questo punto sarà l'Ufficio Tecnico del Comune di appartenenza a dovere esprimere il suo parere in merito e se le concederà la deroga potrà seguire l'iter previsto.

In tal caso le rammentiamo la possibilità di fare richiesta di contributi per superare le barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 (la domanda va fatta prima di dare avvio ai lavori).

È importante che lei fornisca al Comune il progetto, da cui si ricavi il reale ingombro del servoscala a sedile sulla scala e sul pianerottolo, sia in corsa che da fermo. Va verificata quale sarà l'effettiva ampiezza della scala, una volta installato tale meccanismo.

Riteniamo che, con i dovuti accorgimenti tecnici, tale ingombro possa e debba essere ridotto al minimo e, in particolare, il sedile da fermo dovrebbe occupare lo spazio del pianerottolo e non della scala. Inoltre, sarebbe meglio se la seduta e i braccioli fossero reclinabili.

Tenga presente che, in caso di emergenza, la scala dovrà essere tenuta sgombra e non potrà essere utilizzato questo meccanismo per l'evacuazione.

Pertanto, in caso di malfunzionamento del servoscala o in altre situazioni critiche, le consigliamo di avvalersi di un cingolato mobile o di una sedia tipo "scoiattolo", che potrebbe essere richiesto alla ASL di appartenenza.

(30 Giugno 2009)

Aggiornata il 01/07/2009 da SuperAbile

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