Insegnante di sostegno e normativa attuale

Domanda

Come sarà il sostegno scolastico agli alunni con handicap per il futuro anno scolastico?

Risposta

DOMANDA

Vi scrivo per chiedere a degli esperti, delle informazioni precise su come sarà il sostegno scolastico.

Mio figlio frequenta la terza classe superiore ed ha da tre anni il sostegno scolastico.
Il suo problema era un bisogno di sbloccarsi nella socializzazione con gli altri e dopo tre anni abbiamo raggiunto dei risultati molto soddisfacenti. Lui è un ragazzo con molti amici, autonomo sotto tutti i punti di vista come tutti i ragazzi di 17 anni. Ribadisco sotto tutti i punti di vista.
Da due anni mia moglie è morta e insieme stiamo cercando di superare le difficoltà.
A scuola devo ammettere che, se non lo aiuta nessuno (sostegno), potrebbe avere delle difficoltà in alcune materie.
Sono stato convocato a scuola e mi è stato detto di fare la domanda per l'applicazione della legge 104 in favore di mio figlio, per garantire il sostegno anche per i prossimi 2 anni, senza la quale gli verrà tolto. È vero che il vecchio metodo di sostegno verrà tolto senza la legge 104?

RISPOSTA

Gentile utente,

non esiste nessuna norma che vieta la nomina del sostegno anche dopo i 18 anni, ma senza certificazione della Legge 104/92, non è possibile assegnare l'insegnante di sostegno, come specifica la Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni con disabilità in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico Regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.

L'Insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (Circolare Ministeriale n. 250/1985 - Nota 2 ottobre 2002, n. 4088).

Viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto in stato di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".

Lo richiede il Dirigente Scolastico (articoli 41 e 44 Decreto Ministeriale n. 331/98) e la quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla Diagnosi Funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.

Con l'art. 40 Legge n. 449/1997 veniva attivato un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le Scuole pubbliche della Provincia.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il vecchio criterio per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno.

Articolo 1 comma 605 lettera "b" Legge n. 296/2006

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi

Articolo 2 comma 413 Legge 244/2007

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo

Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

Articolo 2 comma 414 Legge 244/2007

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.

(3 Giugno 2009)

Aggiornata il 03/06/2009 da SuperAbile

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