Diritti e garanzie a tutela dei contribuenti: ispezioni e verifiche fiscali

Domanda

Quali garanzie ho in caso d'ispezioni e verifiche fiscali o finanziarie?

Risposta

Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) elenca all'art. 12 ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") specifiche garanzie per il contribuente nel caso in cui la sua attività sia sottoposta a ispezioni e verifiche contabili da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. Le principali regole: l'attività di controllo deve svolgersi durante il normale orario di lavoro dell'azienda; il contribuente deve essere informato sui motivi e sulle conseguenze del controllo, sulle modalità di svolgimento, sui suoi diritti ed obblighi e sulla possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia; il contribuente può richiedere che il controllo dei documenti contabili si svolga nello stesso ufficio dei verificatori oppure presso chi lo assiste o lo rappresenta; il contribuente ha la facoltà di far verbalizzare le osservazioni e i rilievi propri e del legale che lo assiste; i verificatori devono compiere le attività di verifica entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 solo per esigenze motivate; il contribuente, conclusa la verifica, può contestare di fronte al Garante del contribuente le modalità in cui questa si è svolta; chiusura delle operazioni di verifica, ha la facoltà di proporre osservazioni e richieste agli uffici competenti. Nella Sentenza del 07/03/2002 n. 12, la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - Sezione IX, ha chiarito che è illegittimo, a prescindere dalla mancata previsione normativa di nullità, l'avviso di accertamento emanato prima del decorso dei sessanta giorni concessi dalla legge all'Ufficio accertatore per porre in essere la propria autonoma attività istruttoria ed al contribuente per predisporre un'adeguata difesa. Sull'impugnabilità autonoma dell'ordine di accesso emesso dalla Guardia di Finanza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I, con la Sentenza del 29/01/2002 n. 337, ha affermato l'inammissibilità del ricorso. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto il giudice amministrativo carente di giurisdizione in materia, atteso che l'ordine d'accesso, come tutti gli atti strumentali all'accertamento dei tributi, non è impugnabile in via autonoma, ma congiuntamente agli atti terminali del procedimento impositivo, con ricorso proponibile dinanzi al giudice tributario.

Lo Statuto prevede all'art. 15 ("Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie") che venga redatto un Codice di comportamento contenente le regole di attività per il personale addetto alle verifiche tributarie. Il codice verrà emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i pareri di Direttori Generali del Dipartimento per le politiche fiscali e del Comandante della Guardia di finanza. Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con la circolare 1/98 del 20 ottobre 1998, ha regolamentato l'attività di verifica per il proprio corpo militare.

Aggiornata il 04/01/2012 da FormezPA

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