Azione legale per riduzione ore di sostegno

Domanda

Indicazioni legislative e Associazioni di categoria per procedere legalmente

Risposta

DOMANDA

Sono la zia di un bambino down, caratterizzato anche da una lieve forma di autismo.
È un bimbo di 10 anni che frequenta la terza elementare con difficoltà di apprendimento. Quest'anno, come alla maggior parte dei bimbi disabili, è venuto meno il numero di ore di sostegno, quindi dopo le prime due ore, egli rimane da solo in classe, disturbando gli altri bimbi e l'insegnante.
La sua reazione, poiché è un bambino che cerca attenzione, è quella di buttare tutto ciò che trova a terra e di farsi la pipì addosso più volte, cosa che a casa non fa perché è autonomo sotto questo aspetto. Ha una sorellina più piccola che lo accudisce e fra pochi giorni avrà un altro fratellino.
Io vi ho contattato perché, in accordo con mio fratello e mia cognata, abbiamo deciso di procedere legalmente, però prima di iniziare vorremmo chiedere se c'è possibilità di fare delle richieste in forma scritta, o eventualmente a chi dobbiamo rivolgerci? Qual è la prassi che dobbiamo seguire?

RISPOSTA

Gentile utente,

ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico Regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.

L'arti.1 comma 605 lettera b) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 assicura che debbono essere garantite ore di sostegno sulla base "delle effettive esigenze".

Art. 1 comma 605 lettera "b" Legge n. 296/2006

Il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi

La Circolare Ministero Istruzione, Università e Ricerca 2 aprile 2009, n. 38, "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale" precisa che i posti di sostegno tra organico di diritto e organico di fatto saranno pari a quelle dell'anno precedente e comunque con un rapporto medio nazionale non superiore ad un insegnante ogni 2 alunni certificati.

Nelle indicazioni finali, si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 64 Legge 6 agosto 2008, n. 133 comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente, cioè i Dirigenti Scolastici Regionali e le singole Scuole sono direttamente e personalmente responsabili di eventuali aggravi di spese.

Inoltre, la Circolare ministeriale 6 luglio 2009, n. 63 con oggetto l'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'Anno Scolastico 2009/2010, per i posti di sostegno ribadisce "che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994".

Per quanto riguarda la possibilità di fare delle richieste in forma scritta e l'eventuale ricorso al TAR (sulla base della Diagnosi Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato per ottenere l'aumento delle ore assegnate), le consigliamo di contattare un' Associazione di categoria della zona o di consultare

FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap
Via Gino Capponi, 178 - 00179 Roma
Tel. 06/78851262
E-mail: presidenza@fishonlus.it.

La FISH è una Associazione ben radicata in tutto il territorio nazionale con circa 1200 Sedi locali, 29 Associazioni nazionali e 12 Federazioni locali.

(1 Ottobre 2009)

Aggiornata il 21/12/2009 da SuperAbile

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