In seguito ad una procedura concorsuale è necessario che il fallito richieda la riabilitazione?
Non è più necessario. Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), come integrato e modificato dal successivo Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 169, ha abrogato l'istituto della riabilitazione e il pubblico registro dei
falliti, ma non ha introdotto norme sul riacquisto delle capacità da parte dell’ex fallito e sulle iscrizioni riportabili sul certificato del casellario a richiesta dell’interessato.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 39/2008, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli articoli 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nel testo
anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.
Da ciò si evince pertanto che, a seguito dell'abrogazione della riabilitazione e della dichiarazione di incostituzionalità delle norme sopra dette, le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno non più, come in precedenza, a seguito della cancellazione dell’iscrizione per effetto della sentenza di riabilitazione, ma in automatico al momento stesso della chiusura del fallimento.
Aggiornata il 09/02/2012 da FormezPA