Lavoro occasionale accessorio: le aree di attività

Domanda

In quali settori è possibile utilizzare i buoni per il lavoro occasionale accessorio (i cd. voucher)?

Risposta

In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell’ambito:

- di lavori domestici;

- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali prestazioni possono essere richieste anche dagli Enti locali);

- dell’insegnamento privato supplementare;

- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre che da aziende e da committenti privati);

- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, Scuole e Università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);

- di attività agricole rese a favore di: - imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) e – per gli anni 2010 e 2011 – soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori in part-time; - imprenditori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;

- dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nell’ambito di tutti i settori produttivi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività specifiche;

- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;

- di attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;

- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte dei pensionati;

- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, in via sperimentale per gli anni 2009-2010 e 2011, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, c. 10 della L. 2/2009;

- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, per i lavoratori in part-time (anno 2010 e 2011) con esclusione della possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Aggiornata il 11/01/2012 da FormezPA

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