DOMANDA
Sono la figlia di una ipovedente, alla quale era stato assegnato come ausilio un videoingranditore, che purtroppo si è rotto. Ora la mamma è morta, ma già da tempo avevamo gettato l'ausilio. Come mi devo comportare con la Asl?
RISPOSTA
Gentile utente,
un ausilio erogato tramite il Servizio Sanitario Nazionale, non più utilizzato, andrebbe in ogni caso riconsegnato alla ASL che lo ha fornito.
Qualora questo fosse rotto, potrebbe essere riparabile e andrebbe quindi, anche in questo caso, restituito alla ASL, che lo ha fornito, affinché questo possa essere eventualmente riparato e riutilizzato da altri utenti.
Circa la proprietà degli ausili, dal Decreto ministeriale si evince che i dispositivi previsti nel primo e nel secondo elenco, ovvero quelli adattati e quelli di serie vengono ceduti in proprietà all'assistito.
Le Regioni hanno, in ogni caso, facoltà di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi, per i quali sia possibile il riutilizzo (art. 4 comma 12):
"I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà".
I dispositivi compresi nel terzo elenco restano di proprietà della ASL, che li concede in uso alle persone che ne facciano richiesta.
In ogni caso, si rimanda alla ASL l'obbligo di provvedere alla manutenzione e ad assicurare sicurezza e funzionalità dei dispositivi protesici.
Questo vale, in modo particolare, per i dispositivi previsti nel terzo elenco, per i quali, negli stessi Contratti dei fornitori, è prevista la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.
Il costo e le condizioni che regolano le riparazioni sono specificati negli accordi tra le ASL e le Ditte fornitrici dei dispositivi protesici. (art. 4 comma 13)
"L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito".
(30 Dicembre 2009)
Aggiornata il 28/01/2010 da SuperAbile