Normativa e requisiti tecnici per l'impianto di una piscina Comunale accessibile

Domanda

Scrivo da uno Sportello di informazione sociale e sanitaria della provincia di Torino.Vorremmo dotare una piscina Comunale ...

Risposta

DOMANDA

Scrivo da uno Sportello di informazione sociale e sanitaria della provincia di Torino.
Vorremmo dotare una piscina Comunale del nostro territorio di tutti gli accorgimenti per renderla fruibile ai disabili.
Ci servirebbero le indicazioni necessarie su ci� che la normativa prevede riguardo ai requisiti tecnici: temperatura dell?acqua, requisiti chimici, sollevatore, ecc. Potreste fornirci qualche indicazione in merito, oppure indicarci dove trovarle? Ci sono dei Decreti in merito?


RISPOSTA

Spettabile Sportello,
il concetto di accessibilit� � molto ampio e ad esso devono far riscontro caratteristiche ambientali legate alla fruizione, alla
sicurezza, al comfort , all?informazione.

Si riportano le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilit� (tratte da DM n. 236/89 e DPR n. 503/96):

Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l?orientamento e la riconoscibilit� dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Per accessibilit� si intende:
la possibilit�, anche per persone con ridotta o impedita capacit� motoria o sensoriale, di raggiungere l?edificio e le sue singole
unit� immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Nel DM n. 236/89 � richiesto che gli ambienti destinati ad attivit� sportive siano accessibili:

"3.3 Devono inoltre essere accessibili:

a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unit� immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all?art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

b) gli ambienti destinati ad attivit� sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;

c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio , secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5."

(omissis)

"4.4 Strutture Sociali

Nelle strutture destinate ad attivit� sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilit�. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell?edificio � accessibile alle persone su sedia a ruote. Qualora nell?edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti pi� nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione."


Criteri di progettazione

Da quanto sopra riportato risulta che per le piscine va garantito il requisito di accessibilit�. In particolare, la progettazione deve essere attenta ai seguenti elementi: parcheggi - ingressi - percorsi - collegamenti verticali - servizi igienici - spogliatoi - accesso alla vasca.

La normativa tecnica sul superamento delle barriere architettoniche non entra tuttavia nel dettaglio progettuale, ma lascia una discreta libert� nel trovare soluzioni, che armonizzino vari fattori: accessibilit�, sicurezza, funzionalit�, estetica.

Per quanto riguarda gli aspetti prestazionali o altre caratteristiche tecniche di percorsi, parcheggi, porte, rampe, mezzi di sollevamento, ecc. si rimanda al DM n. 236/89.

Per quanto riguarda i criteri generali si riportano alcuni consigli utili.

Per le persone non vedenti e ipovedenti pu� risultare utile un percorso tattile (a rilievo e in contrasto col resto della pavimentazione), che colleghi l?ingresso con l?area spogliatoio (incluso docce e bagni) e lo spogliatoio con la piscina.

L?accessibilit� dei percorsi per le persone su sedia a ruote � data dall?assenza di dislivelli o da raccordi mediante rampe, di opportuna pendenza, corredate da corrimano su entrambi i lati. Per dislivelli significativi, � preferibile la presenza di ascensore o piattaforma elevatrice.

La pavimentazione dei percorsi, delle rampe e dei gradini deve essere antisdrucciolevole.

In generale, un corrimano sui percorsi anche piani potr� essere utile anche a persone con lievi problemi motori.

L?accesso alla vasca pu� avvenire con diverse modalit�: con scala - con rampa (pendenza max 8%, consigliata 5%) - con sollevatori

La scala e la rampa dovranno avere corrimano.

Per agevolare le persone ipovedenti, gradini o rampe dovrebbero essere in un colore che contrasti con la parete su cui sono installati (in particolare il bordo della vasca).

In generale, tutti gli spigoli e i bordi (gradini, cigli, bordo piscina) dovrebbero essere arrotondati.

I sollevatori possono risultare utili per persone con disabilit� motorie o funzionali rilevanti. In commercio, ne esistono diversi tipi, adatti sia per piscine coperte che scoperte. Questi mezzi possono essere realizzati con un seggiolino (sul quale la persona va trasferita) che scende nella vasca, o con un dispositivo di sollevamento che consente lo spostamento in vasca della persona sulla sedia a ruote utilizzata per la doccia (in tal caso non vi � necessit� di compiere la manovra del trasferimento).

Per quanto riguarda il bordo piscina, non esiste un?unica soluzione valida, nella manualistica di riferimento viene consigliata una soluzione mista: con muretti di altezza di circa 50 cm. dal pavimento, su due lati, e con l?acqua che sfiora il pavimento (senza bordo rialzato) sugli altri due.

La divisione della piscina con corde pu� agevolare le persone non vedenti e ipovedenti ad orientarsi in acqua.

Per avere alcuni esempi, si possono consultare i seguenti Siti Internet:

www.piscinebluegreen.it/sollevatore.htm 

www.independent.it/news/piscine.htm


Riferimenti legislativi

Legge 30 marzo 1971, n. 118, "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

Legge 9 gennaio 1989, n. 13, "Disposizioni per favorire il superamento e l?eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"

Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l?accessibilit�,
l?adattabilit� e la visitabilit� degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell?eliminazione delle barriere architettoniche"

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l?eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"

Aggiornata il 18/10/2006 da SuperAbile

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