Inidoneità alla mansione specifica

Domanda

Dopo un infortunio sul lavoro, sono stata riconosciuta idonea al lavoro, ma con limitazioni. Mi hanno cambiato mansione e pretendono che faccia l'orario serale.....

Risposta

DOMANDA

Sono una collaboratrice scolastica a tempo determinato.
Nel 2005 ho avuto un infortunio sul lavoro, poi riconosciuto causa di servizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica.
Essendo stata riconosciuta idonea al lavoro, ma con limitazioni, quindi, non potendo svolgere le mansioni del profilo di collaboratore scolastico ossia pulizia dei locali della scuola, mi hanno indicato sulla domanda di fare la centralinista.
Gradirei sapere se il segretario può insediarmi come servizio a fare la centralinista del corso serale che va dalle 17 alle 23.
Gradirei sapere quali sono i benefici dopo che il mio stato di salute è stato danneggiato sul lavoro.

RISPOSTA

Gentile utente,

con l'approvazione del c.d. Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (con Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il Legislatore delegato ha provveduto a riordinare e aggiornare la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'art. 41 - Sorveglianza sanitaria prevede che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  • idoneità

  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni

  • inidoneità temporanea

  • inidoneità permanente

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, a meno che non vi siano ulteriori indicazioni da parte del medico del lavoro in relazione alla nuova mansione, non ravvisiamo la possibilità di rifiutare la mansione assegnatale.

Le prescrizioni riguardano la mansione e non l'orario di lavoro e, quindi, è bene su questo punto rivolgersi alle Organizzazioni Sindacali, che potranno meglio valutare la situazione specifica e consigliarla sul da farsi.

(1 Ottobre 2009)

Aggiornata il 21/12/2009 da SuperAbile

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