DOMANDA
La figlia disabile di deceduto per cause di lavoro che percepisce la rendita ai superstiti Inail può essere adottata dalla zia senza perdere il diritto alla prestazione?
E nel caso di decesso della zia, la sua pensione Inps sarebbe reversibile nei confronti della nipote disabile adottata? Questa comporterebbe la riduzione della rendita ai superstiti percepita dall'Inail in seguito alla
morte del genitore?
RISPOSTA
Gentile utente,
la rendita ai superstiti non spetta per diritto ereditario, ma per diritto proprio dei superstiti.
La rendita viene concessa con la precisazione che le prescritte condizioni devono sussistere al momento del decesso del reddituario.
Per i figli, il calcolo della rendita è in rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto, nella misura del 20% - 40% (se orfano di entrambi i genitori) anche nei confronti dei figli maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità.
Requisiti necessari per avere diritto alla prestazione sono la vivenza a carico (del reddituario deceduto), assenza da lavoro retribuito (art. 85 Testo Unico INAIL n.1124/65).
Con riferimento alla pensione ai superstiti INPS, tra gli aventi diritto sono previsti i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, che alla data della morte del genitore, siano:
minori di 18 anni
studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa
studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa
inabili di qualunque età, a carico del genitore
Perché i figli, i nipoti e gli equiparati maggiorenni studenti o inabili superstiti, siano considerati a carico del genitore o del nonno deceduto, devono trovarsi in uno stato di bisogno, non siano autosufficienti economicamente e al loro mantenimento provvedevano l'assicurato o il pensionato deceduto.
Nella generalità dei casi, le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata da INAIL, in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
(30 Dicembre 2009)
Aggiornata il 07/01/2010 da SuperAbile