Quali soggetti possono utilizzare i buoni lavoro (o voucher) quale sistema per la retribuzione del lavoro occasionale accessorio?
I committenti che possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio possono essere; famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico); Enti locali possono impiegare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.
Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione.
I prestatori che possono svolgere lavoro occasionale accessorio sono: pensionati; studenti nei periodi di vacanza; percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anni 2009-2010 e 2011); cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità; lavoratori in part-time (anni 2010 e 2011) i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; altre categorie di prestatori (inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma). I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.
I prestatori possono svolgere le attività di lavoro occasionale: in generale fino al limite economico di 5000 euro per singolo committente nell'anno solare; nel limite economico di 3000 euro per anno solare se si tratta di cassintegrati e lavoratori in mobilità.
Per approfondimenti:
INPS - Utilizzare i buoni lavoro
Aggiornata il 23/01/2012 da FormezPA