Come faccio a far valere la mia buona fede di contribuente ?
Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) all' art. 10 ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente") afferma che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora, nel caso in cui l'errore del contribuente sia stato causato dall'essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate. Allo stesso modo il contribuente sarà scusato quando il comportamento che ha determinato la violazione sia stato causato da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria) o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. In attuazione di tale norma l'art. 7 del Dlgs. n. 32 del 2001 ha apportato modifiche e integrazioni al Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La Giurisprudenza ha dettato importanti chiarimenti in ordine alla portata e alle implicazioni giuridiche del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente. La Corte di Cassazione - Sezione V - con la Sentenza del 10/12/2002 n. 17576, ha affermato che i casi di tutela espressamente enunciati dall'art. 10, comma 2 (irrogazione di sanzioni e richiesta di interessi), sono meramente esemplificativi e legati a ipotesi ritenute maggiormente frequenti. La regola, dunque, ha portata generale ed è destinata a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti. Ha precisato, inoltre, che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica trova il suo fondamento nel principio costituzionale di 'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge' (art. 3 Cost.). In forza della regola dell' 'interpretazione adeguatrice a Costituzione' l'affidamento è, pertanto, applicabile anche ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore dello Statuto del contribuente. Con Sentenza del 6/10/2006 n. 21513 la Corte di Cassazione, nel ribadire che il principio della tutela dell’affidamento ha valenza costituzionale, ha precisato che il principio risulta applicabile oltre che ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 212/2000 anche a quelli fra contribuente ed ente impositore diverso dall’Amministrazione finanziaria e ad elementi dell’imposizione diversi da sanzioni ed interessi. La stessa Corte di Cassazione (Sezione V) nella Sentenza del 14/02/2002 n. 2133, ha precisato che le circolari ministeriali su materie tributarie non sono fonte di diritti ed obblighi. Pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), in base al principio di tutela dell'affidamento è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni.
Aggiornata il 04/01/2012 da FormezPA