Guida senza casco: sanzione e fermo amministrativo

Domanda

Per guida senza casco di un ciclomotore è contestata, nei giorni successivi, oltre alla sanzione pecuniaria anche il fermo amministrativo del ciclomotore. E' legittimo, in caso di mancato fermo e contestazione immediata, applicare anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo? 

Risposta

L'art. 171  del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (comma 1). Chiunque viola tale norma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299 (comma 2). Lo stesso articolo, al comma 3, prevede come sanzione accessoria anche il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (diventano 90 giorni nel caso in cui la stessa violazione venga commessa per almeno due volte nel corso di un biennio).

Per quanto riguarda la notifica della violazione, l’art. 201 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"  stabilisce che, a prescindere dal tipo di sanzione anche accessoria comminata, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (ad esempio in caso di impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; sorpasso vietato, etc.) il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 90 giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203 del suddetto "Nuovo Codice della Strada". 

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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