Supplenza dell'insegnante di sostegno

Domanda

Se manca un docente a disposizione, il Dirigente Scolastico è obbligato a nominare il supplente

Risposta

DOMANDA

Se manca l'insegnante di sostegno anche un giorno, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di nominare la supplente? Nel caso si manifesta l'interruzione di pubblico servizio?

RISPOSTA

Gentile utente,

la Sentenza Corte Conti n. 59 depositata il 29 gennaio 2004 ha stabilito che, anche per un giorno di assenza, se manca un docente di sostegno a disposizione, deve essere nominato il supplente, altrimenti si incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio. Una decisione importante per la continuità didattica, ma soprattutto per l'integrazione degli studenti con disabilità.

"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa".

Gli argomenti sostenuti dalla Sentenza per motivare la decisione sono fondamentalmente due:

  • la nomina è possibile solo se non sono presenti nella Scuola docenti a disposizione
  • in tali circostanze, le nomine sono indispensabili per garantire la continuità dell'attività didattica

Se ci sono problemi, si può citare la Sentenza al Dirigente Scolastico, al fine di affermare subito la nomina di un supplente e, in particolare, per il sostegno.

(3 Giugno 2009)

Aggiornata il 03/06/2009 da SuperAbile

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