DOMANDA
In una recente edificazione di casa di cooperativa, l'ascensore è stato costruito fino al settimo piano (ottavo fuori terra), su nove piani, di cui quest'ultimo rappresenta il sottotetto. Gli appartamenti al settimo (ottavo fuori terra) sono stati venduti (assegnati) con abbinati anche i relativi sottotetti (nono fuori terra) rientranti nelle cubature ed autorizzati con l'abitabilità. Vero è che i relativi sottotetti fanno parte comune con i piani attici, in quanto serviti ciascuno da propria scala interna privata (fra il settimo e l'ottavo, ovvero ottavo e nono), ma altrettanto vero che sono state previsti e costruiti portoncini d'ingresso autonomi ed aggiuntivi al piano sottotetto e che sono state fatte proseguire a tale piano anche le scale interne condominiali comuni. Non è invece stata neppure presa in considerazione la possibilità di far arrivare al piano sottotetto l'ascensore, mancando una predisposizione.
In zona, altre cooperative hanno fatto mettere l'ascensore fino ai piani sottotetto.
Non so quale giustificazione possa addurre la cooperativa al fatto di non aver commissionato all'impresa di costruzioni anche la messa in opera dell'ascensore fino all'ultimo piano. Non credo esistano normative che vietino tale cosa e ciò quandanche i sottotetti fossero stati dichiarati senza permanenza di persone, ma, a maggior ragione, tenuto anche conto che qui ci troviamo nella situazione contraria, mi chiedo come abbiano potuto ottenere il permesso di edificare con abitabilità senza l'obbligo di far costruire l'ascensore fino all'ultimo piano abitabile e non tener conto, quindi, dei sacrosanti diritti di eventuali disabili attuali o futuri.
Chiedo, quindi, un autorevole parere sulla possibilità che non vi sia l'obbligo di vietare l'autorizzazione a costruire senza che sia stato previsto, in abitazioni di tale elevazione, un servizio ascensore fino all'ultimo piano abitativo e per contro, quindi, l'obbligo d'inserire nella nuova costruzione l'edificazione di tale manufatto fino all'ultimo piano abitativo.
Chiedo in subordine anche un parere su quale comportamento tenere ove le risposte convergano nelle conclusioni di principio con le mie considerazioni.
RISPOSTA
Gentile utente,
sicuramente non è vietata l'autorizzazione a costruire un ascensore, nel caso da lei descritto.
Anzi, si possono affermare alcune cose, deducendole dalla normativa in vigore, a sostegno della obbligatorietà della presenza di un ascensore fino all'ultimo piano.
Possiamo fare alcune ipotesi, poiché il suo racconto è carente su alcuni elementi.
Ad esempio, quale era la originaria destinazione d'uso dei locali del 9° piano? Abitazione o servizi?
Se il nono piano fosse stato progettato e approvato come soffitte, cioè locali di servizio, individuali o comuni, la legge garantisce per tali unità ambientali il requisito dell'accessibilità, quindi il piano nono avrebbe dovuto essere collegato mediante ascensore.
Nel caso in cui il nono piano sia identificato come "area adibita a locali tecnici, il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati", può essere richiesta una deroga all'applicazione delle prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche e, quindi, non deve essere necessariamente accessibile: non è obbligatorio l'inserimento di un ascensore.
Accessibilità
Se al nono piano vi sono le soffitte con relative porte di accesso e relativi percorsi comuni, questi devono essere accessibili, quindi l'ascensore è d'obbligo.
Adattabilità
Se l'accesso alle soffitte, o a quello che sono legalmente diventate nella loro destinazione, avviene esclusivamente dall'interno dei singoli appartamenti, allora le soffitte devono essere "adattabili", in quanto le unità immobiliari devono risultare "visitabili": ciò vuol dire che la realizzazione dell'edificio risulta corretta, se viene prevista la possibilità costruttiva di un futuro inserimento di un ascensore, tale da non richiedere impegnativi interventi strutturali: per esempio, predisponendo un locale, in prosecuzione del vano ascensore esistente, adatto al prolungamento del vano corsa.
Valutato quale sia il caso corrispondente alla sua realtà, se riscontrasse l'irregolarità dell'operato del costruttore, occorre considerare la possibilità di citarlo in giudizio.
(27 Aprile 2009)
Aggiornata il 28/04/2009 da SuperAbile