DOMANDA
Sono assunto presso un'azienda di vigilanza privata in qualità di guardia giurata da circa 25 anni.
Nel 1998 mi è stato rilasciato il certificato di invalidità civile (Spondilite Anchilosante) con la percentuale del 55%, e successivamente ho informato il medico dell'azienda.
Posso chiedere di poter svolgere mansioni diverse?
RISPOSTA
Gentile utente,
il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente, le cui funzioni possono essere svolte esclusivamente dal
professionista in possesso dei titoli o requisiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro raccolta nel Testo Unico, iscritto all'apposito Elenco presso il Ministero della Salute.
Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; di libero professionista; di dipendente del datore di lavoro. L'attività di sorveglianza sanitaria ad opera del medico competente, ai sensi dell'art. 41 Decreto Legislativo n. 81/2008, comprende:
visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
visita medica di controllo dello stato di salute dei lavoratori, con cadenza periodica almeno annuale, laddove non sia previsto diversamente dal medico competente o dall'Autorità di vigilanza
visita medica su richiesta del lavoratore, laddove le condizioni di quest'ultimo siano suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta
visita medica in occasione del cambio di mansione, onde verificare l'idoneità del prestatore alla mansione specifica
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente
Le visite mediche dovranno essere svolte a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami necessari alla prevenzione del rischio, ritenuto dal medico competente, e possono essere dirette, nei casi consentiti dall'ordinamento, all'accertamento anche alla verifica di assenza di condizioni di dipendenza da alcool o stupefacenti.
Il medico competente esprime, sulla base delle visite, giudizi di idoneità piena, parziale o temporanea o con limitazioni o prescrizioni, oppure di non idoneità temporanea o permanente.
I giudizi vanno comunicati al datore di lavoro ed al lavoratore. Contro questi giudizi è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Organo territorialmente competente ai sensi art. 41 comma 9 Decreto Legislativo n. 81/2008.
È nostro dovere informarla che la possibilità di adibire ad altra mansione il lavoratore non idoneo alla mansione specifica, per quanto contemplata da principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sentenza Sezioni Unite n. 7755/1998), non è scontata ed automatica.
Per questo, sul punto proposto, la invitiamo a richiedere consulenza ed eventuale assistenza alle Organizzazioni Sindacali o ad un Ente di Patronato.
(30 Dicembre 2009)
Aggiornata il 07/01/2010 da SuperAbile