Certificato storico di stato di famiglia

Domanda

Che differenza c'è tra un certificato di stato di famiglia e un certificato storico di stato di famiglia? 

Risposta

Il Certificato di stato di famiglia contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo familiare di appartenenza di una persona, elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza). Il certificato riporta la composizione della famiglia anagrafica: "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune", anche se nel certificato non vengono indicati i vincoli di parentela. Compaiono, pertanto, in un unico stato di famiglia tutte le persone risultanti a uno stesso indirizzo e in una medesima unità immobiliare. Questo certificato ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio, ma è ammessa la facoltà di prorogare i termini di validità nel caso in cui l`interessato dichiari, in calce allo stesso certificato, che le informazioni contenute non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio.

Il Certificato storico di stato di famiglia è un documento specifico che contiene le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare risalente ad una data pregressa, cioè riferito ad una certa data o relativo alla composizione originaria del nucleo familiare, o a persone non più residenti o decedute. Il certificato di stato di famiglia storico, se richiesto all'Ufficio Anagrafe del comune, avrà una consegna differita, in quanto per la compilazione è necessaria una ricerca nell'Archivio storico dell'Anagrafe, i cui tempi possono variare secondo la complessità. Occorre indicare esplicitamente all'ente l'uso per il quale viene richiesto, in modo da applicare o meno la marca da bollo, in quanto tutti i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, ad esclusione degli usi indicati nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642 .

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive (art. 46 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445). L’autocertificazione, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti, ha lo stesso valore dei certificati ma non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, nè dei diritti di segreteria, e non necessita di autenticazione della firma.
 


 

Aggiornata il 09/02/2012 da FormezPA

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