Per quali spese legate alla ristrutturazione di un immobile è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36%?
Il decreto "salva Italia" del Governo Monti (Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici'' convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha reso definitiva la detrazione del 36% sugli interventi edilizi (detta anche "bonus ristrutturazioni"), ovvero la possibilita' di detrarre dalle tasse, in sede di dichiarazione dei redditi, una parte (il 36%) delle spese sostenute durante l'anno per la ristrutturazione della casa.
Introducendo le nuove norme (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
''Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi'', art. 16 bis) il Governo ha ridisegnato in parte questa detrazione, rendendola un po' diversa da quella usufruibile per le spese sostenute fino a tutto il
2011. Tecnicamente, il decreto ha di fatti annullato la proroga a tutto il 2012 delle precedenti normative, scattata con la precedente legge finanziaria, facendo partire le nuove norme dal 1 gennaio 2012.
Le detrazioni si possono applicare ai lavori effettuati in case di abitazione e nelle parti comuni degli edifici residenziali nel corso dell'anno e per ogni singolo immobile sul quale si siano effettuati lavori di
manutenzione o di ristrutturazione la detrazione e' applicabile sull'importo massimo di 48.000 euro, pertanto il limite suddetto va ripartito se per un immobile le persone che usufruiscono della detrazione sono piu' di
una.
La detrazione del 36% non e' cumulabile con le altre detrazioni fiscali relative ad interventi edilizi (ad es. detrazione 55% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico): qualora gli interventi eseguiti nel 2012 rientrano in ambedue le detrazioni, il contribuente deve quindi fare una scelta.
Le spese per le quali compete la detrazione sono, per quanto riguarda le parti comuni di edifici residenziali, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia - in tal caso la spesa e' condominiale, e sia la spesa che la detrazione andra' divisa tra i condomini - mentre per quanto riguarda le singole unita' immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, nonche' le loro pertinenze, sono compresi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia; non sono oggetto di detrazione le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono comunque quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
Aggiornata il 25/01/2012 da FormezPA