Esonero dall'obbligo scolastico per assenza di integrazione

Domanda

L'integrazione scolastica è un diritto che deve essere rivendicato appellandosi alla normativa vigente

Risposta

DOMANDA

Premesso che mia figlia Gabriella di anni 12 è autistica grave e premesso che ha 18 ore di sostegno e 9 ore di assistenza materiale specializzata, avendo vinto un ricorso d'urgenza, la frequenza di mia figlia è ridotta a 2 o al massimo 3 ore al giorno.
Lei è stata dirottata in una stanza a sé con una finestra rotta dove è tenuta l'intero periodo, coesistendo col rischio di farsi male. Il dirigente scolastico è tuttora contrario all'inserimento della bambina in classe, mia figlia ad oggi non ha avuto contatto con gli altri bambini.
Premesso tutto ciò, posso astenermi dal portare Gabriella a scuola, essendo venuto meno il discorso dell'integrazione?

RISPOSTA

Gentile utente,
l'integrazione scolastica è un diritto che deve essere rivendicato appellandosi alla normativa vigente.

Per quanto riguarda la permanenza di sua figlia in un'altra stanza e non in classe con i compagni, la Circolare ministeriale 15 giugno 1988, n. 153, ribadisce "l'illegittimità dell'uscita dalla classe degli alunni con handicap, salvo i casi in cui un periodo di attività individuato fuori della classe sia espressamente previsto dalla stesura del piano educativo individualizzato e concordato tra docente specializzato e docenti curricolari".

(30 Dicembre 2009)

Aggiornata il 28/01/2010 da SuperAbile

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