Cosa fare in caso di smarrimento della patente di guida?
Se viene rubata o smarrita la patente di guida si deve per prima cosa denunciare l’accaduto alla polizia entro 48 ore. L’organo di polizia provvede a verificare se il documento è duplicabile direttamente dal ministero e
rilascia un permesso provvisorio di guida indispensabile per guidare valido per 90 giorni.
Se la patente risulta duplicabile è necessario portare due foto recenti al posto di polizia che ha ricevuto la denuncia e un documento di identità valido. La patente duplicata viene spedita dal ministero alla residenza
dell’utente con posta assicurata: se il duplicato non perviene entro 90 giorni la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato. Se la patente non è duplicabile
bisogna recarsi presso un ufficio della motorizzazione e presentare la richiesta di duplicato, che prevede:
• la compilazione del modello TT 2112 in distribuzione presso gli uffici
• l’attestazione del versamento di € 9,00 sul cc 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• la presentazione del permesso di guida rilasciato dagli organi di polizia
• di allegare due foto recenti formato tessera, delle quali una autenticata.
Se la patente è scaduta o non è possibile leggere la data di scadenza si deve portare anche un certificato medico in bollo con foto, e relativa fotocopia, rilasciato dalle autorità sanitarie previste dall’art.119 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada". Viene rilasciato un altro permesso provvisorio di guida che consente di guidare in attesa del rilascio del duplicato da ritirarsi presso l’ufficio della motorizzazione al quale è stata presentata la richiesta.
Per approfondimenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA