DOMANDA
Sono una Infermiera, volevo chiedere aiuto per una questione molto delicata che riguarda la mia famiglia. Lavoro presso una Azienda Ospedaliera della Calabria, sono mamma di una bimba di anni 9 affetta da encefalopatia
congenita riconosciuta grave anche ai sensi della L.104/92.
Mio marito, anche egli infermiere, lavora presso una Azienda Ospedaliera dell'Emilia Romagna dal Febbraio 2008 e usufruisce dei vantaggi della L.104 della bambina per i permessi lavorativi.
Ha richiesto la mobilità verso ogni ASP e Azienda Ospedaliera della Calabria, ma senza alcun risultato.
Ora, avendo richiesto permesso retribuito per due mesi, per potersi occupare della bambina nel periodo di pausa scolastica, per tutta risposta ha ricevuto una raccomandata dall'Azienda Ospedaliera dell'Emilia Romagna, in
cui si annuncia la revoca dei benefici della suddetta legge, in quanto la distanza rispetto alla bambina sarebbe tale da non giustificare una assistenza continua ed esclusiva.
Siamo io e mio marito veramente allibiti e sconfortati, per non dire disperati per tutto ciò. Non so come gestire la situazione, che già di per sé era ingestibile, tenuto conto che la bambina ha avuto negli ultimi tempi
un ulteriore aggravamento psichico, a detta dei medici che la seguono, proprio per la mancanza del padre e non solo, penso che tutto questo può andare a condizionare una eventuale possibilità di mobilità futura per mio
marito.
Non so se potete aiutarmi, ma qualcosa devo pur fare.
RISPOSTA
Gentile utente,
riteniamo che l'Azienda Ospedaliera dell'Emilia Romagna abbia interpretato la legge in maniera ingiustamente restrittiva, non tenendo nel dovuto conto che la persona con disabilità da assistere è un figlio minore.
Per questo le consigliamo di richiedere consulenza ed assistenza alle Organizzazioni Sindacali di categoria o ad un Ente di patronato.
In ogni caso, riteniamo che la sospensione dei benefici della Legge n. 104/92 non possa assolutamente incidere sulla mobilità.
Di seguito, riportiamo quanto prevede la normativa sul congedo straordinario per assistere un figlio portatore di handicap in condizione di gravità non ricoverato a tempo pieno.
Congedo straordinario retribuito
L'art. 42 comma 5 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con persona con handicap in situazione di gravità (di cui all'art. 3 comma 3 Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1) e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1,2 3 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4 comma 2 Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il beneficio spetta alternativamente ad entrambi i genitori e per la durata massima complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa
Tali congedi spettano al genitore, anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto (disoccupata/o casalinga/o, lavoratrice autonoma/o) e non è necessaria convivenza con il figlio/a; è necessario però tenere presente quanto richiesto dagli Enti previdenziali.
La Circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2 stabilisce che se il figlio è MINORENNE si può usufruire del congedo, anche se l'altro genitore non lavora; se il figlio da assistere è MAGGIORENNE non è richiesta la convivenza, ma, in tal caso, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.
Nell'ipotesi che l'altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne con disabilità, la Circolare richiedeva di dimostrare l'impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza.
L'Informativa INPDAP 25 ottobre 2002, n. 22 però modifica la disciplina applicabile ai genitori di figli con disabilità MAGGIORENNI CONVIVENTI, prevedendo che il genitore non sia obbligato a fornire alcuna documentazione comprovante l'impossibilità da parte dell'altro genitore che non lavora di poter prestare assistenza. Tale diritto è esercitabile anche in caso di presenza nella famiglia di altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza.
In questo modo è stato equiparato il trattamento degli assicurati INPDAP a quello degli assicurati INPS.
Ricordiamo che i requisiti per usufruire del congedo straordinario retribuito sono uguali a quelli richiesti per usufruire dei permessi mensili.
Facciamo notare a questo proposito che nel corso degli anni i concetti di continuità ed esclusività dell'assistenza sono stati interpretati in maniera sempre più flessibile come si può evincere dalle informazioni che seguono.
Permessi retribuiti
La normativa sui permessi per i familiari che assistono persone con disabilità prevede che i parenti e gli affini entro il terzo grado di parentela (nonché il coniuge) di una persona con disabilità riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 con rapporto di lavoro pubblico o privato, possono usufruire dei permessi di tre giorni mensili di cui all'art. 33 Legge n. 104/92.
Per usufruire dei permessi non è richiesta la convivenza con la persona con disabilità da assistere, ma è necessario:
La Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133 aveva precisato che la "continuità" consiste nell'effettiva assistenza della persona con disabilitù, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
Pertanto, la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
Pensiamo che il problema della lontananza possa nascere dalla Circolare INPS 11 Luglio 2003 n. 128, che, al punto 8, ulteriormente precisa quanto segue:
8) Requisito della continuità dell'assistenza (art. 20, legge 53/2000).
"Con circ. n. 133/2000 è stato precisato che il requisito della continuità della assistenza non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.
Comunque nella circolare stessa è precisato che la "lontananza" da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un'ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l'handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell'assistenza...."
Con la più recente Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90 precisa però che tali permessi possano essere riconosciuti a quei lavoratori che, pur avendo residenza distante dall'abitazione della persona con disabilità, offrano però un'assistenza sistematica ed adeguata.
L'INPDAP non ha mai misurato la continuità dell'assistenza con criteri di carattere "spazio-temporale". Infatti, la Circolare INPDAP n. 34/2000 prevede che la fruizione dei permessi è possibile qualora ricorrano i seguenti:
ma non precisa che la sussistenza di tali requisiti viene meno se l'abitazione della persona con disabilità da assistere dista 100 km o un'ora dal luogo di lavoro del dipendente che richiede i benefici.
In particolare, si veda anche il paragrafo dedicato ai genitori di minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni contenuto nella Circolare INPDAP n. 34/2000.
Infine, il Parere Dipartimento Funzione Pubblica 18 febbraio 2008, n. 13 chiarisce che "l'assistenza va intesa nel senso che il dipendente richiedente i permessi deve essere l'unico lavoratore (soggetto legittimato in base alla normativa specifica) che presta l'assistenza al soggetto disabile, vale a dire che non vi sono altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi permessi per quel soggetto"
(30 Giugno 2009)
Aggiornata il 01/07/2009 da SuperAbile