DOMANDA
Mi sono infortunata sul lavoro cadendo in ufficio. Mi sono rotta il condilo femorale in un arto poliomielitico con versamento ematico e altre problematiche. A causa della mia precedente patologia (poliomielite di cui ho i postumi in entrambi gli arti), ho dovuto rimanere ferma a letto per 3 mesi e, da quando ho potuto rimettermi in piedi, la ripresa è lentissima.
Attualmente, non sono ancora in condizioni di stare in piedi tutta la giornata e quindi non sono in grado di tornare al lavoro. Nonostante questo, un medico dell'INAIL, a quattro mesi dall'incidente, ha prodotto un certificato in cui è scritto che a sei mesi dall'incidente devo riprendere l'attività lavorativa. In contemporanea mi sono state autorizzate, sempre dall'INAIL, delle terapie fisioterapiche, fino a sei mesi dall'incidente, per completare la ripresa (mi sembra in contraddizione con la chiusura dell'infortunio). Il mio medico di base mi ha rilasciato un certificato in cui si dice che, viste le condizioni in cui mi trovo, devo stare assente dal lavoro per altri giorni. È sufficiente questo certificato per annullare quello rilasciato dall'INAIL a quattro mesi dall'incidente? In caso contrario, cosa devo fare, visto che NON SONO IN GRADO di recarmi al lavoro?
RISPOSTA
Gentile utente,
dopo la chiusura del periodo di inabilità temporanea assoluta, stabilita dal medico INAIL, si possono verificare due condizioni:
La data dell'ultimo certificato sostituisce il precedente.
I moduli predisposti ad uso del medico sono presenti sul Sito Internet www.inail.it:
CERTIFICAZIONE MEDICA
Infortunio sul lavoro
Certificazione medica di infortunio lavorativo
(primo / continuativo / definitivo / riammissione in temporanea)
Mod. 1SS (.pdf 121 kb)
Le prestazioni sanitarie autorizzate dalla Sede INAIL sono cure utili e necessarie per raggiungere il recupero della capacità lavorativa, è il medico legale INAIL che decide le modalità e il tipo di cure necessarie.
Seguirà una visita medico-legale INAIL di accertamento postumi per definire la valutazione del grado percentuale di inabilità permanente. Il medico nella valutazione dovrà tenere conto di eventuali danni preesistenti sia di origine professionale che extraprofessionale, come stabilito dagli articoli 79-80-81-82 Testo Unico INAIL.
(29 Gennaio 2010)
Aggiornata il 30/01/2010 da SuperAbile