DOMANDA
Sono una docente di ruolo di sostegno nella Scuola primaria in un Comune nella provincia di Roma.
Il bambino che seguo usufruisce di 8 ore di sostegno e 10 di assistente educativo. È un bambino che di fronte alle uscite, che per lui sono novità, non ha controllo sfinterico.
Pongo i seguenti quesiti: il Comune, dietro richiesta dei docenti, è obbligato a dare una assistente educativa? Il bambino abitualmente in tali occasioni, data la situazione, viene cambiato dalla curriculare: le compete?
A me pare che quando l'alunno non ha controllo sfinterico debba essere necessariamente accompagnato in una uscita da una assistente.
Mi potete fornire un riferimento normativo, anche perché si possono sensibilizzare i genitori che possono far valere i propri diritti.
RISPOSTA
Gentile utente,
la informiamo che per gli alunni con handicap, la Nota Dipartimento per i Servizi nel Territorio 11 aprile 2002, n. 645 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche.
La Nota richiama la Circolare Ministero Pubblica Istruzione 14 ottobre 1992, n. 291 e la Circolare Ministero Pubblica Istruzione 2 ottobre 1996, n. 623, che affidano alla Comunità Scolastica le scelte e le modalità più idonee per garantire tale diritto.
Nella Nota si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".
Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:
"a) l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia"
Al punto 9 si precisa che "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto".
Ciò significa che deve essere anche accessibile, qualora vi siano alunni su sedia a ruote. Pertanto, l'Agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché, tramite preavviso alle Ferrovie dello Stato, Stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli Aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap.
Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.
L'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della Comunità Scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
In caso negativo, bisogna insistere con il Dirigente Scolastico e, se necessario, fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l'Ispettore Coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla Legge n. 104/92, dalla Legge 1 marzo 2006, n. 67 e dalle Circolari succitate.
(30 Giugno 2009)
Aggiornata il 01/07/2009 da SuperAbile