DOMANDA
Ho lavorato come Assistente (scolastico o socio-assistenziale, non ricordo come è definita la figura), affiancando un alunno con disabilità durante tutte le ore di lezioni scolastiche.
Di fatto, cioè, ho svolto un'attività che, nel rispetto delle figure scolastiche, spetta ad un insegnante di sostegno.
Spesso, in accordo con l'insegnante, lo portavo fuori della classe per fargli "una lezione mirata". In realtà, effettivamente, "la scuola" era in procinto di fare un'esplicita domanda per un insegnante di sostegno, ma, constatando che io avevo determinate competenze e titoli (Laurea in Lettere e Master Universitario II livello "Integrazione dei diversabili a scuola") e constatando, soprattutto, il successo che ho ottenuto con il ragazzo che ho seguito, ha lasciato solo a me il compito di interagire e garantire l'integrazione dell'alunno con disabilità. Un compito che a me è piaciuto moltissimo e non mi lamenterei se di fatto non ho sentito altro che: "non è compito tuo", "l'Assistente non deve nemmeno stare in aula", "stai facendo più di quello che dovresti fare", "tanto comunque la tua attività non verrà riconosciuta" e via di seguito.
Mi domando dunque:
è possibile che il compito di un assistente è solo quello di portare l'alunno con disabilità in classe o comunque di seguirlo SOLO una volta fuori dall'aula?
c'è un "titolo" particolare per definire una figura di Assistente che non si limita a stare fuori la classe, ma segue e aiuta l'alunno con disabilità anche durante le lezioni in classe?
e se c'è, visto che le mansioni sono quelle di un insegnante di sostegno, è riconosciuta come figura? È considerata la sua attività d'insegnamento?
RISPOSTA
Gentile utente,
nella Legge n. 104/92, art. 13 comma 3, è ribadito l'obbligo "per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali".
Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della Scuola (Protocollo d'Intesa 13 settembre 2001), come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13 comma 3 Legge n. 104/92, a carico degli stessi Enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit. Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso Convenzioni con le Istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla Scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli Accordi di programma territoriali previsti dalla Legge n. 104/92.
In ogni caso, ogni Comune, nell'ambito del Regolamento Comunale fissa le modalità e la documentazione per la fruizione del servizio.
Assistente per l'autonomia e la comunicazione
Se la gravità dell'handicap lo richiede, il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all'Ente Locale (Comune per la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; Provincia per la Scuola secondaria di secondo grado) secondo l'art. 139 Decreto Legislativo n. 112/98. Si tratta dell'assistente ad personam (articoli 42 e 44 Decreto Presidente Repubblica n. 616/77; art. 13 comma 3 Legge n. 104/92).
Insegnante di sostegno
La figura è nata giuridicamente con il Decreto Presidente Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, come docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente definita dalla Legge n. 517/77.
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
L'Insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (Circolare Ministeriale n. 250/85; Nota 2 ottobre 2002, n. 4088).
Viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito la persona in stato di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".
Lo richiede il Dirigente Scolastico (articoli 41 e 44 Decreto Ministeriale n. 331/98) e la quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla Diagnosi Funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.
In conclusione, il compito dell'Assistente Educatore è di svolgere un'attività di supporto alla didattica e non invece di attività didattica in senso proprio, mentre l'Insegnante di sostegno è contitolare di tutta la classe, in cui è presente l'alunno con disabilità, come risorsa in più, che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di insegnamento sia per l'alunno certificato con handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il Progetto Educativo Individualizzato.
Per quanto riguarda la "lezione mirata fuori dalla classe", di solito l'attività educativa dovrebbe svolgersi insieme ai compagni: L'uscita dalla classe deve essere prevista nel Piano Educativo Individualizzato e la famiglia deve esserne a conoscenza.
(1 Ottobre 2009)
Aggiornata il 21/12/2009 da SuperAbile