I compensi di assessori e consiglieri comunali devono esere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente?
L’art. 21 della LEGGE 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto l’obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonche' di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
L’importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni è stata confermata dal legislatore anche con i più recenti interventi normativi di riforma.
Il DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 che specifica sulla previsione di pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti, di cui si è già detto, all'art. 11, comma 8, lett. h), estende gli obblighi di pubblicazione anche ai curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.
La pubblicazione effettuata nell’apposita sezione del sito internet di ciascuna amministrazione (Trasparenza, valutazione e merito) dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni concernenti tali soggetti.
La disposizione è stata anche confermata nella Circolare n.1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per approfondimenti: Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Operazione
Trasparenza
Aggiornata il 02/04/2012 da FormezPA