DOMANDA
Sono una docente di sostegno di ruolo in una scuola primaria in provincia di Roma.
Seguo tre bambini su due plessi: nel caso una docente curriculare debba supplire una collega assente in una altra classe sono tenuta a supplirla nella classe in cui opero?
A mio avviso, nego un diritto all'alunno che seguo, anche perché non è un rapporto 1:1.
Cosa dice la normativa?
RISPOSTA
Gentile utente,
l'art. 13 comma 6 Legge n. 104/92 dice che "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" e, quindi, fanno parte dell'organico funzionale di Circolo o di Istituto.
Al pari di ogni insegnante della Scuola può essere utilizzato per supplenze in altre classi, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti. Deve trattarsi di soluzioni estemporanee, di breve durata, su obiettivi didattici condivisi e, soprattutto, non penalizzanti per l'alunno con disabilità.
A questo proposito, si precisa che in una simile eventualità, il docente di sostegno dovrebbe dedicarsi ad "altri" alunni con disabilità e, solo nel caso ciò non fosse possibile, potrebbe essere utilizzato per supplenze.
Altri riferimenti degni di nota, sono Direttiva Ufficio Scolastico Regionale Puglia 11 settembre 2008 e Direttiva Ufficio Scolastico Regionale Sicilia 8 gennaio 2009, che hanno come oggetto "Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno" e vietano l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.
Solo se l'alunno con handicap è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi.
(10 Dicembre 2009)
Aggiornata il 22/12/2009 da SuperAbile